La competenza del tribunale fallimentare nell’accertamento dei diritti del lavoratore

La Redazione
09 Ottobre 2017

Le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento dei crediti, rientrano nella competenza del giudice del lavoro il quale dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto in quanto, la vis actractiva attribuita, ai sensi dell'art. 24 l.fall., alla competenza del tribunale fallimentare riguarda tutte le azioni derivanti dal fallimento.

Le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento dei crediti, rientrano nella competenza del giudice del lavoro il quale dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto in quanto, la vis actractiva attribuita, ai sensi dell'art. 24 l.fall., alla competenza del tribunale fallimentare riguarda tutte le azioni derivanti dal fallimento (Vedi in tal senso Cass. n. 19721/2013, Cass. n. 7129/2011, Cass. n. 2411/2010, Cass. n. 4051/2004).

Il caso. La Corte di appello respingeva il ricorso proposto dal fallimento di una S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale che accoglieva la domanda, proposta da una dipendente con ricorso in riassunzione nei confronti della curatela del fallimento della stessa società, volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento collettivo intimatole quando la S.p.a. era ancora in bonis. La Corte territoriale rilevava che il giudice di primo grado, il quale si era limitato a dichiarare l'illegittimità del licenziamento con conseguente diritto alla reintegrazione ed inquadramento, aveva fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui, ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento la reintegra nel posto di lavoro nei confronti del datore dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro a giudicare della domanda di annullamento del licenziamento con diritto alla reintegra. Avverso il provvedimento della Corte territoriale, il fallimento proponeva ricorso in Cassazione.

Competenza del giudice del lavoro e finalità di cui all'art. 24 l.fall.. La controversia instaurata dal dipendente il quale impugni il licenziamento e chieda la reintegrazione nei confronti del datore che nel corso del procedimento sia dichiarato fallito ha un oggetto che, non essendo costituito da crediti nei confronti del datore, è diverso da quello che caratterizza le pretese dei creditori. La domanda per il suo stesso oggetto resta estranea alla competenza del tribunale fallimentare.

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