Precisazioni sul principio di continuità nel possesso dei requisiti di ammissione

Carlo M. Tanzarella
29 Settembre 2017

Il principio di continuità nel possesso dei requisiti di ammissione non trova applicazione nei riguardi delle imprese non aggiudicatarie, che non sono tenute a conservare la propria qualificazione all'esito della procedura e in vista di un possibile scorrimento della graduatoria, stante la netta cesura tra i due momenti, determinata dall'efficacia temporale delle offerte presentate, che la legge limita nel tempo.

All'esame del Consiglio di Stato giunge una questione particolare, concernente la qualificazione del concorrente, classificatosi al secondo posto della graduatoria finale, che sia dichiarato aggiudicatario per effetto dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento terminale della procedura di evidenza pubblica e del conseguente scorrimento della graduatoria: è controverso se l'interessato debba dimostrare il possesso dei requisiti, senza soluzione alcuna di continuità, per tutto il tempo intercorrente tra la conclusione dell'iter di gara e il nuovo affidamento in proprio favore.

Nel caso di specie, il concorrente era munito di certificazione pienamente valida ed efficace, oltre che capiente rispetto alle categorie e classifiche richieste, in entrambi i momenti rilevanti del suo rapporto con l'Amministrazione: vale a dire, al momento della verifica circa il possesso dei requisiti nel corso del procedimento di gara e, successivamente, al momento dello scorrimento della graduatoria. Era invece accaduto che, nel periodo intermedio l'impresa fosse rimasta temporaneamente priva dell'attestazione SOA.

A favore della tesi affermativa – nel senso, cioè, che il possesso dei requisiti deve permanere anche dopo la conclusione della procedura selettiva – è richiamata la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 20 luglio 2015, n. 8, che ha affermato il principio di continuità nel possesso dei requisiti di ammissione, secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni fase successiva del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzioni di continuità.

Tuttavia, ad avviso del Collegio l'autorità del precedente non è correttamente invocata, atteso che il principio è certamente applicabile all'impresa aggiudicataria, e non anche alle altre imprese partecipanti che, con la conclusione della procedura di gara, sono dispensate dall'onere di conservare i requisiti di partecipazione in vista di un possibile scorrimento (in senso conforme si era già espresso Cons. St., Sez. III, 6 marzo 2017, n. 1050, ampiamente richiamato nella motivazione della sentenza).

Il ragionamento del Consiglio di Stato mette a fuoco la finalità del principio di continuità, che è posto a garanzia della serietà dell'offerta aggiudicataria e della stabilità ed affidabilità del rapporto negoziale susseguente: si tratta di esigenze non sussistenti per le imprese non aggiudicatarie, le cui offerte cessano di essere vincolanti nei confronti dell'Amministrazione nel momento stesso della conclusione del procedimento, senza che lo scorrimento della graduatoria possa elidere tale obiettiva circostanza.

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