Ritiro di provvedimenti della fase pubblicistica, responsabilità precontrattuale e giurisdizione del g.a.

Redazione Scientifica
30 Maggio 2017

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del g.a. (art. 133 c.p.a.) le controversie...

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del g.a. (art. 133 c.p.a.) le controversie di responsabilità precontrattuale originate dal ritiro di provvedimenti della fase pubblicistica, le quali sono caratterizzate dall'interferenza tra diritti e interessi, tra momenti di diritto comune e di esplicazione del potere che si pongono a fondamento costituzionale delle aree conferite alla cognizione del giudice amministrativo riguardo ad atti e comportamenti assunti prima dell'aggiudicazione o nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la mancata stipula del contratto; conclusione che non muta nel caso di anticipazione di alcune prestazioni contrattuali, rispetto ad un contratto in realtà mai più stipulato per effetto della deliberazione di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione.

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