A.R.A.N.
07 Febbraio 2024
Inquadramento ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni) è un organismo tecnico, di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa , gestionale e contabile, con sede a Roma, istituito nel 1993 con il compito di rappresentare le pubbliche amministrazioni nella negoziazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici. L'ARAN svolge ogni attività relativa alla definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego e assiste le pubbliche amministrazioni per l'uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Descrizione Istituita dal D.Lgs 29/1993 l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, è un organismo tecnico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile. L'ARAN rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni,AN ha la rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale. L'Aran svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l'interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'Agenzia osserva agli atti di indirizzo dei Comitati di settore, con l'autonomia richiesta dalle esigenze di una corretta e funzionale dinamica negoziale. L'attività dell'ARAN è regolata dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia. L'Agenzia assiste le pubbliche amministrazioni per l'omogenea applicazione dei contratti collettivi di lavoro che su richiesta dei comitati di settore può costituire delegazioni temporanee a livello regionale o interregionale per soddisfare specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Come organismo preposto alla negoziazione nel pubblico impiego, l'Agenzia è l'unico punto di riferimento nel complesso sistema della contrattazione collettiva pubblica. L'ARAN ha sede in Roma, tuttavia In relazione a specifiche esigenze può istituire, previa delibera del Collegio di indirizzo e controllo che ne fissa obiettivi e risorse, delle sedi secondarie o uffici anche a carattere temporaneo in altre città. L'ARAN ha la esercita a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza, ai fini dell'omogenea applicazione dei contratti collettivi delle sole pubbliche amministrazioni. Essa svolge le funzioni necessarie di:
Per questo tipo di attività l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico. L'ARAN può fornire assistenza ai fini della contrattazione integrativa, su richiesta della Pubblica Amministrazione. Sulla base di adeguate intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
Gestione finanziaria L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme riguardanti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del dipartimento della Funzione Pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi mentre la gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei Conti. L'ARAN per la sua attività si avvale:
Organi Gli organi che compongono l'ARAN sono:
Il Presidente rappresenta l'Agenzia ed è scelto fra esperti in materia di lavoro anche estranei alla pubblica amministrazione.
Il Comitato vota a maggioranza dei suoi componenti. Dura in carica 4 anni e può essere riconfermato per una sola volta. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Funzioni L'Aran svolge le funzioni istituzionali previste dal d. lgs. n. 165/2001 ed ogni altra funzione affidata dalla normativa vigente. In particolare:
Le fasi della contrattazione La contrattazione collettiva nazionale di lavoro tra ARAN e controparti sindacali si svolge attraverso le seguenti fasi: Gli atti di indirizzo delle amministrazioni non statali, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN. L' Agenzia avvia la trattativa negoziale convocando le confederazioni e le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001; L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative. Una volta raggiunta una ipotesi di accordo, questa è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai Comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni non statali, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 dell' articolo 41 del d.lgs. 165/2001, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al Comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni non statali, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato. Comparti e Aree Dirigenziali I Comparti sono suddivisi in :
Le Aree Dirigenziali sono suddivise:
Procedura unificata trasmissione contratti integrativi L'invio della contrattazione integrativa all'ARAN ed al CNEL, ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, dal 1° ottobre 2015 è effettuato attraverso la procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi. È quindi possibile l'avvio della procedura da uno dei due siti istituzionali indifferentemente e non è più necessario il doppio invio ad ARAN e CNEL. La comunicazione prot. ARAN 21279 dell'8 settembre 2015 chiarisce e specifica l'utilizzo della procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi all'ARAN ed al CNEL.
Riferimenti Normativa Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2014 Legge 5 maggio 2009, n. 42 Art. 46, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Prassi ARAN, Comunicazione 8 settembre 2015, prot. n. 21279 Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 20 agosto 2014, n. 5 Delibera del Collegio di indirizzo e controllo n. 28/2012 Giurisprudenza: Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 2014, n. 211 Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 15428 del 7 luglio 2014 |