Sui criteri per contrastare ribassi eccessivi. Individuazione del miglior prezzo di mercato
29 Agosto 2017
Lo strumento tipico per contrastare ribassi eccessivi è la verifica di anomalia delle offerte, per la quale vale il criterio del miglior prezzo di mercato enunciato dall'art. 89 d.lgs. n. 163 del 2006. Per contro, formule matematiche di attribuzione dei punteggi che avessero l'effetto di sterilizzare le differenze fatte registrare tra i ribassi offerti non potrebbero sottrarsi ad eventuali censure di contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà, nella misura in cui abbiano l'effetto di alterare il peso della componente prezzo nell'ambito dell'equilibrio complessivo con la componente tecnica.
1.1. La giurisprudenza afferma infatti in modo costante che nell'ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell'assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta (cfr. Cons. St., V, 7 giugno 2017, n. 2739, 22 marzo 2016, n. 1186, 15 luglio 2013, n. 3802, 31 marzo 2012, n. 1899). [ nel caso di specie, la sinergica convergenza di una base d'asta sproporzionata con una formula matematica per le offerte economiche incentrata sul rapporto tra quest'ultima e i valori assoluti delle offerte presentate, anziché sul rapporto tra i ribassi percentuali con attribuzione del punteggio massimo al maggior ribasso, ha comportato una notevole restrizione dei differenziali di punteggio per tale componente, malgrado differenze di prezzi altrettanto significative]
L'inciso «ove verificabili» presente nel testo dell'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 va inteso secondo ragionevolezza, nel senso che l'imperativo di legge, secondo cui deve essere individuato il «miglior prezzo di mercato», va perseguito se del caso anche assumendo informazioni e svolgendo le opportune rielaborazioni e conseguenti valutazioni e non già accettando come ineluttabile l'idea che un servizio dalle caratteristiche standardizzate e per il quale non constano particolari dinamiche di prezzi al rialzo, ma per il quale è oggi consentita un'apertura al mercato, possa da un triennio ad un altro subire un simile incremento di costo.
Va poi rilevato che nel sistema dei contratti pubblici per queste finalità di indirizzo ed orientamento delle stazioni appaltanti è previsto un apposito strumento, dato dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC ex art. 7 d.lgs. n. 163 del 2006 (ora art. 213, comma 9, del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in cui sono raccolti ed elaborati i dati informativi concernenti i contratti pubblici e sono annualmente determinati i costi standardizzati dei servizi (comma 4, lett. a) e c) del citato art. 7 d.lgs. n. 163 del 2006). |