L'esigenza della dimostrazione della capacità finanziaria va contemperata con il principio della massima partecipazione alla gara
28 Aprile 2017
In ordine alla dimostrazione della capacità finanziaria, l'art. 41 d.lgs. n. 163 del 2006, letto nel combinato disposto dei commi 1 e 3, non costituisce una disposizione “rigida”, in quanto intesa a contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alla gara di appalto; ne consegue che la previsione di cui all'art. 3 impedisce l'esclusione dalla gara pur quando essa sia contemplata dal bando per la mancata presentazione di due referenze bancarie, dovendosi ritenere che comunque la dimostrazione aliunde avvenuta (e consentita dalla norma) soddisfi il requisito richiesto dalla legge e dal bando stesso. |