Stralcio della ricognizione straordinaria sulle S.O.A.

28 Luglio 2016

È stato pubblicato sul sito dell'Autorità lo “Stralcio della ricognizione straordinaria sulle S.O.A.”, nel quale si da atto degli esiti della verifica strordinaria effettuata ai sensi dell'art. 84, comma 3, del nuovo Codice. La verifica ha ad oggetto il controllo dei requisiti di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'operato, nonché la persistenza in capo alle S.O.A. della regolarità fiscale, contributiva, e comunque l'assenza di situazioni che impediscono lo svolgimento dell'attività di attestazione. Viene altresì dato atto del compimento di verifiche tematiche straordinarie aventi ad oggetto il capitale sociale, l'attività esclusiva, le figure esterne, i promotori, il manuale delle procedure, la produttività delle S.O.A. e le polizze assicurative dalle stesse sottoscritte per lo svolgimento dell'attività di attestazione.

Lo “Stralcio della ricognizione straordinaria sulle S.O.A.” dà atto della ricognizione straordinaria sulle S.O.A. effettuata dall'ANAC ai sensi dell'art. 84, comma 3, del nuovo Codice.

La richiamata disposizione ha previsto la necessità di effetture la suddetta ricognizione entro tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice, per verificare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di attestazione da parte dei soggetti attualmente operanti in tale ambito.

Come evidenziato nel documento dell'ANAC, l'organo di vigilanza ha svolto tale controllo straordinario per accertare il possesso da parte delle SOA dei requisiti di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'operato, con riferimento a soci, amministratori, sindaci, dipendenti e loro familiari dell'organico minimo, tra i quali i responsabili di area (Direttore Tecnico, Responsabile di area Tecnica, Economica e Legale), oltre alla verifica della persistenza in capo alle S.O.A. della regolarità fiscale, contributiva, e comunque l'assenza di situazioni che impediscano lo svolgimento dell'attività di attestazione, disciplinate dal d.P.R. n. 207 del 2010, al quale l'art. 40 dell'abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 faceva espresso rinvio. Viene al riguardo precisato che, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 216, comma 14, e nell'art. 217, comma 1, lett. u) del nuovo codice, il d.P.R. n. 207 del 2010 continua a disciplinare l'attività di attestazione per un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice, in attesa dell'adozione delle apposite linee guida previste dall'art. 83 comma 2 dello stesso.

Nel documento si rappresenta altresì che, al fine di procedere all'attività di ricognizione straordinaria, è stata predisposta una verifica tematica inerente il capitale sociale, l'attività esclusiva, le figure esterne, i promotori, il manuale delle procedure, la produttività delle S.O.A. e le polizze assicurative dalle stesse sottoscritte per lo svolgimento dell'attività di attestazione, dei cui esiti viene dato analiticamente atto.

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