Misure dissociative
16 Marzo 2016
Afferma che l'effetto preclusivo della partecipazione alla gara per difetto dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), c.c.p. può essere superato solo qualora l'impresa dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione (sostanziale, univoca e completa, e non meramente formale) dal comportamento di tali soggetti. |