Giurisdizione del giudice ordinario sulla sub-concessione di un’area aeroportuale
29 Marzo 2017
Non rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a., la controversia relativa alla procedura selettiva avente ad oggetto l'affidamento in sub-concessione di aree all'interno del sedime aeroportuale per attività di somministrazione di snack e bevande. La sottoposizione o meno della procedura oggetto di scrutinio al regime pubblicistico stabilito dal d.lgs. n. 50 del 2016 discende, infatti, unicamente dalle caratteristiche oggettive dell'appalto e soggettive della stazione appaltante e non dalla qualificazione datane da quest'ultima. Nel caso in esame, però, anche a ritenere potenzialmente soddisfatto il requisito soggettivo richiesto dalla norma («soggetti comunque tenuti… all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica…»), dato che la società Aeroporto s.p.a., essendo interamente detenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pare annoverabile tra le «imprese pubbliche» (art. 3, comma 1, lett. t), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ovvero tra gli «enti aggiudicatori» contemplati dal codice dei contratti pubblici (per lo meno con riguardo ai servizi strettamente legati al trasporto aeroportuale che gestisce), altrettanto non può dirsi con riguardo al requisito oggettivo («affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture»). Nel caso in esame, viene, infatti, in rilievo la sub-concessione di un'area all'interno del sedime aeroportuale per lo svolgimento di attività di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e snack a favore dei lavoratori e dei passeggeri dell'aeroporto ovvero un'attività che non ha natura necessaria nel contesto delle operazioni di assistenza a terra, propedeutiche al trasporto. A tal proposito le Sez. un. della Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato che «i servizi di natura commerciale – pur se svolti in un'area di pertinenza aeroportuale ad uso esclusivo di privati, sulla base di un rapporto tra concessionario e terzo cui l'Amministrazione concedente resti estranea – non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, risolvendosi in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile» (18 aprile 2016, n. 7663; 25 giugno 2002, n. 9233 e n. 9288). Tale assunto è stato recentemente ribadito dalle Sez. un. anche con l'ordinanza 27 febbraio 2017, n. 4884, pronunciata proprio con riguardo ad una questione analoga a quella che qui viene in rilievo (anche per l'identità degli elementi fattuali: rapporto di sub-concessione di un'area aeroportuale per lo svolgimento di un'attività di ristorazione). La Suprema Corte ha, infatti, nuovamente affermato che «i servizi di natura commerciale svolti in aerea demaniale che trovano origine in un rapporto derivato fra il concessionario e il terzo, cui l'amministrazione concedente sia rimasta estranea e che risultino privi di collegamento con l'atto autoritativo concessorio, che ne costituisce un mero presupposto, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, ma si risolvono in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile» (cfr. in termini, proprio con riguardo al rapporto di sub-concessione di spazi aeroportuali, Cass. S.U. n. 7663 del 2016, n. 8623 del 2015, nonché Cass. S.U. n. 9233 del 2002 e n. 9288 del 2002). |