Revoca dell’aggiudicazione

29 Luglio 2016

É legittima la revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta dalla stazione appaltante a causa dell'insorgenza di un contenzioso giurisdizionale?

É legittima la revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta dalla stazione appaltante a causa dell'insorgenza di un contenzioso giurisdizionale?

La giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il provvedimento della stazione appaltante di revoca dell'aggiudicazione definitiva giustificato sulla base di un sopravvenuto contenzioso giurisdizionale apertosi con l'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato (Sez. V, 19 maggio 2016, n. 2095) ha di recente chiarito, infatti, che la posizione dell'aggiudicatario definitivo non è rimovibile in base a presupposti di fatto di scarsa consistenza e che la revoca deve essere giustificata da motivi di interesse della pubblica amministrazione coinvolta tanto da non comprimere oltre la giusta misura l'affidamento del privato e soprattutto deve essere corredata da un'applicazione corretta delle norme in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Alla luce di tale interpretazione, risulta illegittima la deliberazione della stazione appaltante di ritiro di un'aggiudicazione definitiva motivata per la sopravvenienza di un contenzioso giurisdizionale (che avrebbe portato a dire dell'amministrazione a un allungamento dei termini e la perdita dei finanziamenti), sia perché ciò porterebbe ad una chiara ed evidente violazione del principio di tutela dei diritti degli interessi dei soggetti, di cui all'art. 24 della Costituzione, sia perché una diversa interpretazione potrebbe portare facilmente ad una elusione di qualsiasi forma di tutela giurisdizionale.

Peraltro, nel caso di specie la revoca dell'aggiudicazione è stata ritenuta illegittima anche perché la stazione appaltante non aveva provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di revoca né a prevedere un indennizzo.

In linea generale, infatti, il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato, in particolare allorché incide su posizioni in precedenza acquisite dal privato, non solo con riferimento ai motivi di interesse pubblico che giustificano il ritiro dell'atto, ma anche in considerazione delle posizioni consolidate e all'affidamento ingenerato nel destinatario dell'atto da revocare (Cons. St., Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 662).

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