TAR Liguria rinvia alla Corte UE di verificare l’interpretazione della Corte Cost. in materia d’interesse a ricorrere avverso una procedura di appalto
30 Marzo 2017
La Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre 2016, n. 245 ha chiarito che la presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica sia elemento imprescindibile al fine di consentire l'emersione di un interesse differenziato rispetto alla generalità dei consociati, idoneo a legittimare l'impugnazione di atti riguardanti la procedura medesima. Sempre a detta della Corte Costituzionale sarebbe possibile derogare dall'obbligo di partecipazione alla gara soltanto in presenza di clausole: - immediatamente escludenti; - che imponessero oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati; - rendessero impossibile la stessa formulazione dell'offerta. Orbene nel caso di specie la Corte Costituzionale, con la sentenza summenzionata, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità proposte dal T.A.R. Liguria (in materia di ambito ottimale di una gara per trasporto pubblico locale) poiché nell'ordinanza di rimessione alla Corte si affermava che “le clausole impugnate inciderebbero sulle chanches di aggiudicazione delle ricorrenti che «si ridurrebbero fin quasi ad azzerarsi», mentre, in presenza di una gara dimensionata su base provinciale e suddivisa in lotti, esse «avrebbero moltissime probabilità di aggiudicarsi il servizio, non foss'altro per effetto del vantaggio di essere state le precedenti gestrici dello stesso»”. Il T.A.R. Liguria ha deciso, pertanto, di sollevare la seguente questione pregiudiziale eurounitaria: «Se gli artt. 1, parr. 1, 2 e 3, e l'art. 2, par. 1, lett. b), della direttiva n. 89/665 CEE, avente ad oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, ostino ad una normativa nazionale che riconosca la possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli operatori economici che abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara stessa, anche qualora la domanda giudiziale sia volta a sindacare in radice la procedura, derivando dalla disciplina della gara un'altissima probabilità di non conseguire l'aggiudicazione». |