Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore ad € 150.000”
30 Marzo 2016
Lo scorso 18 marzo è stato pubblicato il comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 marzo 2016 recante l'aggiornamento del “Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore ad € 150.000” precedentemente adottato dalla stessa Autorità. Con tale comunicato l'ANAC fornisce talune precisazioni (ulteriori rispetto a quelle già apportate con il precedente comunicato del 26 novembre 2014) in merito alle modalità di esercizio dell'attività di attestazione ex art. 40, comma 3, d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e si pronuncia sulle segnalazioni e sulle richieste di chiarimenti e/o di modifica indirizzatele dagli operatori economici del settore (in primis dalle SOA e dalle relative associazioni). Il provvedimento si compone di due parti – rispettivamente dedicate alla vigilanza sull'attività di attestazione ed alla vigilanza sulle SOA – e si sofferma su numerose questioni di dettaglio, apportando consistenti modifiche al Manuale. Con specifico riferimento alla prima parte, il comunicato risulta solo parzialmente innovativo, poiché conferma in diversi passaggi gli orientamenti già formulati dall'Autorità nelle determinazioni e negli atti precedentemente adottati in materia. Tra le precisazioni a carattere, per così dire, “innovativo”, si segnalano per il loro particolare rilievo quelle relative alla dibattuta questione delle operazioni societarie traslative di aziende ovvero di rami aziendali ed alla loro rilevanza ai fini dell'attestazione. Sul punto, infatti, l'Autorità, interviene a chiarire sia la portata dell'obbligo di acquisizione della perizia giurata di cui all'art. 76, comma 10, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (che viene esteso analogicamente a tutte le operazioni che consolidano un trasferimento di azienda), sia l'ambito di applicazione temporale delle procedure di valutazione disciplinate dal Manuale. Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, l'ANAC afferma espressamente la necessità di rivedere le proprie precedenti posizioni e chiarisce che i parametri/indicatori previsti dal Manuale debbano essere utilizzati con esclusivo riferimento alle operazioni di trasferimento aziendale realizzate successivamente all'entrata in vigore del Manuale medesimo (o, comunque, non ancora dedotte ad oggetto di valutazione a quella data). Il comunicato si rivela di particolare interesse dal momento che supera diversi problemi interpretativi posti dalla precedente formulazione del Manuale, quali ad esempio quelli derivanti dalla applicazione retroattiva (sin qui sostenuta dall'Autorità) dei parametri per la valutazione dei requisiti rinvenienti da operazioni traslative di rami aziendali. Per una più approfondita disamina delle ulteriori questioni affrontate dal comunicato di che trattasi, si rinvia alla lettura dello stesso. |