Applicabilità del Codice dei Contratti in caso di affidamento di una concessione di servizi cui siano strumentali lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche e necessità della progettazione preliminare
28 Luglio 2016
Nell'ipotesi in cui i lavori siano strumentali ad una concessione di servizi (quale definita dall'art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006) e siano quindi diretti a realizzare opere pubbliche «che diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice», il Codice dei Contratti trova integrale applicazione, non solo nell'ipotesi in cui essi siano eseguiti dagli stessi concessionari, ma, sostanzialmente, anche in quella in cui questi ultimi operino quale Stazione Appaltante. In tale ipotesi, infatti, il d.lgs. n. 163 del 2006 equipara i concessionari di servizi alle “amministrazioni aggiudicatrici” (art. 32, comma 1, lett. f), esentandoli esclusivamente dall'applicazione di alcune specifiche disposizioni del Codice, non compatibili con la loro natura [cfr., l'art. 32, comma 1, lett. h)]. É indefettibile – nell'ipotesi in cui i lavori siano strumentali ad una concessione di servizi – la progettazione preliminare, in quanto, diversamente, verrebbe attribuita al concessionario una inammissibile discrezionalità nel definire i caratteri tecnico-economici della prestazione, rendendo quanto meno più complicato il perseguimento delle finalità pubbliche di qualità, sostenibilità economica ed ambientale dell'intervento e, dall'altro, il rispetto delle regole sulla qualificazione ed esecuzione. |