RTI: le imprese devono avere il requisito professionale in misura corrispondente a quella occorrente per poter eseguire la propria quota di servizio
27 Luglio 2017
È legittima l'esclusione disposta da un RTI che ha partecipato alla gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti urbani solidi e speciali non pericolosi e lavaggio cassonetti laddove risulti che le imprese costituenti il raggruppamento non siano in possesso della qualificazione necessaria per svolgere il servizio di loro pertinenza, nella specie l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per una classe insufficiente a consentirgli di svolgere la parte del servizio che avevano dichiarato di voler eseguire. In caso di RTI le imprese devono essere in possesso del requisito professionale (iscrizione all'albo) in misura corrispondente a quella occorrente per poter eseguire la quota di servizio che con la domanda di partecipazione alla gara le stesse avevano dichiarato di voler assumere. In caso di appalto di servizi sussiste l'obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, posto che ognuna va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara. D'altra parte, una dissociazione tra requisiti di qualificazione (che individuano la capacità imprenditoriale dell'operatore economico) e le quote di esecuzione dei servizi da affidare, renderebbe inutile la fissazione da parte delle leggi, dei regolamenti e dei bandi di gara degli stessi requisiti di qualificazione. |