La stazione appaltante ha l’obbligo di concludere il procedimento di revisione del prezzo in caso di proroga del contratto

29 Dicembre 2016

Laddove ricorra una ipotesi di proroga e non anche di rinnovo contrattuale, trova applicazione la disciplina dell'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 115 del d.lgs. 163 del 2006. L'attivazione (e il conseguente obbligo di conclusione) del relativo procedimento di verifica nonché lo svolgimento della necessaria istruttoria costituiscono un preciso e inderogabile dovere per la stazione appaltante: una volta avviato su istanza di parte, il procedimento deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso, di contenuto positivo o negativo, ampiamente motivato e soprattutto fondato su dati accertati, documentati e quindi non obiettivamente contestabili.

L'operatore economico affidatario di un appalto per la manutenzione, gestione e presidio di impianti elevatori, a seguito della proroga del contratto già stipulato, chiedeva alla stazione appaltante l'adeguamento dei prezzi ex art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La stazione appaltante non adottava l'atto finale del procedimento contenente le determinazioni degli organi deliberativi. L'operatore economico, pertanto, dopo aver diffidato l'amministrazione a concludere il procedimento ricorreva al TAR al fine di accertare l'obbligo di concludere il procedimento avviato.

La sentenza afferma che versandosi in un'ipotesi di proroga e non anche di rinnovo contrattuale, trova senz'altro applicazione la revisione prezzi di cui all'art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L'attivazione (e il conseguente obbligo di conclusione) del relativo procedimento di verifica nonché lo svolgimento della necessaria istruttoria costituiscono un preciso e inderogabile dovere per la stazione appaltante tenuto conto che il carattere imperativo della disposizione citata impone alla stazione appaltante di effettuare, alle singole scadenze prescritte, la verifica dell'eventuale mutamento dei prezzi dei materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto e, in caso affermativo, di provvedere alla sua liquidazione. Il Collegio precisa che una volta avviato su istanza di parte, il procedimento deve essere concluso dall'amministrazione competente mediante l'adozione di un provvedimento espresso, di contenuto positivo o negativo, ampiamente motivato e soprattutto fondato su dati accertati, documentati e quindi non obiettivamente contestabili, a nulla rilevando neppure eventuali prescrizioni contrarie della lex specialis, tenuto conto che proprio la natura imperativa della norma primaria di cui all'art. 115 in parola comporta l'applicazione degli artt. 1339 (inserzione automatica di clausole) e 1419 (nullità parziale) del codice civile (cfr. Tar Lazio, Roma, III-quater, 18 marzo 2014, n. 2953).

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