É nulla la clausola che, quale garanzia di solidità dell’impresa, impone di aprire una linea di credito a garanzia degli impegni economici e finanziari derivanti dall’appalto

Redazione Scientifica
29 Luglio 2016

La previsione della lex specialis di gara che impone, a pena di esclusione, la presentazione di due dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o da intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993, corredate dall'impegno...

La previsione della lex specialis di gara che impone, a pena di esclusione, la presentazione di due dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o da intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993, corredate dall'impegno ad aprire una linea di credito a garanzia dei pagamenti ivi indicati è nulla ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006. La clausola in questione, infatti, non attiene strettamente ad un requisito indicativo della capacità economica dell'impresa e appare una sostanziale duplicazione della cauzione definitiva di cui all'art. 113, d.lgs. n. 163 del 2006.

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