Limite partecipativo ad un numero limitato di lotti di gara
29 Marzo 2017
La decisione dell'amministrazione di impedire a ciascun concorrente di partecipare a non più di due lotti di gara è, particolare, ma non irragionevole, né abnorme, in quanto tale preclusione mira a un adeguato bilanciamento fra (da un lato) la libertà di partecipazione alla procedura e (dall'altro) l'esigenza di tutela del mercato, per offrire la possibilità un confronto concorrenziale ampio e potenzialmente aperto al maggior numero di concorrenti (e quindi di possibili aggiudicatari). |