Circa la formazione della compagine dei progettisti

Carlo M. Tanzarella
29 Settembre 2017

L'art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui prevede che l'incarico di progettazione possa essere svolto da “liberi professionisti singoli od associati”, va interpretato nel senso che è consentita sia l'ipotesi del progettista singolo, che quella di una compagine costituita da più professionisti tra loro non associati, sia infine l'ipotesi dell'associazione tra professionisti.

La Sezione I ter del Tar per il Lazio interpreta in senso estensivo le disposizioni dell'art. 90 del vecchio codice dei contratti in tema di affidamento dell'incarico di progettazione.

L'occasione è data da una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento di un appalto integrato, il cui esito è contestato dall'ATI classificatasi al secondo posto della graduatoria finale per avere l'impresa aggiudicataria indicato, quali progettisti, due liberi professionisti tra di loro non legati da alcun vincolo associativo, e ciò nonostante l'attività di progettazione oggetto dell'affidamento fosse unitaria.

Secondo il punto di vista del raggruppamento ricorrente, l'ammissione di tale compagine non sarebbe stata consentita dal disposto del summenzionato art. 90 d.lgs. n. 163 del 2006, a mente del quale l'incarico deve essere svolto da “liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815”, dovendo tale norma essere interpretata nel senso che la progettazione può essere affidata ad un singolo professionista o a più professionisti ma, in quest'ultimo caso, necessariamente in forma associata.

Il Tar per il Lazio ritiene tuttavia infondata la tesi proposta, rilevando che il tenore letterale dell'art. 90 del vecchio codice dei contratti pubblici consente l'affidamento della progettazione a liberi professionisti “singoli” e non ad un singolo professionista, in alternativa rispetto ai più professionisti associati, inducendo, perciò a ritenere corretta un'interpretazione che consenta sia l'ipotesi del progettista singolo, che quella di più progettisti singoli anche non associati, che, infine, quella dell'associazione tra professionisti.

Rileva infine il Tar, a sostegno di tale opzione ermeneutica, che l'interpretazione estensiva deve essere comunque privilegiata in accordo al principio del favor partecipationis.

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