Il DURC prossimo alla scadenza non è irregolare ma deve essere solo aggiornato

28 Settembre 2017

È legittimo il comportamento della stazione appaltante che, anziché escludere il concorrente che ha presentato, in allegato alla domanda di partecipaizone, un DURC prossimo alla scadenza nell'imminenza della decorrrenza del termine finale per la presentazione delle offerte, ne dispone il mero aggiornamento. In tal caso, infati, non viene violato l'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, atteso che – come evidenziato anche dalla Adunanza Plenaria n. 9 del 2014 – tale norma preclude la partecipazione alle gare unicamente a quelle imprese che non sono in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali al momento della presentazione dell'offerta e che non abbiano mantenuto tale condizione fino al momento della stipula del contratto. Laddove, nella fattispecie, si versa piuttosto nell'obiettiva incertezza se il requisito in questione, inizialmente documentato, sia stato mantenuto invariato sino al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fattispecie.

La Fondazione Teatro San Carlo indiceva un'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento del servizio di stampa dei volumi relativi ai programmi di sala per i propri spettacoli, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso. Nel corso della gara, la Commissione, rilevato che il DURC di una delle offerenti non era più in corso di validità, provvedeva non già a escluderla ma a regolarizzare la suddetta documentazione. All'esito della valutazione delle offerte economiche, infine, il servizio veniva aggiudicato proprio in favore di quest'ultima. Altra offerente presentava, a tal punto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania avverso l'aggiudicazione nonché i precedenti provvedimenti con i quali era stata disposto il soccorso istruttorio in favore della aggiudicataria, deducendo, al riguardo, la violazione peraltro degli artt. 38 e 46, d.lgs. n. 163 del 2006. Lamentava, infatti, che l'aggiudicataria aveva presentato un DURC invalido e che tale documento non poteva essere né integrato, né ripresentato, ostandovi sia la natura dello stesso, sia la delibera n. 11 del 2010 dell'allora AVCP. Avverso la sentenza di rigetto adottata dal Tribunale di prime cure proponeva appello la ricorrente deducendo le medesime cesure già formulate nel precedente grado di giudizio.

Il DURC temporalmente valido al momento dell'offerta ma scaduto prima del termine finale previsto dalla lex specialis per la presentazione della stessa non può ritenersi invalido o negativo.

Il percorso argomentativo sostenuto dal ricorrente-appellante, per cui nel caso di specie il documento di regolarità contributiva presentato dalla aggiudicataria non poteva essere sanato perché sostanzialmente invalido, pena la violazione della par condicio tra i partecipanti alla gara, non è tuttavia ritenuto convincente dal Consiglio di stato atteso che, invero, nella fattispecie non si era propriamente in presenza di un DURC “irregolare” o negativo - attestante cioè il mancato versamento, in tutto o in parte, dei contributi previdenziali a favore del lavoratori dipendenti - bensì di un documento del tutto regolare (non presentava infatti alcuna omissione contributiva), ma venuto a scadenza in prossimità (di fatto, nell'imminenza) dello scadere del termine per presentare le offerte. Il DURC inizialmente presentato, dunque, doveva più precisamente considerarsi meramente incompleto, dal momento che, pur essendo regolare e valido al momento del deposito presso la stazione appaltante, non consentiva però di stabilire se, al momento in cui era venuto a scadere il termine entro cui potevano essere presentate le offerte, lo stesso fosse ancora regolare. Secondo Palazzo Spada nel caso in questione non può parlarsi, a rigore, di violazione dell'art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 163 del 2006, atteso che – come evidenziato dalla Adunanza Plenaria n. 9 del 2014 – tale norma preclude la partecipazione alle gare unicamente di quelle imprese che non sono in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali al momento della presentazione dell'offerta e che non abbiano mantenuto tale condizione fino al momento della stipula del contratto. Situazione che non si era realizzata nel caso in esame versandosi, piuttosto, nell'obiettiva incertezza se il requisito in questione – inizialmente documentato – fosse stato mantenuto invariato sino al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A fronte di ciò, quindi, la scelta della stazione appaltante di acquisire il DURC aggiornato è apparsa corretta così come la decisione di mantenere in gara l'impresa interessata una volta preso atto del permanere di tale regolarità.

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