Conseguenze dell’accertamento della legittimità dello scioglimento del contratto di appalto per effetto della dichiarazione di fallimento dell’aggiudicataria
28 Giugno 2016
Una volta accertata la legittimità dello scioglimento del contratto di appalto, in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'aggiudicataria, successivamente al provvedimento di sequestro sull'intero compendio aziendale ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale, in base all'art. 64, fa cessare gli effetti del fallimento, non è possibile disporre l'inefficacia del contratto medio tempore stipulato con la Società aggiudicataria della nuova gara e la riacquisizione del contratto da parte della prima aggiudicataria, e neanche accordare a quest'ultima il risarcimento dei danni per equivalente. |