Sindacabilità della valutazione di anomalia svolta dalla stazione appaltante

Giusj Simone
28 Marzo 2017

La valutazione di anomalia investe l'attendibilità dell'offerta economica nel suo insieme, essendo irrilevanti specifiche errate rappresentazioni di costi, qualora compensate, come nella fattispecie, da corrispondenti economie; l'interesse pubblico alla sostenibilità economica dell'appalto deve essere ritenuto adeguatamente tutelato se l'offerta, nel suo insieme, risulta economicamente sostenibile, dovendosi esprimere un giudizio globale sulla stessa, anziché un sindacato analitico sulla corretta quantificazione delle singole voci di costo.

Nella fattispecie in esame, l'adito TAR chiarisce preliminarmente l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità delle offerte, dell'inosservanza di un adempimento meramente formale previsto dalla legge di gara in punto di modalità di presentazione dell'offerta tecnica: non può, infatti, la legge di gara prevedere, stante il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006, che la mancata presentazione di più copie dell'offerta tecnica costituisca causa di esclusione dalla gara, trattandosi piuttosto di un adempimento utile a facilitare il lavoro della Commissione esaminatrice, ma non certamente indispensabile per esprimere la valutazione dell'offerta tecnica. Bene ha fatto, quindi, l'Amministrazione aggiudicatrice che ha invitato la concorrente (poi risultata aggiudicataria), che aveva presentato una sola copia cartacea della documentazione e nessuna copia su supporto informatico (a dispetto del disciplinare di gara che prevedeva, a pena di esclusione, la presentazione di tre copie cartacee e una copia su supporto informatico di tutta la documentazione), a regolarizzare l'offerta tecnica, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, non trattandosi nel caso di specie di integrazione dell'offerta tecnica – il che non sarebbe possibile tramite soccorso istruttorio, risultando altrimenti lesivo della par condicio tra concorrenti (Cons. St., Sez. V, 10 gennaio 2017, n. 39) – ma di mero adempimento formale utile (come detto) a facilitare il lavoro della Commissione esaminatrice.

Dopodichè, il TAR torna sul sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione dell'anomalia dell'offerta economica svolta dalla stazione appaltante e ribadisce che: i) la valutazione dell'anomalia dell'offerta è tipicamente discrezionale; ii) il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di tale valutazione non può sostituire la propria opinione a quella espressa dall'Amministrazione, dovendo piuttosto limitarsi a verificare che il potere amministrativo sia stato esercitato con utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza (in tal senso, ex multis, Cons. St., Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 5232); iii) deve ritenersi legittima, perché conforme ai predetti criteri, la valutazione di anomalia – quale quella svolta dall'Amministrazione sull'offerta risultata aggiudicataria – che investe l'attendibilità dell'offerta economica nel suo insieme e non nelle singole voci di costo; iv) l'interesse pubblico alla sostenibilità economica dell'appalto può dirsi adeguatamente tutelato, invero, se l'offerta risulta economicamente sostenibile nel suo insieme.

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