A.R.A.N.

07 Febbraio 2024

Scheda in fase di aggiornamento

L'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni) è un organismo tecnico, di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, con sede a Roma, istituito nel 1993 con il compito di rappresentare le pubbliche amministrazioni nella negoziazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici. L'ARAN svolge ogni attività relativa alla definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego e assiste le pubbliche amministrazioni per l'uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Inquadramento

ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni) è un organismo tecnico, di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa , gestionale e contabile, con sede a Roma, istituito nel 1993 con il compito di rappresentare le pubbliche amministrazioni nella negoziazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici. L'ARAN svolge ogni attività relativa alla definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego e assiste le pubbliche amministrazioni per l'uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Descrizione

Istituita dal D.Lgs 29/1993 l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, è un organismo tecnico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

L'ARAN

rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni,AN ha la rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale. L'Aran svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l'interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'Agenzia osserva agli atti di indirizzo dei Comitati di settore, con l'autonomia richiesta dalle esigenze di una corretta e funzionale dinamica negoziale.

L'attività dell'ARAN è regolata dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.

L'Agenzia assiste le pubbliche amministrazioni per l'omogenea applicazione dei contratti collettivi di lavoro che su richiesta dei comitati di settore può costituire delegazioni temporanee a livello regionale o interregionale per soddisfare specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Come organismo preposto alla negoziazione nel

pubblico impiego, l'Agenzia è l'unico punto di riferimento nel complesso sistema della contrattazione collettiva pubblica.

L'ARAN ha sede in Roma, tuttavia In relazione a specifiche esigenze può istituire, previa delibera del Collegio di indirizzo e controllo che ne fissa obiettivi e risorse, delle sedi secondarie o uffici anche a carattere temporaneo in altre città.

L'ARAN ha la esercita a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza, ai fini dell'omogenea applicazione dei contratti collettivi delle sole pubbliche amministrazioni.

Essa svolge le funzioni necessarie di:

  • attività di studio,
  • monitoraggio e documentazione,
  • assicura anche la raccolta dati sui voti e sulle deleghe dei sindacati da ammettere alla contrattazione.

Per questo tipo di attività l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

L'ARAN può fornire assistenza ai fini della contrattazione integrativa, su richiesta della Pubblica Amministrazione.

Sulla base di adeguate intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.

In evidenza

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Gestione finanziaria

L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme riguardanti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del dipartimento della Funzione Pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi mentre la gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei Conti.

L'ARAN per la sua attività si avvale:

Delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua stabilita del contributo individuale è concordata tra ARAN e l'organismo di ordinamento dei comitati di settore ed è riferita a ogni biennio contrattuale.

Di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgono.

Organi

Gli organi che compongono l'ARAN sono:

  • Il presidente che viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tra i 3 membri designati dal Governo, previo parere della Conferenza unificata Stato Regioni e Stato Città.

Il Presidente rappresenta l'Agenzia ed è scelto fra esperti in materia di lavoro anche estranei alla pubblica amministrazione.

  • Il comitato direttivo, costituito da cinque componenti , tre sono di designazione del Governo,uno è scelto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno è scelto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI).

Il Comitato vota a maggioranza dei suoi componenti. Dura in carica 4 anni e può essere riconfermato per una sola volta.

I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303.

Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Funzioni

L'Aran svolge le funzioni istituzionali previste dal d. lgs. n. 165/2001 ed ogni altra funzione affidata dalla normativa vigente. In particolare:

  • rappresenta legalmente tutte le pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale;
  • esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47 del d. lgs. n. 165/2001 e nel rispetto della normativa vigente, ogni attività relativa alle relazioni sindacali ed alla negoziazione dei contratti collettivi;
  • promuove l'interpretazione autentica dei contratti, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 165/2001, ove ciò sia richiesto, dalle controparti, dalle amministrazioni, o comunque necessario per la risoluzione di
  • controversie e problematiche applicative aventi portata generale; d) svolge le attività di cui all'art. 64 d. lgs. n. 165/2001, per l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, ivi compreso il tentativo di interpretazione autentica o di modifica della clausola controversa richiesto dal giudice;
  • quantifica i costi contrattuali e gli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate e redige le relative relazioni tecniche ai fini della certificazione dei contratti collettivi da parte della Corte dei conti;
  • sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata;
  • presta assistenza alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi;
  • presta assistenza, su richiesta, a singole pubbliche amministrazioni ai fini della contrattazione integrativa ovvero, sulla base di apposite intese, a gruppi di amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale;
  • presta assistenza, su richiesta, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome per la contrattazione collettiva di loro competenza;
  • presta assistenza a delegazioni datoriali di altri settori, per la contrattazione collettiva di loro competenza, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero, su richiesta, ai sensi del comma 4;
  • cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva;
  • predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e sanità e autonomie locali e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;
  • effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;
  • raccoglie, al fine della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la rappresentatività sindacale, i dati relativi ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, e alle deleghe rilasciate per il versamento dei contributi sindacali;
  • partecipa al comitato paritetico di cui all'art. 43, comma 8 D.Lgs. n. 165/2001 per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale;
  • può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001 al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi;
  • assume le iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi;
  • può aderire ad associazioni o federazioni di datori di lavoro a livello europeo ed internazionale;
  • svolge ogni altra attività necessaria alla realizzazione dei propri fini istituzionali.

Le fasi della contrattazione

La contrattazione collettiva nazionale di lavoro tra ARAN e controparti sindacali si svolge attraverso le seguenti fasi:

Gli atti di indirizzo delle amministrazioni non statali, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

L' Agenzia avvia la trattativa negoziale convocando le confederazioni e le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001;

L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

Una volta raggiunta una ipotesi di accordo, questa è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai Comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione.

Per le amministrazioni non statali, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.

Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 dell' articolo 41 del d.lgs. 165/2001, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al Comitato di settore e al Governo.

Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni non statali, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.

Comparti e Aree Dirigenziali

I Comparti sono suddivisi in :

  • Agenzie Fiscali
  • Aziende
  • Ministeri
  • Enti pubblici non economici
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • Ricerca
  • Università
  • Regioni ed autonomie locali
  • Sanità
  • Scuola
  • Enti art. 70 d.lgs. 165/2001
  • Accademie e conservatori

Le Aree Dirigenziali sono suddivise:

  • Area I (Aziende, Ministeri)
  • Area VI (Agenzie Fiscali, Enti pubblici non economici)
  • Area II (Regioni ed autonomie locali)
  • Area VII (Ricerca, Università)
  • Area III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa)
  • Area VIII (Presidenza del consiglio dei ministri)
  • Area IV (Medica e veterinaria)
  • Enti art. 70 d.lgs. 165/2001
  • Area V (Scuola)

Procedura unificata trasmissione contratti integrativi

L'invio della contrattazione integrativa all'ARAN ed al CNEL, ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, dal 1° ottobre 2015 è effettuato attraverso la procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi.

È quindi possibile l'avvio della procedura da uno dei due siti istituzionali indifferentemente e non è più necessario il doppio invio ad ARAN e CNEL.

La comunicazione prot. ARAN 21279 dell'8 settembre 2015 chiarisce e specifica l'utilizzo della procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi all'ARAN ed al CNEL.

In evidenza

Per quanto concerne le istituzioni scolastiche inserite nella piattaforma ARAN esse sono censite per codice meccanografico. Pertanto, in caso di modifica del codice meccanografico, sarà necessario procedere ad una nuova iscrizione del responsabile legale dell'ente.

Riferimenti

Normativa

Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2014

Legge 5 maggio 2009, n. 42

Art. 46, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

D.Lgs3 febbraio 1993, n. 29

Prassi

ARAN, Comunicazione 8 settembre 2015, prot. n. 21279

Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare

20 agosto 2014, n. 5

Delibera del Collegio di indirizzo e controllo n. 28/2012

Giurisprudenza:

Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 2014, n. 211

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 15428 del 7 luglio 2014

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