Contratti relativi a beni culturali

20 Agosto 2018

La peculiarità dei contratti pubblici in tema di beni culturali si fonda sul loro oggetto, la cui nozione, oggi definita dal d.lgs. n. 42 del 2004, artt. 2 e 10, è da ricondurre al concreto riconoscimento dell'interesse culturale con un determinato provvedimento, ovvero in base alla legge.
Inquadramento

Contenuto in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione

La peculiarità dei contratti pubblici in tema di beni culturali si fonda sul loro oggetto, la cui nozione, oggi definita dal d.lgs. n. 42 del 2004, artt. 2 e 10, è da ricondurre al concreto riconoscimento dell'interesse culturale con un determinato provvedimento, ovvero in base alla legge. Pertanto, anche ai fini dell'applicabilità del regime speciale in materia di contratti pubblici non è sufficiente che un edificio sia antico, ovvero di pregio architettonico e artistico, ma occorre che il suo valore culturale sia stato accertato nei modi previsti dalla legge, con i conseguenti effetti sotto il profilo della tutela, ovvero sia un risultato delle previsioni di legge.

Il settore, dopo la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 163 del 2006, applicato per gli appalti fino al 20 aprile 2016, è stato oggetto di specifica attenzione anche da parte della l. n. 11 del 2016, legge delega di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale, all'art. 1, comma 1, lett. o), si pone l'obiettivo di garantire il « riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti».

Il risultato della legge delega è l'attuale Codice degli appalti pubblici, il d.lgs. n. 50 del 2016 (sottoposto al Parere del Consiglio di Stato 1 aprile 2016, n. 855) il quale oltre alle previsioni dell'art. 25 sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, dedica il Capo III, artt. 145-151, agli appalti nel settore dei beni culturali tutelati dal d.lgs. n. 42 del 2004, in linea di continuità, anche sotto il profilo dell'autonomia della disciplina dei contratti in tema di beni culturali, con il d.lgs. n. 163 del 2006, che trattava tale materia in 9 articoli, introducendo una disciplina derogatoria rispetto a quella generale sugli appalti pubblici, tra cui gli appalti misti (art. 199), l'affidamento congiunto (art. 200), la qualificazione degli esecutori (art. 201), le attività di progettazione e di direzione dei lavori (artt. 202 e 203), la procedura di scelta dei contraenti e i sistemi di aggiudicazione (art. 204) e le varianti (art. 205). Di estrema rilevanza, inoltre, sempre sotto il profilo delle fonti, è, da ultimo, il decreto 22 agosto 2017, n. 154, recante il “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, entrato in vigore l'11 novembre 2017.

Dall'analisi di queste fonti emerge che le disposizioni relative agli appalti nel settore dei beni culturali si caratterizzano, rispetto alla disciplina previgente, per un tentativo di semplificazione, e, allo stesso tempo, mostrano una tendenza in parte contrastante: se da una parte vengono sottolineati i profili di specialità della materia, dall'altra si sottolinea una costante riconduzione nell'alveo della disciplina ordinaria dei contratti pubblici, così come dettata dal Codice.

L'evoluzione della normativa

Il d.lgs. n. 163 del 2006 prima e il d.lgs. n. 50 del 2016 oggi, e, da ultimo, il decreto n. 154 del 2017, costituiscono il punto di arrivo di una evoluzione normativa anche in materia di beni culturali. Fino alla legge Merloni del 1994 la materia era disciplinata dalla l. n. 44 del 1975 recante “Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale”, oltre che dal d.P.R. n. 509 del 1978 recante il “Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali”. Tali disposizioni erano caratterizzate dagli ampi margini di deroga lasciati al Ministro competente rispetto all'evidenza pubblica. In particolare, ai sensi dell'art. 7, l. n. 44 del 1975 il Ministro per i beni culturali e ambientali poteva provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, nel caso in cui fosse accertata la convenienza di omettere le procedura dell'asta pubblica ovvero della licitazione privata, per l'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili e immobili, di interesse archeologico, storico o artistico ovvero per l'esecuzione di scavi archeologici o per il trasporto del materiale archeologico rinvenuto ai luoghi di destinazione. Nei casi indicati dall'art. 7 citato ovvero in casi di urgenza, il Ministro competente poteva non ricorrere alle procedure di gara e provvedere direttamente in economia o a trattativa privata all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale, a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichità ed arte, all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e materiali scientifici di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti ed attrezzi per gli scavi archeologici, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione di musei e zone archeologiche e monumentali.

Nella vigenza di tale quadro normativo, l'approvazione della legge generale sui lavori pubblici del 1994, la l. n. 109, ha introdotto un forte elemento di novità nei contratti pubblici relativi ai beni culturali. Infatti rispetto alla precedente disciplina che vedeva ampi margini di discrezionalità negli affidamenti discrezionali a cottimo fiduciario ovvero a trattativa privata, la cd. Legge Merloni ha segnato il passaggio da forme di affidamento discrezionali ad un sistema caratterizzato da «regole certe, oggettive e univoche». Inoltre, sempre in tema di beni culturali, la l. n. 109 del 1994 prevedeva all'art. 3 una disciplina contrattuale speciale, mediante appositi capitolati speciali, nonché una disciplina regolamentare derogatoria in merito alle «specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni culturali». Allo stesso tempo l'art. 38, comma 4, indicava una disposizione transitoria secondo la quale, nelle more dell'approvazione del regolamento, veniva fatta salva l'applicazione della normativa previgente. L'evoluzione normativa in tema di contratti relativi a beni culturali vede una spinta ulteriore, prima del d.lgs. n. 163 del 2006, con la l. n. 166 del 2002 e il d.lgs. n. 30 del 2004. La prima ha inserito nella l. n. 109 del 1994 norme speciali relative ai beni culturali in modo da rendere possibile la ricostruzione di istituti autonomi e distinti in tale settore. Una evoluzione ancor più organica del settore va rinvenuta nel d.lgs. n. 30 del 2004 recante “Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali”, con il quale si ha una vera e propria disciplina di settore distinta da quella generale sui lavori pubblici, estendendo tale disciplina anche ad altri beni culturali immobili.

Il d.lgs. n. 163 del 2006, pur tendendo all'unificazione della normativa, aveva mantenuto l'autonomia delle disposizioni in materia di beni culturali, dedicando alla disciplina di settore il capo II del Titolo IV. Le disposizioni del Capo II riproducevano sostanzialmente quelle del d.lgs. n. 30 del 2004, con poche modifiche, per lo più frutto di adeguamenti formali o dell'assorbimento nella disciplina comune di aspetti che costituivano deroghe (sulla legittimità costituzionale del Capo II, d.lgs. n. 163 del 2006, v. Corte cost., 23 novembre 2007, n. 401). Allo stesso modo l'attuale Codice dei contratti pubblici del 2016 dedica ai contratti nel settore dei beni culturali un articolato autonomo contenuto nel Capo III, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. o) della l. n. 11 del 2016, pur rinviando per una sua più completa attuazione ad un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del Codice.

L'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici e la qualificazione degli operatori

La centralità della funzione di tutela del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 9 Cost., necessariamente condiziona le procedure di selezione e le modalità di esecuzione dei contratti in tema di beni culturali, siano essi appalti di lavori o di servizi, contratti di forniture o concessioni di lavori o di servizi (o contratti misti). L'esigenza che prevale e che merita una prioritaria tutela, al di là tutti gli altri interessi pubblici coinvolti dalle procedure di gara, è rappresentata dalla centralità del fine conservativo dei beni culturali, da leggere con l'esigenza di ridurre i rischi di perdita del bene culturale rispetto ai profili economici del contratto. Pertanto, i lavori sui beni culturali si caratterizzano per la prevalenza dell'elemento qualitativo. Tale prevalenza agisce sia a livello di qualificazione degli operatori autorizzati a intervenire, in termini di speciali requisiti di idoneità delle imprese, sia a livello di criteri di aggiudicazione.

Questa prevalenza interviene anche a livello di progettazione e di definizione dell'oggetto dell'appalto, sotto il profilo della necessità che le parti relative alla conservazione del bene culturale non siano mai assorbite nella prevalenza quantitativa di altre prestazioni e conservino sempre una propria autonomia. Nell'ambito della progettazione, la finalità conservativa del bene culturale determina la limitata prevedibilità degli effetti dell'intervento che comporta livelli progettuali tendenzialmente meno approfonditi e più flessibili, nonché una maggiore variabilità nell'esecuzione dei lavori.

Premesso tutto ciò, il Codice tratta in 8 articoli del Capo III la disciplina dei contratti relativi ai beni culturali, introducendo una disciplina in parte derogatoria rispetto a quella generale sugli appalti pubblici, tra cui la qualificazione degli esecutori (art. 146), i livelli e contenuti della progettazione (art. 147), l'affidamento dei contratti (art. 148), le varianti (art. 149), il collaudo (art. 150) e le sponsorizzazioni e le forme speciali di partenariato (art. 151). A tali previsioni, sempre di interesse per il tema dei beni culturali, si devono citare le previsioni dell'art. 19, sui contratti di sponsorizzazione in generale e dell'art. 25 sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

La prima disposizione del Codice in rifermento ai beni culturali è l'art. 145, il quale definisce la relazione tra la disciplina generale e quella speciale. Il principio guida di tale relazione prevede che le disposizioni generali verranno applicate anche ai beni culturali in quanto non derogate e ove compatibili. Questo di certo rappresenta un momento di sintesi tra una esigenza di specialità della disciplina di settore e il tentativo di unitarietà dell'intera disciplina dei contratti pubblici. Di estrema rilevanza nell'economia del Capo III del d.lgs. n. 50 del 2016 è l'art. 146 in tema di qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali, il quale richiama gli art. 9 bis e 29 del d.lgs. n. 42 del 2004. Quanto alla qualificazione degli operatori, l'art. 9 bis citato dispone che “gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali (…) sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”.

L'alta specializzazione degli operatori nel settore dei beni culturali esclude la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, previsione confermata anche dal parere del Consiglio di Stato n. 855 del 2016, per la sua conformità all'art. 36 del TFUE, mentre l'art. 146 citato rinvia ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanare nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del Codice, al fine dell'individuazione dei requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori e dei direttori dei lavori, i quali devono comunque possedere la qualifica di restauratore dei beni culturali. Il decreto in questione è il n. 154 del 2017.

Livelli e contenuti della progettazione

In tema di attività di progettazione, direzione dei lavori e accessori il Codice riprende quanto già disposto dall'art. 6, d.lgs. n. 30 del 2004 e dall'art. 202 del d.lgs. n. 163 del 2006 e contempla l'istituto della redazione della scheda tecnica quale documento da affiancare alla progettazione preliminare il cui contenuto sarà oggetto di disciplina ad opera del decreto ministeriale di cui all'art. 146, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016. Tale rilevanza, come si evince dal comma 1 dell'art. 147 c.c.p., deriva dalla preminenza negli interventi di restauro dei beni culturali, della necessità della ricerca e della conoscenza del bene, della sua storia, dei materiali di cui è composto, del suo reale stato di conservazione, delle qualità e reattività chimico-fisiche dei materiali impiegati, al fine del miglior risultato nelle tecniche di intervento su un bene culturale. Un profilo interessante in merito alla scheda tecnica è legato all'estensione dell'impiego di tale scheda, rispetto alle previsione della cd. Legge Merloni ter, a tutte le tipologie di lavori aventi ad oggetto gli interventi della categoria OS2, di manutenzione e restauro di beni mobili e di superfici architettoniche decorate, nonché beni immobili e scavi archeologici (OG2 e OS25). Il comma 2 dell'art. 146 mira inoltre ad assicurare una significativa presenza della figura professionale del restauratore di beni culturali sia in sede di redazione della scheda tecnica, sia nell'ambito della redazione dei lavori. Il comma 2 dell'art. 147 riserva tale attività in capo a professionisti o restauratori con competenze specifiche, o comunque di certo a restauratori se si tratta di interventi su beni culturali, beni mobili e superfici decorate dei beni architettonici (sui requisiti per esecuzione dei lavori su beni culturali, v. Cons. St., Sez. VI, 1 settembre 2009, n. 5114). La ratio di tali norme è di certo da rinvenire nell'esigenza di assicurare interventi su beni culturali a soggetti in possesso di specifica e adeguata specializzazione e professionalità. La medesima ratio viene individuata nel comma 6 dell'art. 147, secondo il quale “la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori altri professionisti di cui all'art. 9 bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento”.

La previsione di un'alta specializzazione è di certo motivata non solo dal valore del bene culturale da tutelare, ma anche dall'alto livello di progettazione prima e di collaudo dopo sul bene in questione. L'art. 147 del d.lgs. n. 50 del 2016, al suo comma 2, disciplina il livello e il contenuto della progettazione e pone come preliminare ai lavori di monitoraggio, di manutenzione e di restauro di un bene culturale uno progetto di fattibilità che deve comprendere la scheda tecnica di cui all'art. 147 comma 2, una ricerca preliminare, una relazione illustrativa e un calcolo sommario di spesa. Sulla base dei risultati del progetto di fattibilità, il progetto esecutivo approfondirà, salvo i casi di cui all'art. 147, comma 5, il livello e il contenuto della progettazione anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, fattori di degrado e metodi di intervento. È, secondo quanto disposto dal nuovo Codice, il progetto esecutivo il documento di dettaglio che andrà a definire l'intervento sul bene culturale, prevedendo al contempo un Piano di monitoraggio e di manutenzione ed è sulla base del progetto esecutivo che verranno appaltati i lavori di cui all'art. 147, comma 3, quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico previsti dall'art. 10, comma 4, lett. f) del d.lgs. n. 42 del 2004.

Affidamento dei contratti

Le peculiarità del settore dei beni culturali giustifica la specialità del relativo regime: ciò è alla base della previsione dell'art. 148 del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale esclude l'affidamento congiunto, salvo in caso di eccezionali esigenze che dovranno essere valutate dal responsabile del procedimento. L'art. 148, comma 1, separa pertanto i lavori concernenti i beni mobili, le superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, i lavori relativi a ville, parchi e giardini di cui all'art. 10, comma 4, lett. f) del d.lgs. n. 42 del 2004 da altre categorie di opere generali e speciali. E tale distinzione di lavori rileva anche sotto il profilo documentale e a prescindere dal valore economico dei lavori di cui al comma 1 dell'art. 148. A tale fine, la stazione appaltante deve separare nei documenti di gara le attività inerenti al monitoraggio, alla manutenzione e al restauratori di beni culturali rispetto alle attività di carattere strutturale e impiantistico. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo, mentre l'art. 148, comma 7, rinvia a quanto disposto dall'art. 163 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l'esecuzione di lavori in caso di somma urgenza e di protezione civile, nonché ad altre ipotesi di urgenza previste dal decreto di cui all'art. 146, comma 4 del Codice. L'esecuzione di lavori urgenti su beni culturali in caso di pregiudizio segue la procedura prevista dall'art. 163 , mutando solo l'importo massimo entro il quale eseguire i lavori d'urgenza, fissato in trecentomila euroe in caso di beni culturali contro i duecentomila in caso di tutela di un bene non a rilevanza culturale.

Le varianti

La peculiarità dell'oggetto del contratto relativi a beni culturali ha ridotto le esigenze di apportare vere e proprie varianti, quanto piuttosto di successivi approfondimenti e specificazioni del progetto originario che resta comunque particolarmente dettagliato in ragione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento. Tale circostanza ha giustificato l'assenza di disposizioni normative in tema di varianti, fino alla previsione dell'art. 10, comma 2, lett. d) della l. n. 137 del 2002 che ha considerato l'esigenza di prevedere una variante “oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti” (l'art. 10, d.lgs. n. 30 del 2004 aveva dato attuazione a tale previsione).

L'art. 205 del d.lgs. n. 163 del 2006 aveva riprodotto tali disposizioni, con una modifica riscontrabile al suo comma 5, ai sensi del quale in caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento poteva chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.

In merito all'ammissibilità delle varianti in corso d'opera, il comma 1 dell'art. 205 del d.lgs. n. 163 del 2006 introduceva le ipotesi delle varianti «giustificate dall'evoluzione dei criteri della disciplina del restauro» e viene dichiarata espressamente aggiuntiva rispetto alle ipotesi previste dall'art. 132. Nel nuovo Codice in tema di varianti interviene l'art. 149, il quale non considera varianti in corso d'opera le modifiche disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, mantenendole nell'importo complessivo del contratto, finalizzate a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o di deterioramento dei beni culturali da tutelare. Allo stesso tempo, sempre il comma 1 dell'art. 149 dispone che le variazioni in aumento devono trovare una copertura nelle disponibilità finanziarie della stazione appaltante e nel limiti del dieci per cento dell'importo originario del contratto. Le ipotesi di cui al comma 1 conduce ad un ampliamento dell'importo della variante che non deve superare il limite del venti per cento. Tali ipotesi sono i «rinvenimenti imprevisti o imprevedibili» nella fase progettuale, nonché qualora la variante sia necessaria «per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento». Sempre a tutela del bene culturale, l'art. 150 del d.lgs. n. 50 del 2016 rende obbligatorio il collaudo in corso d'opera, a meno che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. Anche in tema di collaudo, il Codice rinvia al decreto di cui all'art. 146, comma 4, per l'inserimento di disposizioni specifiche su tale operazione.

Il decreto 22 agosto 2017, n. 154.

Il Regolamento per gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati n. 154 del 2017, in attuazione all'art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, disciplina, nello specifico, le gare, pubbliche o private, che riguardano le attività di scavo archeologico (comprese le indagini archeologiche subacquee), i lavori di monitoraggio, manutenzione e restauro su immobili sottoposti a tutela e il monitoraggio, la manutenzione e il restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici. Con l'entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 27 del decreto, cesseranno di avere efficacia le disposizioni di cui agli artt. 239 – 248, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'art. 251 del decreto n. 207 del 2010. Non saranno più applicabili, quindi, gli articoli del decreto n. 207 del 2010 relativi all'attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, al progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, al progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, al progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, alla progettazione dello scavo archeologico, alla progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale, mentre, così come disposto all'art. 28, comma 2 del decreto n. 154 del 2017, le disposizioni previste dal Titolo III, Capo I (art. 14 - Attività di progettazione, art. 15 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica, art. 16 - Scheda tecnica, art. 17 - Progetto definitivo, art. 18 - Progetto esecutivo, art. 19 - Progettazione dello scavo archeologico, art. 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza), si applicheranno a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (decreto sui livelli di progettazione). Il decreto n. 154 del 2017 è costituito da 28 articoli suddivisi in sei Titoli: Titolo I - (Disposizioni generali) comprendente gli articoli 1-3, Titolo II - (Requisiti di qualificazione), suddiviso in due Capi [Capo I (Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali), comprendente gli articoli 4-12; Capo II (Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici), costituito dal solo articolo 13]; Titolo III - (Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali), suddiviso in due Capi [Capo I (Livelli e contenuti della progettazione), comprendente gli articoli 14-21; Capo II (Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori), comprendente il solo articolo 22]; Titolo IV - (Somma urgenza), comprendente l'articolo 23; Titolo V - (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali) comprendente gli articoli 24-26; Titolo VI - (Disposizioni finali), comprendente gli articoli 27 e 28.

Con il decreto n. 154 del 2017, il Ministero dei Beni Culturali modica i requisiti per qualificarsi nelle gare su immobili tutelati; a titolo esemplificativo, in riferimento ai requisiti di idoneità tecnica prevede che, per partecipare all'appalto, l'impresa deve avere eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell'importo, e non più al 90% come prescriveva il d.m. n. 294 del 2000. Inoltre, se si dimostra la continuità nell'attività, non è disposto alcun limite temporale, mentre in precedenza era necessario dimostrare di aver eseguito quell'ammontare nei cinque anni precedenti la firma del contratto.

E' stato introdotto, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati da scuole specialistiche nei settori di valorizzazione del patrimonio culturale e, ancora, in caso di cessione di impresa sarà possibile trasferire i requisiti tecnici dall'impresa cedente all'impresa cessionaria. Per i lavori sotto i 40 mila euro, il certificato di buon esito dei lavori può essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice. Ancora, il decreto n. 154 del 2017 specifica che chi ricopre l'incarico di direttore tecnico non può rivestire, per la durata dell'appalto, un incarico analogo per conto di altre imprese qualificate; il soggetto, infatti, deve presentare alla stazione appaltante una dichiarazione di unicità di incarico.

Il decreto prevede, inoltre, che l'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali sia disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo, ma sono specificati anche i casi in cui può bastare il progetto definitivo. Inoltre, si stabilisce che, per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisca il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuti motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, devono essere ricoperte da un architetto o possono essere espletate da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali. Per la direzione dei lavori e il supporto tecnico alle attività del responsabile unico è necessario avvalersi di un architetto, di un restauratore di beni culturali qualificato o, secondo la tipologia dei lavori, di un altro professionista di cui all'articolo 9 bis del Codice dei beni culturali (archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori di beni culturali ecc) in possesso di un'esperienza almeno quinquennale e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Casistica: la remunerazione dell'appalto “a corpo” o “a misura”

ANAC, determinazione n. 18 del 2014:

La scelta tra i due sistemi alternativi di remunerazione dell'appalto, “a corpo” o “a misura” resta rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente, soprattutto quando la gara abbia come oggetto il restauro di un immobile soggetto a vincolo storico-artistico. Infatti, l'art. 204, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 generalizza l'ammissibilità del corrispettivo “a misura” per gli appalti di lavori sui beni culturali e consente all'amministrazione di optare discrezionalmente per uno dei due criteri. Nel caso esaminato dall'ANAC non sono state rispettate le caratteristiche dell'appalto “a corpo”, ove il prezzo è determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un'opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, e l'opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, attraverso un progetto molto dettagliato, l'appaltatore sopporta il rischio delle qualità rispetto al prezzo pattuito, ma sempre nell'ambito di quanto disegnato e progettato, senza che ciò legittimi la trasformazione dell'appalto in un contratto aleatorio. Pertanto, soltanto se il progetto esecutivo include tutti gli elaborati necessari, il concorrente è in grado di presentare un'offerta di ribasso all'importo individuato dalla stazione appaltante “a corpo”.

ANAC, determinazione n. 9 del 2012:

Con nota pervenuta in data 27 dicembre 2011, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso all'ANAC, per eventuali profili di competenza, la delibera del 14 dicembre 2011 inerente la procedura di affidamento del contratto di sponsorizzazione degli interventi di restauro dell'Anfiteatro Flavio di Roma, unitamente alla segnalazione inviata dal Codacons a diversi Organi ed Istituti, tra cui la Procura generale della Corte dei conti. Allo stesso tempo il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica del Mibac, con nota del 12 gennaio 2012 ha chiesto all'ANAC «di poter avere chiarimenti ed eventuali linee guida da seguire per poter intervenire con la massima correttezza in un ambito che, come noto, risulta privo di specifica regolamentazione».

Con la deliberazione ANAC n. 9 del 2012 si sottolinea che nel caso di specie la stazione appaltante ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della sponsorizzazione tecnica sulla base della disciplina contemplata dagli artt. 26 e 27, d.lgs. n. 163 del 2006. L'infruttuoso svolgimento di tale procedura ha indotto l'amministrazione a ricorrere alla differente procedura della sponsorizzazione di puro finanziamento, sottratta alla disciplina, d.lgs. n. 163 del 2006 e disciplinata dalle norme di Contabilità di Stato, con lo svolgimento di una procedura negoziata con gli operatori interessati. In tale tipo di contratto, secondo l'ANAC non in contrasto con i principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante esclusivamente al riconoscimento di un contributo in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari senza lo svolgimento di altre attività.

Casistica: Competenza sulla redazione del progetto definitivo

ANAC, determinazione n. 34 del 2009

Nell'ambito di un appalto integrato di recupero di un immobile di interesse storico ed artistico sottoposto a tutela ai sensi, d.lgs. n. 42 del 2004, la redazione del progetto definitivo da parte dei tecnici dell'Amministrazione in possesso del diploma di geometra, ancorché con l'ausilio di professionisti esterni, non è conforme alla disciplina di cui all'art. 52 del R.d. n. 2537 del 1925 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto) che riconosce invece la competenza professionale per simili interventi in capo agli architetti e, per la parte tecnica, anche in capo agli ingegneri.

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