Verifica triennale e rinnovo dell’attestazione SOA
28 Dicembre 2016
1. L'art. 77 del Regolamento ex d.P.R. n. 207/10 stabilisce che qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo. 2. È legittima l'aggiudicazione disposta in favore di un operatore in possesso di un nuovo certificato SOA rispetto a quello presentato in fase di gara laddove esso risulti comunque coerente con quanto prescritto dal bando. 3. Il principio di ultrattività dell'attestazione SOA si applica sia quando l'impresa ha richiesto, entro il termine di 90 giorni, il rinnovo dell'attestazione SOA ai sensi dell'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/10), sia quando ha richiesto la verifica dopo la scadenza del triennio ai sensi dell'art. 77 comma 1 del medesimo decreto, posto che in entrambe le ipotesi l'impresa può partecipare alle gare indette, rispettivamente, dopo il quinquennio o il triennio, anche se non ha ancora conseguito il nuovo attestato o la verifica triennale, sempre che l'esito positivo di tali domande intervenga durante la fase della verifica del possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti di ammissione alla gara, poiché l'esame combinato dei commi 1 e 7 dell'art. 77 avvalora la conclusione che distingue il regime applicabile in base alla tempestività, o meno, della richiesta dì verifica triennale. 4. Le previsioni di cui agli artt. 76 e 77 d.P.R. 207/10, in tema, di rilascio di una nuova attestazione SOA e di verifica successiva, devono essere interpretate nel senso di ammettere l'ultravigenza della pregressa attestazione in pendenza dell'espletamento della procedura di verifica, laddove ritualmente e tempestivamente attivata. 5. Nell'ipotesi in cui dopo aver tempestivamente presentato domanda di verifica triennale, si sia "convertito" tale richiesta in domanda di rinnovo con aggiunta di nuove categorie non si determina alcuna soluzione di continuità nel possesso dei requisiti SOA in capo all'impresa, poiché il nuovo attestato emesso dall'organismo di attestazione in sede di rinnovo reca soltanto una nuova data di rilascio e nuove scadenze (triennale e quinquennale), ma per le categorie già possedute ha, all'evidenza, l'effetto di realizzare un'ipotesi di prosecuzione dell'attestato precedente. 6. In detta ipotesi non rileva nemmeno lo strumento delle cd. "variazioni minime" ex art. 76 comma 8, d.P.R. n. 207/10, atteo che l'impresa, avendo maturato i titoli per conseguire nuove categorie rispetto a quelle già possedute, ha chiesto il rinnovo dell'attestazione, con conferma delle iscrizioni già possedute e l'aggiunta di nuove categorie non possedute prima che non avrebbero potuto essere rilasciate in base al procedimento ex art. 76, comma 8 citato. 7. L'impresa che ha ottenuto un nuovo attestato SOA confermativo delle precedenti iscrizioni e in ampliamento per nuove categorie, può ben dirsi che essa non solo non ha mai perso quei requisiti in passato già valutati e certificati positivamente ma che, indubitabilmente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della nuova certificazione, con la conseguenza che non può riconoscersi alcuna soluzione di continuità nella qualificazione SOA per tutto il periodo di rilascio della nuova certificazione, la quale retroagisce alla data in cui si è aperta l'istruttoria, che è ovviamente quella della prima richiesta di verifica triennale poi convertita per libera e legittima scelta delle parti in rinnovo.
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