MISE: chiarimenti sulle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alla luce dello schema di decreto correttivo

29 Marzo 2017

Il Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 7342/2017 dà riscontro ad alcune richieste di chiarimento, pervenute allo stesso Ministero, circa il campo di applicazione del comma 2-bis introdotto nel testo dell'art. 164 del Codice dallo schema di decreto correttivo, relativamente alle procedure per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

La circolare pubblicata dal MISE chiarisce, su richiesta dagli operatori, l'ambito di applicazione della modifica proposta dallo schema di decreto correttivo sull'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

L'art. 92 dello schema di decreto ha infatti proposto l'introduzione di un comma 2-bis al testo dell'art. 164 del d.lgs. n. 50 del 2016 (rubricato “oggetto e ambito di applicazione” dei contratti di concessione) stabilendo che «alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonché di cui all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168».

Il Ministero sottolinea che l'interpretazione sistematica della norma, alla luce delle disposizioni in materia di concessioni contenute nel Codice, fa «salvo il quadro normativo vigente per le gare d'ambito» e dunque conferma la validità degli ambiti territoriali già delineati, degli schemi di bando, dei disciplinari tipo e dei contratti di servizio, adottati dallo stesso Ministero in attuazione della normativa del 2000 e del 2007 richiamata dalla stessa disposizione.

La circolare precisa dunque che «si ritiene pertanto che la norma di cui all'art. 92, nella concreta aspettativa che divenga a breve norma di legge, confermi l'attività fin qui svolta dalle stazioni appaltanti nella predisposizione della documentazione di gara per dare finalmente avvio alle procedure e transitare verso i nuovi affidamenti d'ambito».

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