Sui presupposti per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 d.lgs. n. 50 del 2016
31 Luglio 2017
La controversia oggetto della sentenza in esame ha riguardo all'impugnazione del ricorso alla procedura ex art. 63 d.lgs. n. 50 del 2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) da parte di una Asl per l'affidamento semestrale di un appalto di servizi. Nelle more di tale affidamento, la Asl autorizzava la precedente aggiudicataria alla prosecuzione del servizio sino all'espletamento della procedura. Quest'ultima impugnava tali deliberazioni, ritenendole illegittime sotto due profili: da un lato, la procedura ex art. 63 sarebbe stata indetta in manifesta carenza dei presupposti legali ravvisabili nell'estrema urgenza, derivante da eventi imprevedibili (tra i quali non può essere annoverata la prevedibile scadenza contrattuale) e non imputabili all'amministrazione; dall'altro, il ricorso a tale procedura non sarebbe stato adeguatamente motivato, come invece richiesto dalla norma. Il Tar ritiene infondato il ricorso con riferimento a entrambe le censure dedotte. Osservano, difatti, i giudici che l'utilizzo da parte dell'Asl della procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. n. 50 del 2016 appare nel caso di specie essere stato disposto in presenza di tutti i presupposti indicati dalla norma. Questi ultimi, in particolare, sono individuati «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati», con la specificazione che«le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici». Si legge, inoltre, che la stazione appaltante ha ampiamente motivato il ricorso alla procedura de qua nell'esigenza di dover garantire il servizio, nelle more dell'aggiudicazione e non surrogabile, dunque, da una gara ordinaria, quale circostanza di estrema urgenza. Dunque, osservano i giudici che «proprio la previsione di tempi, lunghi e non governabili dall'Asl finisca per assurgere a circostanza qualificante e non prevedibile dalla ASL, né tantomeno a questa imputabile, tenuto conto che i tempi della procedura centralizzata non sono in alcun modo governabili dall'Azienda la quale neppure avrebbe potuto prevederne in qualche modo l'effettivo andamento». |