Codice Civile art. 2043InquadramentoQuella dei diritti della personalità è categoria che non si fonda su un preciso ed espresso referente normativo, ma che affonda le radici nelle riflessioni della dottrina e nell'attività creativa della giurisprudenza, ed è inoltre fluida e, come subito si dirà, aperta a nuove accessioni, il che ne rende problematica la definizione: diremmo che essa designa una particolare tipologia di diritti soggettivi, aventi ad oggetto attributi della personalità fisica e morale e connotati, sul piano del regime giuridico, da caratteri antitetici rispetto a quelli tipici dei diritti patrimoniali, tendenzialmente sintetizzabili nella loro indisponibilità (Resta, 1043; Rescigno, 1; Zeno-Zencovich, 1995, 431), quantunque la nozione di diritti della personalità sia stata talora adoperata in una più ampia accezione, quale sinonimo dell'intero complesso degli strumenti protettivi degli interessi della persona (Messinetti, 355). La teoria dei diritti della personalità viene elaborata dalla scienza giuridica tedesca della seconda metà dell'ottocento (Zeno-Zencovich, 1995, 431) e dà segno di sé nella codificazione del 1942, in particolare con le disposizioni di cui agli artt. 5-10 c.c. che riguardano gli atti dispositivi del proprio corpo, il nome, lo pseudonimo e l'immagine (su cui era già intervenuto l'art. 11 r.d.l. 7 novembre 1925, n. 1950); all'art. 2087 c.c., concernente la tutela dell'integrità fisica e morale del prestatore di lavoro; all'art. 2577 c.c., riferito al diritto morale d'autore. Con l'avvento della Costituzione repubblicana i diritti della personalità trovano un naturale aggancio della previsione dell'art. 2, con il quale è dato riconoscimento «ai diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Qui, sul tema dei diritti della personalità, prende corpo il dibattito tra i fautori della tesi monista e di quella pluralista. Da un lato si sostiene che la personalità sarebbe tutelata nella misura in cui sia possibile individuare singole e specifiche situazioni protette le quali prendono il nome dai vari attributi (nome, immagine, reputazione, ecc.) i quali appunto costituiscono i diritti della personalità. Dall'altro si sostiene l'esistenza di un unico, generale, diritto della personalità, la quale verrebbe tutelata nel suo complesso (Zeno Zencovich, 1995, 435). Sul piano operativo il primo indirizzo consente di riconoscere tutela alla personalità solo nelle manifestazioni contemplate dalla legge in via diretta o, eventualmente, attraverso il ricorso all'analogia, mentre il secondo guarda alla persona nella sua totalità, in tutte le sue manifestazioni. Secondo la teoria monista, in breve, «non esistono diritti della personalità; esiste il diritto della personalità; un diritto unico, a contenuto indefinito e vario..., che non si identifica con la somma delle molteplici sue esplicazioni protette da norme particolari» (Giampiccolo, 465). La teoria monista è accolta senza riserve già da epoca remota dalla giurisprudenza di legittimità (v. p. es. Cass. n. 990/1963) che riconduce i diritti della personalità, nel loro complesso, al citato art. 2 Cost., quale norma di diretta applicazione – c.d. Drittwirkung – nei rapporti interindividuali. Tale norma costituzionale, secondo la presa di posizione della S.C., «non ha una funzione meramente riassuntiva dei diritti espressamente tutelati nel testo costituzionale od anche in quelli inerenti alla persona umana previsti nel codice civile; essa si colloca al centro dell'intero ordinamento costituzionale ed assume come punto di riferimento la persona umana nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, materiali e spirituali. Appunto perciò la norma non può avere un compito soltanto riepilogativo; essa costituisce una clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana ed è idonea di conseguenza ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi emergenti della persona umana purché essenziali della medesima» (Cass. n. 3769/1985). In seguito la S.C. è giunta ad individuare con maggiore risolutezza il fondamento giuridico dei diritti della personalità, ancorato direttamente all'art. 2 Cost., inteso nella sua più ampia dimensione di clausola generale, aperta all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del «pieno sviluppo della persona umana», di cui al successivo art. 3 capoverso (Cass. n. 978/1996; sulla stessa scia v. poi Cass. n. 6507/2001). In tale contesto si inserisce la trattazione che segue, la quale si sofferma solo su alcuni tra i diritti della personalità, connotati da una propria peculiare fisionomia. FattispecieLa vis expansiva della categoria dei diritti della personalità è testimoniata dalla pluralità delle fattispecie in cui la sussistenza di detti diritti è stata riconosciuta. Si è detto così che spetta alla giurisdizione ordinaria la decisione sull'inadeguato sostegno scolastico alla disabilità grave quale ipotesi di discriminazione rilevante ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, nel caso in cui si abbia riguardo all'ipotesi in cui l'Amministrazione scolastica non abbia correttamente dato esecuzione al piano educativo individualizzato (T.A.R. Pescara 15 luglio 2016). Ai sensi dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta a fini pubblicitari (Cass. n. 1748/2016). Le censure proposte, incentrate essenzialmente sul sacrificio del diritto allo studio, sono state ritenute fondate in numerosi precedenti della Sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia, nei quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità di garantire ai disabili le misure di sostegno necessarie per evitare la fruizione solo nominale del percorso di istruzione. Nel caso di specie, è documentata non solo la situazione di disabilità grave del minore, ma anche la necessità, attestata dagli organi scolastici e medici, dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno per il massimo delle ore (T.A.R. Palermo 28 gennaio 2016). La violazione della proposta di assegnazione di un docente di supporto secondo il rapporto 1/1 contenuta nel PEI costituiva indice univoco della colpa della pubblica amministrazione, si è, in particolare, ritenuto che il pregiudizio conseguente al ritardato riconoscimento della pienezza delle ore di sostegno si traduceva nell'impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione del minore, con la conseguenza che la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 c.c. (T.A.R. Palermo 28 gennaio 2016). Avendo la domanda giudiziale ad oggetto l'accertamento della necessità per il minore di vedersi erogato il servizio didattico previa predisposizione, da parte dell'amministrazione, di misure di sostegno — didattiche o assistenziali — necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, si versa nella ipotesi di giurisdizione esclusiva su diritti, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. di un diritto soggettivo perfetto (T.A.R. Palermo 15 gennaio 2016). Il diritto all'immagine traente fondamento dalla previsione dell'art. 2 Cost. e concretizzantesi nella considerazione che un soggetto ha di sé e nella reputazione di cui gode, non può essere considerato appannaggio esclusivo della persona fisica e va pertanto riconosciuto anche alle persone giuridiche (T.A.R. Napoli 7 gennaio 2016). Non esiste un diritto a non nascere se non sano. La Cassazione ha ribadito tale assunto nella sentenza relativa alla richiesta di risarcimento presentata dai genitori di una bambina down alla Asl e ai primari dei reparti di ginecologia e del laboratorio di analisi che avevano seguito la donna durante la gravidanza, ritenuti colpevoli di non aver diagnosticato la patologia da cui era affetta il feto; circostanza che avrebbe portato la madre ad abortire. La Corte ha disposto un nuovo processo per approfondire la possibilità di una prova presuntiva sul fatto che la madre avrebbe realmente optato per l'interruzione di gravidanza e, in merito alla richiesta risarcitoria, ha affermato che la vita, e non la sua negazione, è sempre stato il bene supremo protetto dall'ordinamento. Il riconoscimento della pretesa risarcitoria comporterebbe, poi, il rischio di una reificazione dell'uomo la cui vita verrebbe ad essere apprezzabile in ragione dell'integrità psicofisica (Cass. S.U., n. 25767/2015). Nella procedura di tesseramento di minore extracomunitario prevista dal regolamento FIFA risulta discriminatoria la mancata previsione di rimedi (quali ad esempio un tesseramento provvisorio) contro l'aggravio di tempi derivante dalla necessità del controllo di un organo esterno (Trib. Palermo 18 dicembre 2015). L'illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell'art. 10 c.c., si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trovi ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento — in difetto di consenso dell'interessato — commerciale o pubblicitario, a tal fine richiedendosi che il personaggio appaia come involontario testimonial del prodotto reclamizzato o che, comunque, il pubblico lo associ ad esso, reputando che costui ne condivida la propaganda o la commercializzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso l'utilizzo abusivo della immagine di una giornalista televisiva, della quale, per corroborare l'interesse dedicato da stampa e televisione al prodotto pubblicizzato, era stato trasmesso uno spezzone del telegiornale nazionale dalla medesima condotto, in cui ella riferiva la circostanza della avvenuta commercializzazione di quel prodotto — un dispositivo in grado di rivelare agli automobilisti la presenza di autovelox lungo la sede stradale — e i dubbi circa la conformità a legge dello stesso) (Cass. n. 24221/2015). L'istituto paritario deve garantire al minore portatore di handicap le medesime condizioni di frequenza ed apprendimento assicurate dalle scuole pubbliche, assicurando il sostegno specializzato nella misura necessaria secondo quanto stabilito in sede di programmazione individualizzata, non si ravvisa un interesse personale, concreto ed attuale dei ricorrenti con riferimento alla pretesa all'aumento del contributo statale e alla modifica della convenzione relativa, trattandosi di controversia in ordine alla misura del contributo spettante che involge i rapporti tra l'istituto paritario e l'amministrazione scolastica statale (T.A.R. Napoli 19 maggio 2015). L'alunno disabile è sia titolare di una posizione di interesse legittimo avente ad oggetto la pretesa all'individuazione, da parte dell'amministrazione scolastica, delle soluzioni più adeguate onde assicurargli il dovuto sostegno didattico; soluzioni che, a norma dell'art. 12 l. n. 104/1992 cit., vanno calibrate in esclusiva ragione delle esigenze dell'alunno medesimo ed, una volta individuate dall'amministrazione scolastica attraverso la redazione del piano educativo individualizzato, esauriscono ogni ipotizzabile ambito di discrezionalità, dando luogo in capo agli interessati a una situazione di vero e proprio diritto soggettivo non comprimibile in dipendenza delle variabili dotazioni di organico e di bilancio, che vanno gestite secondo una scala di priorità non derogabile dalla P.A. (T.A.R. Firenze 7 maggio 2015). Il diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale la cui fruizione è assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire la frequenza del disabile agli istituti di istruzione, con la precisazione che la sua partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (T.A.R. Napoli 16 aprile 2015). Gli alunni disabili hanno diritto a fruire del sostegno scolastico secondo quanto stabilito dal loro piano educativo individualizzato, le cui risultanze possono essere contestate con apposita azione di annullamento; tanto è stato stabilito perché le modalità concrete del diritto all'integrazione scolastica devono essere definite con riferimento alla situazione specifica di ciascun alunno disabile, rapportando il suo bisogno alla miglior soluzione possibile che deve essere individuata in base alle sue effettive esigenze e non in riferimento ad elementi estranei, come le ristrettezze di bilancio (T.A.R. Firenze 26 febbraio 2015). Per gli alunni disabili le modalità concrete del diritto all'integrazione scolastica devono essere definite con riferimento alla situazione specifica di ciascun alunno rapportando il suo bisogno alla miglior soluzione possibile che deve essere individuata in base alle sue effettive esigenze e non in riferimento ad elementi estranei, come le ristrettezze di bilancio (T.A.R. Firenze 29 gennaio 2015). La sospensione della patente da parte della p.a. a un giovane che si dichiara omosessuale alla visita di leva costituisce un vero e proprio comportamento omofobico, in quanto tale rilevante per la quantificazione del danno (Cass. n. 1126/2015, in Giustiziacivile.com 2015, 2 luglio, con nota di Episcopo). Si attua una condotta gravemente illecita perché discriminatoria ed ingiuriosa nell'ipotesi in cui un giovane di sesso maschile chiamato alla leva militare, che, dichiaratosi omosessuale, sia stato esonerato dal servizio militare di leva e, quindi, a seguito di segnalazione dell'Ospedale militare alla Motorizzazione civile, sia stato sottoposto a procedimento di revisione della patente di guida, restando privo di rilievo, a fronte dell'inviolabilità del diritto alla identità sessuale, che la vicenda sia rimasta confinata in ambiti endoamministrativi, peraltro vincolati ad una condotta del tutto riservata ed, in ogni caso, non omofobica, pur se per il malaccorto tentativo della Corte territoriale di edulcorare la gravità dei fatti, riconducibili ad aspetti solo amministrativi, non pare revocabile in dubbio che la parte lesa sia stata vittima di un vero e proprio (oltre che intollerabilmente reiterato) comportamento di omofobia, che giustifica il diritto del giovane al risarcimento del danno (Cass. n. 1126/2015). Qualora una persona ultracinquantenne (di sesso maschile) sia priva di fissa dimora, affetta da schizofrenia indifferenziata e con disturbo di personalità Cluster B, nonché più volte, da tempo, ricoverata in ospedali psichiatrici (nei cui locali la persona predetta ha trovato una temporanea alternativa abitativa), dedita all'alcool, attualmente ricoverata in un reparto ospedaliero di diagnosi e cura, titolare di una assai misera pensione mensile, da lei sovente dilapidata per l'acquisto di bevande alcooliche, bisognosa di un processo di risocializzazione con l'ausilio dei Servizi sociosanitari, perché incapace di provvedere in alcun modo ai propri interessi, essa va con urgenza tutelata con la nomina di un amministratore di sostegno, al quale vanno affidate, dal g.t., adeguate, minuziose, dettagliate prescrizioni cautelative, nonché vincoli e limiti ben precisi di autonomia con l'incarico, altresì, di riferire periodicamente al g.t. medesimo sulle condizioni di vita e di salute del beneficiario (Trib. Modena 31 ottobre 2014, in Dir. fam. pers., 2015, 2, I, 603). Costituisce lecita utilizzazione dell'immagine altrui, pur in difetto del consenso degli aventi diritto, la realizzazione di un'opera teatrale sulla vita di un celebre protagonista della scena musicale italiana (nella specie, Domenico Modugno), nella quale siano presenti immagini, simboli evocativi del maestro, nonché segni distintivi, trattandosi di opera di interesse divulgativo e culturale, prevalente rispetto alla finalità commerciale (Trib. Roma 17 luglio 2014, in Foro it., 2015, 6, I, 2234). Al diritto d'autore ed ai diritti connessi deve essere garantito un alto livello di protezione in quanto essenziali ai fini della creazione intellettuale; devono essere quindi considerati parte integrante del diritto di proprietà. Le norme a tutela del diritto d'autore, quelle a tutela della privacy, quelle a tutela delle informazioni e quelle a tutela della libertà di impresa devono essere libere di coesistere senza che alcune possano essere ritenute di rango sovraordinato alle altre. Non si possono estendere all'intermediario hosting provider i provvedimenti che avrebbero dovuto essere emessi nei confronti del titolare di un portale. Non è legittimo predisporre un sistema di filtraggio dei contenuti sulle comunicazioni elettroniche in relazione a possibili, future violazioni; esso postulerebbe la tutela di diritti non ancora venuti in essere e tale tutela sarebbe in contrasto con la libertà d'impresa ponendo a carico del prestatore la predisposizione di un sistema informatico troppo costoso ed in palese contrasto con l'art. 3 della direttiva 2004/48/CE; tale sistema di filtraggio sarebbe in contrasto anche con la tutela dei dati personali e con la libertà di informazione (Trib. Roma 13dicembre 2011, in Dir. inf. e inf., 2012, 3, 462, con nota di Merla). Non è configurabile un comportamento discriminatorio dall'applicazione di una norma di legge. Il comportamento di un privato o della p.a., possono essere discriminatori solo se conseguenza di una libera scelta, appunto discrezionale, del soggetto che la pone in essere (Trib. Arezzo 3 novembre 2011). L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'art.10 c.c. sia ai sensi dell'art. 29 l. n. 675/1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 Cost.: protezione costituzionale che di per sé integra fattispecie prevista dalla legge (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., da liquidarsi tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma 2, l. n. 633 del 1941 («II risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, secondo comma, c.c., anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto») (Trib. Milano 8 settembre 2011, in Guida al diritto 2013, dossier 5, 48). In caso di trattamento sanitario obbligatorio, previsto nel caso in cui il paziente che per malattia mentale non sia in grado di sottoporsi volontariamente alle cure necessarie, si prescinde dal consenso del paziente laddove sia la stessa legge ad imporlo (Trib. Salerno 12 agosto 2011). In caso di trattamento illecito di dati sensibili, consistente nella trasmissione a destinatari diversi da quelli stabiliti per legge di un certificato contenente la richiesta di sottoposizione di una persona a trattamento sanitario obbligatorio, richiesta che sia poi confluita negli atti di un'indagine penale avviata a seguito di querela da quest'ultima proposta, la prescrizione del diritto al risarcimento del pregiudizio cagionato dalla predetta violazione decorre dal momento in cui il danneggiato ha ricevuto l'avviso di richiesta di archiviazione del procedimento (Cass. n. 13616/2011). Nella diffusione di notizie idonee a rivelare lo stato di salute di una persona devono essere osservate particolari garanzie a tutela della persona medesima, tanto più ove si consideri che il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, è tenuto a rispettarne la dignità (Aut. protez. dati person. 1 luglio 2010, in Publica 2010). Non esiste un obbligo di legge codificato che imponga agli Internet provider un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni secondo nelle maglie dei gestori o proprietari dei siti web, e non appare possibile ricavarlo aliunde superando d'un balzo il divieto di analogia in malam partem e dunque, pur non essendovi dubbio che costoro — a maggior ragione se qualificabili come content provider — possano e debbano essere ritenuti potenzialmente responsabili della violazioni della disciplina in tema di privacy, non appare conforme alle situazioni di fatto e di diritto finora esistenti, renderli per ciò solo corresponsabili di altro reato di diffamazione (ma non solo) derivabile dal contenuto del materiale caricato (Trib. Milano 12 aprile 2010, in Guida al diritto 2010, 25, 9). Devono ritenersi illecite le informazioni diffuse da un programma televisivo in relazione a casi di adozione perché in contrasto con la normativa sulla privacy e con la disciplina sulle adozioni che affida ai soli genitori adottivi la possibilità di informare il minore della sua condizione di adottato e poi solo a quest'ultimo, raggiunta la maggiore età, la scelta eventuale di ricercare i genitori biologici. Infatti la disciplina sulle adozioni individua specificamente quali sono i presupposti perché l'adottato possa accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici, delineando un percorso preordinato a tutelare, attraverso particolari procedure e l'intervento dei soggetti e delle istituzioni competenti, la personalità dell'adottato –anche divenuto maggiorenne- e i contesti familiari interessati (artt. 27, 28, e 73 legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149) (Aut. protez. dati person. 8 aprile 2010). Sussiste violazione dell'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino, con riferimento agli obblighi procedurali, qualora, da parte delle autorità preposte, non siano state condotte indagini adeguate sulle circostanze dell'uccisione di un manifestante da parte di un agente dell'ordine al fine di accertare le correlate responsabilità (Corte EDU 25 agosto 2009, in Resp. civ. e prev. 2010, 2, 299, con nota di Gaffuri). Non sussiste violazione dell'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino, con riferimento all'obbligo positivo dello Stato di proteggere la vita, qualora non sia possibile accertare il nesso causale tra le eventuali omissioni nella preparazione e nella condotta delle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico; e non risulti che vi sia stata una tardiva richiesta di soccorso e che, a causa della gravità della ferita prodotta da un'arma da fuoco, l'arrivo dei soccorsi non sia stato tempestivo (Corte EDU25 agosto 2009, in Resp. civ. e prev. 2010, 2, 299, con nota di Gaffuri). Anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente in sé considerata (Cass. n. 18218/2009). Il diritto costituzionale di rifiutare le cure è un diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, non importa se operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata. La manifestazione di tale consapevole rifiuto rende quindi doverosa la sospensione di mezzi terapeutici il cui impiego non dia alcuna speranza di uscita dallo stato vegetativo in cui versa la paziente e non corrisponda con il mondo dei valori e la visione di vita dignitosa che è propria del soggetto. Qualora l'ammalato decida di rifiutare le cure (ove incapace, tramite rappresentante legale debitamente autorizzato dal giudice tutelare), tale ultima manifestazione di rifiuto fa immediatamente venire meno il titolo giuridico di legittimazione del trattamento sanitario (ovvero il consenso informato), costituente imprescindibile presupposto di liceità del trattamento sanitario medesimo, venendo a sorgere l'obbligo giuridico (prima ancora che professionale o deontologico) del medico di interrompere la somministrazione di mezzi terapeutici indesiderati. Tale obbligo giuridico sussiste anche ove si tratti di trattamento di sostegno vitale il cui rifiuto conduca alla morte, giacché tale ipotesi non costituisce, secondo il nostro ordinamento, una forma di eutanasia (per tale dovendo intendersi soltanto il comportamento eziologicamente inteso ad abbreviare la vita e che causa esso positivamente la morte) bensì la scelta insindacabile del malato a che la malattia segua il suo corso naturale fino all'inesorabile exitus (T.A.R. Milano 26 gennaio 2009, in Giust. civ. 2009, 3, I, 788). Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cassazione e della corte di appello di Milano in relazione, rispettivamente, alla sentenza n. 21748 del 2007 e al decreto 25 giugno 2008 che, venendo a stabilire termini e condizioni affinché possa cessare il trattamento di alimentazione ed idratazione artificiale cui è sottoposto un paziente in stato vegetativo permanente, avrebbero utilizzato la funzione giurisdizionale per modificare in realtà il sistema legislativo vigente, così invadendo l'area riservata al legislatore. Posto che l'ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali sussiste solo se sia contestata la riconducibilità della decisione alla funzione giurisdizionale o si lamenti il superamento dei limiti che essa incontra nell'ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali, e posto che tale conflitto non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato, difetta, nella specie, il requisito oggettivo di un conflitto tra poteri, in quanto non sussistono elementi atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati — aventi tutte le caratteristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti efficacia solo per il caso di specie — come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l'esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, risolvendosi le censure proposte dalle Assemblee ricorrenti nella prospettazione di molteplici critiche al modo in cui la Cassazione ha selezionato ed utilizzato il materiale normativo rilevante per la decisione o a come lo ha interpretato, e dovendosi comunque rilevare che la vicenda processuale nella quale sono intervenuti gli atti oggetto del conflitto non appare ancora esaurita e che il Parlamento può, in ogni momento, adottare una specifica normativa in materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti (Corte cost. 8 ottobre 2008, n. 334, in Giur. cost. 2008, 5, 3713, con nota di Gemma). Commette l'illecito di cui al cd. stalking, condotta, peraltro, non ancora prevista e regolamentata, in quanto tale, in maniera idonea ed esaustiva nel nostro ordinamento giuridico nazionale, chiunque, dopo avere (nel caso di specie) leso l'integrità fisica e morale di una persona, la perseguiti, altresì, con pedinamenti serrati ed assillanti, con frequentissimi appostamenti, con intrusioni indebite nella vita lavorativa, con atti di morbosa invasività e di sottile aggressività, generando nel soggetto passivo uno stato di non irragionevole paura e di continua giustificata grave apprensione (App. Lecce 28 gennaio 2008, in Dir. famiglia 2008, 3, 1242). La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del periculum in mora (Trib. Civitavecchia 10 gennaio 2008). Priva di fondamento è l'eccezione d'inammissibilità del ricorso promosso per la tutela del diritto all'immagine sulla scorta della esistenza nel nostro ordinamento di uno strumento cautelare tipico previsto dall'art. 163 l. n. 633 del 1941, atteso che tale norma disciplina la diversa fattispecie della tutela del diritto d'autore, dovendosi ritenere ammissibile in ipotesi di lesione del diritto all'immagine, al fine di inibire la ripetizione dell'illecito, l'esperibilità del rimedio cautelare innominato previsto dall'art. 700 c.p.c., anche al fine di ottenere la consegna dei negativi e delle stampe fotografiche al soggetto effigiato (Trib. Trani 6 novembre 2007). È escluso che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sé, oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario. Il giudice, tuttavia, può, su istanza del tutore, autorizzarne l'interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: a) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, deve essere negata l'autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa (Cass. n. 21748/2007). Il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali del diritto di cronaca e del diritto alla privacy, considerato assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, e ratificata con l. 176/91, e tenuto conto della Convenzione dell'Onu del 1989, delle direttive comunitarie 48 del 1995 Ce e 108/1981 del Consiglio d'Europa sul diritto alla riservatezza, oltre che della l. 675/1996 (e successivo d.l. n. 196/2003), che ha attuato la Convenzione 108 in materia di trattamento dei dati personali, laddove si riscontri che non vi sia l'utilità sociale della notizia, e, quindi, con l'unico limite del pubblico interesse. Pertanto, il giudice adito in relazione al denunciato abuso dell'immagine di minore, ritratto senza particolari cautele idonee a renderlo irriconoscibile, deve prendere in considerazione il contesto in cui si collocano le fotografie, al fine di stabilire se la riproduzione sia tale da danneggiare lo sviluppo psichico del minore ed il suo diritto alla riservatezza (Cass. n. 19069/2006, in DeG — Dir. e giust. 2006, 36, 22, con nota di San Giorgio; in Resp. civ. e prev. 2007, 4, 811, con nota di Gaudino). Il consenso rilasciato dal titolare all'utilizzo di diritti personalissimi ed inalienabili, quali il nome o l'immagine, costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto ma soltanto il suo esercizio; sicché quand'anche tale consenso venga ad essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita (Trib. Torino 26 gennaio 2006, in Riv. dir. ind. 2006, 6, II, 356, con nota di Peron) In materia di procreazione medicalmente assistita, non è fondata la richiesta di provvedimento d'urgenza avanzata da una coppia che chiede autorizzarsi la crioconservazione degli ovociti fecondati e non utilizzati, ciò per aumentare la possibilità di successo della terapia, a fronte di grave patologia (azoospermia) cui è affetto l'uomo, atteso che il divieto di crioconservazione degli embrioni, di cui all'art. 14 l. 40/2004, si estende anche agli ovociti fecondati (Trib. Roma 23 febbraio 2005, in Corr. merito 2005, 529). La tutela che il nostro ordinamento garantisce all'embrione non implica il riconoscimento del diritto di nascere sano o di non nascere affatto. Il nascituro può solo vantare il diritto di nascere sano, da intendersi, nella sua portata esclusivamente positiva, come diritto a che nessuno gli procuri, con comportamento omissivo o commissivo, doloso o colposo, lesioni o malattie e, sotto il profilo pubblicistico, come diritto alla predisposizione di istituti normativi e strutture di tutela, di cura e di assistenza della maternità, idonei a garantirne la nascita sana (Cass. n. 14488/2004, in Resp. civ. e prev. 2004, 1348, con nota di Gorgoni). Onore e reputazioneIl diritto all'onore, che è che è il diritto alla dignità, al decoro personale e alla considerazione sociale (Galgano, 181), sebbene privo nel campo civile di una specifica protezione normativa, e che è tutelato invece sul piano penalistico dalle disposizioni che puniscono l'ingiuria (art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.), è uno dei diritti fondamentali della persona, come può desumersi dal richiamo alla dignità personale contenuta negli artt. 3, 32 e 41 Cost., sicché merita di essere senz'altro ricondotto al catalogo aperto di cui all'art. 2 Cost.. D'altro canto il diritto all'onore, come pure alla reputazione, fa ingresso nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 10 Cost., essendo contemplato dai principali accordi internazionali sui diritti fondamentali dell'uomo cui ha aderito l'Italia (Rossetti, 603, il quale ricorda l'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1996, ratificato e reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977, n. 881; l'art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991, n. 176). In quanto diritto della personalità, il diritto all'onore è indisponibile. Non si dubita della nullità del patto avente ad oggetto il compimento di atti contrari al proprio onore ovvero del patto con cui si accetta un corrispettivo economico per consentire ad altri di compiere atti lesivi del proprio onore. Tuttavia, il consenso accordato senza corrispettivo economico (come il consenso dato al giornalista alla pubblicazione di notizie offensive per la propria reputazione) esonera da responsabilità penale e civile (Galgano, 181). Chi lede l'onore altrui non è ammesso a provare la verità o notorietà del fatto attribuito alla persona offesa (art. 596, comma 1, c.p.). In sede penale l'accertamento della verità del fatto può essere chiesto dalla persona offesa, ed è sempre ammesso quando la persona offesa sia un pubblico ufficiale o quando il fatto attribuito sia un reato per il quale pende o si inizia un processo penale (art. 596, comma 3, c.p.). Ma, anche in tali casi potrà seguire la condanna per ingiuria o per diffamazione, pur in presenza dell'accertamento della verità del fatto, se il modo con il quale il fatto era stato attribuito appare in sé lesivo del diritto all'onore (art. 596, comma 4, c.p.). La lesione dell'onore e della reputazione può essere scriminata dall'esercizio di contrapposti diritti. Così, in caso di esercizio del diritto di satira, manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 Cost., possono essere legittimamente usate «espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in una aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto» (Cass. n. 23314/2007). Con l'espressione «diritto di satira», in particolare, ci si riferisce a quelle manifestazioni di pensiero (attuate per iscritto, oralmente o mediante una rappresentazione grafica) che hanno lo scopo di censurare, attraverso l'arma del ridicolo e del paradosso, costumi e comportamenti di singoli o di categorie di persone. Particolare rilievo, in tale contesto, assume la c.d. «satira politica», la quale possiede una specifica funzione sociale di controllo dei pubblici poteri, messi alla berlina con gli strumenti dell'ironia e del sarcasmo (v. in argomento Cass. pen. n. 13563/1998, in Resp. civ. prev., 1999, 1309, con nota di Peron, Diritto di satira: rilevanza costituzionale e limiti all'esercizio; e in Dir. inf. e inf., 1999, 369, con nota di Infante, Satira: diritto o delitto?; e in Riv. pen., 1999, 1112; Cass. n. 37430/2004, in Dir. e giust., 2004, 36, 41; per l'esercizio del diritto di satira in ambito lavorativo v. Cass. n. 18570/2005, in Dir. e giust., 2005, 42, 38, con nota di Bellomo, Se il sindacato fa satira contro l'azienda. Il limite invalicabile resta la continenza). Il fondamento del diritto di satira va come si diceva ricercato anzitutto nell'art. 21 della Costituzione, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero (Mayr, 284; Balestra, 1 ss.; Schermi, 549). Sotto il profilo dell'esercizio, il diritto di satira è sottoposto a limiti diversi da quelli impiegati ai fini della verifica della liceità dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica. In particolare, per le sue caratteristiche, l'esercizio del diritto di satira non si presta ad essere scrutinato sotto il profilo della verità dei fatti e della astratta correttezza espressiva (Cass. pen. n. 34100/2005; nella giurisprudenza di merito, tra le altre, App. Bologna 23 marzo 2004, in Guida dir., 2004, 15, 98; Trib. Roma 14 gennaio 2002, in Foro it., 2003, II, 67; Trib. Roma 5 giugno 1991, in Dir. inf. e inf., 1992, 65; Trib. Roma 13 febbraio 1992, in Dir. inf. e inf., 1992, 847; Trib. Roma 26 febbraio 1997, in Resp. civ. prev., 1998, 752; Trib. Roma 5 giugno 1991, in Dir. inf. e inf., 1992, 64; Trib. Roma 13 febbraio 1992, in Dir. inf. e inf., 1992, 845). In più occasioni, tuttavia, è stato specificato che il criterio della verità dei fatti riprende rilevanza ogni qual volta la satira risponda anche a finalità informative (Cass. pen. 20 ottobre 1998, n. 13563, cit.). Esclusa l'applicabilità dei criteri della verità (almeno di regola) e della correttezza espressiva, il diritto di satira trova un limite — connaturato all'esigenza del bilanciamento col diritto della persona colpita dalla satira — in ciò, che esso «non può essere asservito ad un fine meramente denigratorio, né può sfociare in forme di puro dileggio» (così App. Roma 9 ottobre 2006; nello stesso senso, in un caso di vignetta, già Cass. n. 4993/1996, in Resp. civ. prev., 1997, 1183, con nota di Peron, La Suprema Corte ed il diritto di satira). La scriminante del diritto di satira, in altri termini, non può essere invocata «per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio» (Cass. pen. n. 34100/2005; nello stesso senso Cass. pen. n. 2128/1999; Cass. n. 14485/2000). Non può insomma «considerarsi satirico un insulto gratuito, fondato su luoghi comuni e privo di qualsiasi aggancio con la reale condotta della persona criticata, solo perché espresso in una parafrasi o in una similitudine più o meno fantasiose» (Cass. pen. n. 42643/2004; per un precedente riguardante magistrati Cass. pen. n. 36348/2001). Allo stesso modo la tutela dell'onore e della reputazione può cedere dinanzi al diritto di cronaca e di critica. L'uno e l'altro, le cui radici affondano ancora una volta nel diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., hanno ad oggetto cose e persone di pubblico interesse, ma la cronaca si limita ad un'esposizione obiettiva a fini informativi, mentre la critica è mirata alla formulazione di valutazioni «sui comportamenti, le opinioni, ovvero le qualità e le attitudini di altri soggetti» (Nuvolone, 68; in giurisprudenza, tra le tante, Cass. n. 7499/2000; Cass. n. 935/1998). Nella critica si evidenzia dunque un tratto di prevalente soggettività, giacché essa «si risolve in un'interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell'uomo e, per sua natura, non può che essere soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta» (Cass. n. 465/1996). Il diritto di critica, in una prima approssimazione, soggiace agli stessi limiti del diritto di cronaca, ossia la verità della notizia pubblicata, l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, cioè la c.d. «pertinenza», e la correttezza formale nell'esposizione, cioè la c.d. «continenza» (tra le tante Cass. n. 11455/2003; Cass. n. 2066/2002; Cass. n. 6877/2000; Cass. n. 6041/1997). Ma, come è intuitivo, i menzionati limiti non possono che presentarsi, proprio per i diversi caratteri della cronaca e della critica, in modo diverso. In particolare: a) il limite della verità dei fatti non si presta ad essere inteso nel medesimo significato con riguardo alla cronaca, che riferisce fatti, ed alla critica, che esprime valutazioni: il giudizio critico, infatti, non può esser ricondotto a canoni di verità rigorosamente oggettivi ed occorre soltanto, allora, quanto al limite della verità, che i giudizi espressi siano basati su presupposti di fatto veri (Cass. n. 7025/2001; Cass. n. 465/1996); b) il limite dell'interesse pubblico è pressappoco il medesimo da entrambi i versanti, con la precisazione che tale interesse, nel caso del diritto di critica, ha ad oggetto non tanto i fatti su cui la critica è esercitata, bensì la valutazione compiuta (Cass. n. 9746/2000); c) il limite della continenza formale non può che essere inteso con assai maggiore elasticità, giacché la critica tende ad esprimersi per sua natura in forma corrosiva, se non offensiva, e con un vocabolario aspro e pungente, purché le espressioni siano correlate ai fatti di cui si tratta (Cass. n. 20140/2005); e ciò con la precisazione che l'ambito della continenza si amplia ulteriormente quando la critica si inserisce nel contesto della vita politica (Cass. pen. 9 giugno 2000, in Cass. pen., 2002, 1400; Cass. pen. 26 novembre 1998, in Cass. pen., 2000, 3005): in definitiva esorbitano dall'esercizio del diritto di critica solo gli attacchi gratuiti ed immotivati, che evidenziano profili della personalità morale del soggetto criticato slegati dal fatto di cui si tratta e dall'interesse pubblico ad apprendere il fatto stesso ed il commento critico, oltre che, sicuramente, nelle contumelie e volgarità gratuite in genere (Cass. n. 8734/2000; Cass. n. 5772/1998). Nel ribadire i menzionati principi si è inoltre precisato che la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca, e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile (Cass. n. 9458/2013). Per i fini del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. cagionato dalla lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata quam suis, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati: ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo (Cass. n. 21740/2010; Cass. n. 12813/2016, la quale ha così ha escluso che un'opera letteraria pubblicata nel 2002, descrittiva del rapporto sentimentale intercorso negli anni trenta del secolo scorso tra la protagonista femminile e lo zio dell'attrice, avesse potuto ledere l'onore e la reputazione di quest'ultimo, tenuto conto del comune sentimento etico del lettore contemporaneo). Sul piano dei rimedi occorre rammentare che a tutela del diritto all'onore è riconosciuto il diritto di rettifica previsto dalla legge sulla stampa (art. 8, legge n. 47 del 1948, modificato dall'art. 42, legge n. 416 del 1981) a favore di soggetti dei quali «siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità». Secondo la S.C. non può disconoscersi che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che quello spazio residui o risulti ampliato, se all'istanza di rettifica non sia data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano, ovvero se la pubblicazione della rettifica avvenga con modalità o commenti tali da accrescere la lesione dell'identità personale, o addirittura da provocarla essa stessa (Cass. n. 10690/2008). La protezione civile del diritto all'onore e alla reputazione è per il resto assoggettata ai principi comuni: risarcimento, anche in forma specifica, del danno patrimoniale o non patrimoniale; pubblicazione della sentenza penale sui giornali, se idonea a riparare il danno. Quanto all'individuazione dei pregiudizi risarcibili in dipendenza della lesione dell'onore e della reputazione è stato osservato che tale lesione: i) può impedire alla persona colpita dalla lesione dell'onore e della reputazione di assumere determinati uffici o incarichi, con ricadute, dunque, sulla sua capacità di agire in relazione a determinati atti, essendo l'onorabilità richiesta da numerose norme, sia in materia di diritto di famiglia, sia in materia societaria e commerciale, come pure per il rilascio di autorizzazioni e concessioni amministrative nonché per l'esercizio delle libere professioni; ii) può determinare conseguenze di tipo bio-psicologico, provocando una prostrazione psichica suscettibile di degenerare in danno psichico, come tale risarcibile sotto specie di danno alla salute (ad esempio nel caso di disturbo post-traumatico da stress), se non anche di condurre al compimento di gesti autolesivi; iii) può incidere sulla trama delle relazioni sociali della vittima, con conseguenti ricadute relazionali sulla sua esistenza; iv) può pregiudicare la reputazione commerciale dell'offeso, cagionandogli evidenti conseguenze patrimoniali; v) può generare mera sofferenza morale, risarcibile quale danno morale soggettivo ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Rossetti, 611). Con riguardo al danno non patrimoniale, in particolare, il rango costituzionale del diritto all'onore e alla reputazione ne comporta la risarcibilità per regola generale. L'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (Cass. n. 22190/2009). Sotto l'aspetto del quantum debeatur, va rammentato il principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sfugge necessariamente ad una valutazione analitica, restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, anche se il giudice è tenuto ad indicare i criteri seguiti per una quantificazione che sia proporzionata alla gravità del reato ed all'entità delle sofferenze patite dalla vittima, tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra cui l'età, il sesso, il grado di sensibilità del danneggiato, la gravità ed entità dell'offesa in sé. In particolare, con riguardo ai fatti lesivi dell'onore e della reputazione, sarà, altresì, necessario tener conto delle condizioni sociali del danneggiato in rapporto alla sua collocazione professionale e, più in generale, al suo inserimento nel contesto sociale, elementi, questi, che valgono a dare una più esatta dimensione quantitativa al discredito che l'offesa è in grado di produrre e, in definitiva, al pregiudizio da risarcire (Cass. n. 5944/1997). Per quanto attiene al danno patrimoniale è stata evidenziata la scarsità delle pronunce, nonché lo strisciante contrasto giurisprudenziale in ordine all'impiego del ragionamento presuntivo, con particolare riguardo al rilievo delle flessioni reddituali patite dalla vittima successivamente al verificarsi della lesione (Rossetti, 623; Trib. Milano 6 maggio 1985, Dir. inf. e inf., 1985, 670). Al novero dei danni patrimoniali appartiene, ad esempio, la lesione della reputazione commerciale, che può tradursi nella necessità di dover ricorrere a nuovi finanziatori a seguito della sospensione degli affidamenti bancari, oppure nell'interruzione di forniture o di trattative commerciali (Cass. n. 11.103/1998). Un cenno, in argomento, va fatto alle ipotesi di illegittima levata di protesto ovvero a quella ad essa assimilabile di segnalazione alla centrale rischi di un credito in sofferenza. Larga parte della giurisprudenza ha collocato il danno da illegittima levata di protesto dal versante del danno non patrimoniale e fatto impiego della costruzione del danno in re ipsa (Cass. n. 7495; nonché Cass. n. 11103/1998; Cass. n. 14977/2006; Cass. n. 9233/2007; Cass. n. 18316/2007). Più di recente sembra essersi tuttavia affermato il contrario principio secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. n. 21865/2013). In tale prospettiva è stato altresì detto che, in tema di risarcimento del danno da protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sé sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace rettifica, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona (Cass. n. 23194/2013, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il danno non provato, attesa la pubblicazione sul bollettino con la causale «firma contestata» e l'annotazione che la firma fosse risultata «apocrifa»). Vale tuttavia rammentare che in altre occasioni la S.C. ha chiarito che la illegittima levata di protesto può provocare sia danni patrimoniali che non patrimoniali (Cass. n. 4881/2001). Essa ha anzitutto posto in rilievo che la semplice dimostrazione di un fatto potenzialmente lesivo della reputazione non giustifica, almeno di regola, il risarcimento di un danno in re ipsa. Il pregiudizio non può cioè ritenersi automaticamente collegato al protesto illegittimo, il quale possiede invece una mera potenzialità lesiva, il cui concreto esplicarsi, in linea di principio, va di volta in volta provato dalla vittima. La medesima pronuncia, nell'approfondire il ragionamento, ha osservato che l'illegittima levata di protesto è idonea ad attentare ad una duplice sfera di interessi, sicché il danneggiato può agire per il ristoro, eventualmente cumulativo: a) del danno prodotto dalla lesione della reputazione commerciale; b) del danno prodotto dalla lesione della reputazione personale. In particolare, quando il protestato deduca che l'illegittima levata di protesto ha leso la sua reputazione commerciale, egli prospetta una perdita di carattere patrimoniale, la quale deve essere oggetto di specifica prova, sebbene la stessa lesione della reputazione possa costituire, sul piano probatorio, indizio del danno. Non può infine farsi a meno di rammentare che il risarcimento del danno da lesione dell'onore e della reputazione è dato anche nei riguardi delle persone giuridiche. In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione — compatibile con l'assenza di fisicità del titolare — di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (da ult. Cass. n. 20643/2016). Fattispecie L'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira (Trib. Grosseto 13 ottobre 2016). Il legittimo esercizio del diritto di critica è, al pari di quello di cronaca, condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, ma ove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto (Trib. Grosseto 13 ottobre 2016). Va confermata la pronuncia di merito che: a) rilevata la facile accessibilità, nel sito web di un quotidiano on line, di un articolo di cronaca relativo a vicenda giudiziaria di natura penale ancora in attesa di definizione, per un periodo di tempo protrattosi dal momento dell'originaria pubblicazione a quello della diffida intimata dagli attori e, dunque, per due anni e mezzo; b) constatata la deindicizzazione dello scritto in data successiva all'inizio del procedimento, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, abbia giudicato contrario al principio dell'essenzialità dell'informazione il perdurare della disponibilità in rete dell'articolo dopo la diffida e sino alla deindicizzazione, riconoscendo in capo agli attori il diritto alla cancellazione dell'articolo, oltre al risarcimento dei danni (Cass. n. 13161/2016). La riproduzione testuale di atti non coperti da segreto, là dove sia di limitata entità e abbia carattere marginale, non assume disvalore penale e il relativo apprezzamento è rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, in presenza di congrua motivazione (Cass. S.U., n. 3727/2016, concernente una società per azioni, indagata per frode fiscale nella compravendita di diritti televisivi relativi a manifestazioni sportive, che aveva promosso un'azione risarcitoria nei confronti di alcuni giornalisti ed editori per la lesione della riservatezza e della reputazione derivante dalla pubblicazione di stralci di atti processuali non più coperti da segreto). In caso di illecito trattamento dei dati personali, nella fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, la Cassazione ha ricordato che il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità. La tendenza al rifiuto dei danni in re ipsa" è dunque costante, nonostante la celebre ma isolata «sentenza Scarano» che ha dipinto uno scenario diverso, accostando il danno tanatologico – in caso di morte immediata – al danno-evento: sul punto, potrà far luce il responso delle Sezioni Unite (Cass. n. 4443/2015, in Giustiziacivile.com 2015, 13 luglio, con nota di Alberti) La presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 c.c., 96 e 97, della l. n. 633/1941, nonché dell'art. 137 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell'ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita. (Cass. n. 15360/2015, che ha cassato la sentenza di merito che, nel caso di un servizio televisivo realizzato mediante riprese occulte e concernente le pratiche ingannevoli perpetrate nel settore delle offerte di lavoro, aveva completamente pretermesso ogni accertamento di uno specifico interesse alla conoscenza dell'immagine del soggetto coinvolto, erroneamente presunto una volta ritenuto quello inerente alla divulgazione della notizia). La semplice circostanza che venga divulgata l'immagine di un soggetto a cui è riferibile una vicenda che presenti un interesse a essere conosciuta dal pubblico non può ritenersi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la divulgazione. A tal fine è infatti necessario che tale diffusione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione offerta (Cass. n. 15360/2015, relativa alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da un uomo a causa dell'uso abusivo della sua immagine nel corso di un noto programma televisivo. Durante suddetto programma infatti, si mostravano alcuni passaggi dei colloqui tenutisi nel suo ufficio e registrati di nascosto, intrattenuti dall'uomo con un inviato del programma, il quale aveva finto di interessarsi alla sua professione di consulente aziendale). L'opinione sulla tendenza sessuale di una persona manifestata in una intercettazione inserita in un atto penale (nella specie un'ordinanza di custodia cautelare) qualora non sia circostanziata e, quindi, idonea ad identificare un fatto, non costituisce né dato personale né dato sensibile agli effetti d.lgs. n. 196/2003 e, dunque, qualora il giornalista, nell'esercizio della cronaca giudiziaria pubblichi un'intercettazione non più coperta da segreto nel processo penale, non si applica l'art. 6 del codice deontologico relativo all'attività giornalistica (Cass. n. 21404/2014, in Resp. civ. e prev. 2015, 1, 113, con nota di Peron). Pur essendo generalmente insito nel pignoramento di un soggetto, specie se libero professionista o imprenditore, un pregiudizio all'immagine, la sua portata dipende dalla situazione in cui il debitore si trova, dal campo in cui opera, dalla durata dell'esecuzione e da altre possibili variabili legate alla sua specificità, con la conseguenza che parte opponente deve fornire la prova dell'effettivo danno partito (Trib. Ancona 24 giugno 2014). Ai fini della legittimità della pubblicazione su un quotidiano della fotografia di una persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell'ordine, ma priva dei numeri identificativi propri di queste, fermo restando che la diffusione per finalità giornalistiche dell'immagine di persona cui è attribuito un reato deve ritenersi essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca in relazione all'interesse pubblico all'identificazione del soggetto, occorre verificare il rispetto degli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza (Cass. n. 194/2014). L'interesse pubblico che legittima il sacrificio del diritto all'immagine costituzionalmente garantito — al pari di altri diritti della personalità riconducibili all'art. 2 — anche della persona nota, è solo quello di pari rango, riconducibile all'art. 21 Cost., che si ravvisa soltanto in presenza di una qualche utilità sociale per la collettività a conoscere e ad essere informata su un determinato fatto o su un certo comportamento tenuto e che può avere rilievo con l'attività svolta dalla persona nota o con l'immagine di sé che l'interessato ha inteso fornire alla collettività (Trib. Milano 7 novembre 2013, in Resp. civ. e prev. 2014, 1971, con nota di Randi). In tema di trattamento dei dati personali, l'eventuale segreto professionale della fonte della notizia non fa venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente i documenti relativi alle intercettazioni. In questi casi, il parametro della liceità, al pari di quello della correttezza, entrambi disciplinati dall'art. 11 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (già art. 9 comma 1 lett. a) l. 31 dicembre 1996 n. 675), trova sostanza e contenuto anche nel rinvio che tale norma reca alle disposizioni dei codici penale e di procedura penale in ordine alla segretezza ed alla pubblicazione arbitraria degli atti del procedimento penale, le quali, così, assurgono ad ulteriore canone di valutazione di liceità delle pubblicazioni, anche a prescindere dagli eventuali profili penalistici della vicenda (Cass. n. 17602/2013). L'esercizio dell'attività giornalistica che riguardi la diffusione di notizie concernenti un minore deve sempre avvenire nel rispetto di determinati limiti e, segnatamente, in quello della essenzialità dell'informazione, la cui valutazione è affidata all'apprezzamento del giudice di merito censurabile soltanto ove lo stesso sia affetto dai vizi di motivazione (Cass. pen. n. 7504/2013). Le vicende relative ai così detti anni di piombo appartengono certamente alla memoria storica del Paese, ma ciò non si traduce nell'automatica sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di eventi che non hanno più, se non in via del tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo collegamento con quei fatti e con quell'epoca (Cass. n. 16111/2013, in Dir. e giust. 2013, 26 giugno, con nota di Ievolella, che ha ritenuto del tutto illegittima la condotta di un giornalista che, prendendo come pretesto il ritrovamento di un arsenale di armi appartenente alle Brigate Rosse, aveva chiamato in causa un ex terrorista; a detta della Corte, infatti, il diritto alla riservatezza dell'uomo — che assumeva, nella specie, i connotati del diritto all'oblio — doveva prevalere sul diritto di cronaca, perché il fatto puro e semplice del ritrovamento di una cospicua quantità di armi nella zona di residenza dello stesso non poteva consentire al giornalista di creare un oggettivo ed arbitrario collegamento tra quell'evento, attuale, e la storia passata dell'uomo, ex terrorista ma pure ormai reinserito nel contesto sociale). Va confermata la condanna per violazione dell'art. 734 bis c.p. (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale) per giornalisti e direttore di un quotidiano locale, dovendosi escludere la ragionevole convinzione di un consenso della persona offesa alla divulgazione della notizia in ragione della pubblicità che il caso ha avuto (Cass. pen. n. 42324/2013, in Diritto e Giustizia online 2013, 15 ottobre, con nota di Ievolella). La rappresentazione del corpo femminile in pubblicità è legittima purché il messaggio non rechi quegli elementi di anonimato e di spersonalizzazione che sono necessari per configurare giuridicamente una lesione apportata alla dignità della donna; non si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 10 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria il messaggio volto a pubblicizzare un profumo che mostri una nota pop star (Lady Gaga) chiaramente riconoscibile distesa nuda su un fianco mentre una serie di uomini nudi in miniatura sono abbarbicati al corpo (e alle parti intime) della cantante come piccoli scalatori evocativi, da un lato, del tema letterario di Gulliver e, dall'altro, dell'ascesa degli ammiratori al mito irraggiungibile della star (Giurì cod. aut. pubb.ria 8 febbraio 2013, in Rass. dir. farmaceutico 2013, 3, 635). In relazione al reato di diffamazione, deve precisarsi come si ritenga sussistente il requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet che, per sua natura, è destinato a essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, come accade per il giornale telematico. Altresì, deve evidenziarsi come le opinioni veicolate on line possono considerarsi rispettose del diritto di critica e di quello di cronaca solo se siano stati rispettati i limiti rappresentati dalla rilevanza sociale dell'argomento, dalla verità obiettiva dei fatti riferiti e dal rispetto della continenza delle espressioni utilizzate (Trib. Genova 21 gennaio 2013, in Guida diritto dir. 2013, 23, 61, concernente fattispecie in cui il convenuto ha inserito su un dato sito internet due messaggi narrando la sua personale esperienza, negativa, in ordine alla richiesta di prestazioni di assistenza per la riparazione di una videocamera, lamentando il fatto che la stessa era stata consegnata presso il centro di assistenza gestito dalla parte attrice, in base al tenore letterale dei messaggi, si è ritenuto che il convenuto avesse esercitato il diritto di critica nell'ambito dei predetti limiti, sì da potersi considerare del tutto legittimo, con il conseguente rigetto delle domande proposte dalla parte attrice al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di tali messaggi asseritamente diffamatori lasciati dal convenuto sul forum di un dato sito internet). Merita risarcimento il danno all'immagine sofferto dal privato nel caso di illegittimo provvedimento in autotutela ove questo ne dimostri adeguatamente la sussistenza pure attraverso l'allegazione di copia degli articoli di stampa che riguardano la vicenda (T.A.R. Milano 21dicembre 2012, in Diritto e Giustizia online 2013, 21 gennaio). Nelle azioni di responsabilità bancaria per violazione della privacy, va osservato il giudizio ordinario per i furti d'identità e il giudizio speciale ex art. 10 d.lgs. n. 150/2011 per l'illecita segnalazione alla Centrale rischi (Trib. Verona 2 ottobre 2012, in Diritto e Giustizia online 2012, 18 dicembre). Non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario (Trib. Lecce 31 maggio 2012). È inammissibile il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per la richiesta di rettifica dell'annotazione erronea dei propri dati personali alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia: in tal caso si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 152 cod. privacy (Trib. Salerno 25 maggio 2012). In una società democratica — cui è connaturata la possibilità di scambiarsi opinioni — deve essere garantito il diritto di svolgere, anche pubblicamente, valutazioni e critiche dell'operato altrui (anche del lavoratore), a patto che tale critica rispetti i limiti di continenza e non travalichi in una gratuita degradazione della persona oggetto di censura (Trib. Catanzaro 21 maggio 2012, in Diritto e Giustizia online 2012, 15 giugno). La satira non agisce sul piano della mera rappresentazione storica dei fatti, ma sulla dimensione pubblica acquisita da un personaggio rispetto a determinati fatti di interesse pubblico. Nella satira non vige l'obbligo di rispettare la verità dei fatti, proprio perché la sua caratteristica principale è la deformazione della realtà, il paradosso, il sarcasmo. La satira non è quindi vincolata al rispetto del requisito della verità, essa si manifesta su aspetti del personaggio che, in virtù della cronaca giornalistica, o comunque, dell'informazione, sono già di dominio pubblico, il rapporto quindi della satira con il fatto vero è già mediato dalla cronaca e la deformazione satirica è chiaramente percepita come tale dallo spettatore (Trib. Milano 13 aprile 2012, in Resp. civ. e prev. 2012, 4, 1281, con nota di Peron). La giurisprudenza di merito ha applicato questo principio nel caso di (A), che si definisce aspirante attrice, all'epoca dei fatti era già persona inserita nel mondo dello spettacolo come emerge dal suo curriculum vitae; inoltre la fotografia pubblicata era presente in Internet in molti siti e disponibile senza vincoli e/o impedimenti. La fotografia dell'attrice è stata dunque tratta da un sito Internet liberamente accessibile e la sua pubblicazione, in tutte le ipotesi oggetto di censura avvenuta congiuntamente a quella di altre ragazze citate da (B) nelle sue dichiarazioni, è strettamente correlata all'esercizio del diritto di cronaca, giustificato dal collegamento con fatti e avvenimenti di pubblico interesse e rispondente a esigenze di pubblica informazione (Trib. Milano 20 giugno 2011, in Guida diritto dir. 2013, dossier 5, 48). Per i giornalisti autori di un articolo nel quale si sosteneva che la responsabile della comunicazione del candidato premier, impegnata politicamente, aveva una relazione extraconiugale, e quindi teneva un comportamento in contrasto con i valori cui la sua parte politica si richiamava, era intervenuta condanna; da qui il ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 10 CEDU, che garantisce il diritto alla manifestazione del pensiero sotto le specie della libertà di stampa. Ricorda la Corte che se pure ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU), tuttavia tale diritto recede quando si tratta di "persone pubbliche", come i politici, che scelgono di sottoporsi a un controllo rigoroso da parte della collettività e della stampa; si richiede insomma agli stessi di essere più tolleranti. L'apprezzamento che entra in gioco non è solo se il fatto o la notizia abbiano natura privata quanto se essi siano di interesse pubblico. Nel caso di specie la Corte ha valutato positivamente la circostanza che la persona in questione fosse stata attiva in politica. Sicché l'ulteriore passaggio è stato quello di verificare se la notizia fosse meramente destinata a solleticare la curiosità oppure contribuisse alla discussione su questioni di interesse pubblico; è stata ritenuta ricorrere la seconda ipotesi. Naturalmente, e in via generale, l'attenzione dei giudici nazionali deve essere portata anche sull'attività dei giornalisti, ad esempio per verificare se si siano limitati a una obbiettiva esposizione dei fatti oppure se si siano cimentati in commenti superflui in relazione al fine prima indicato. Da qui la constatazione della violazione della convenzione in quanto l'applicazione di sanzioni del tipo di quelle adottate (condanna) devono essere definite sproporzionate rispetto all'obiettivo e possono risultare in un'azione deterrente sull'attività del giornalista (Corte EDU 25 gennaio 2011, in Cass. pen. 2011, 5, 1970). L'illecito costituito dall'erronea segnalazione di un soggetto — nella fattispecie, libero professionista — costituisce un fatto illecito, il quale, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni. Può applicarsi nella specie, la disciplina della l. 31 dicembre 1996, n. 675 successivamente confluita nel d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, nel caso specifico, il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell'interessato, ed i dati trattati si sono rivelati non esatti e/o non prontamente aggiornati. L'art. 18 della l. n. 675/1996, poi confluito nell'art. 15 d.lgs. n. 196/2003, dispone che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali. In effetti l'art. 15 d.lgs. 196/2003 dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in una banca dati. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale. La risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto nel caso della persona giuridica, l'illegittima segnalazione è fonte di discredito per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l'illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con ciò non si deve però ritenere che si tratti di danno risarcibile in re ipsa. Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in capo al segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via equitativa (Trib. Bari 23 luglio 2010). Quantunque sia affrontata una tematica di interesse pubblico e si faccia riferimento a una vicenda realmente accaduta, non è ravvisabile il corretto esercizio del diritto di cronaca in un articolo giornalistico riguardante l'uccisione, da parte della madre, di una persona ricoverata in ospedale a seguito di un tentativo di suicidio provocato da una grave malattia depressiva, qualora sia riportato un dato falso, quale l'attribuzione alla vittima della sindrome da Hiv, non valutabile alla stregua di un mero dettaglio irrilevante nell'ambito del complessivo contesto informativo (Trib. Roma 10 giugno 2010, in Foro it. 2010, 10, I, 2849). La vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un regime speciale il quale consente al giornalista di diffondere i dati anche senza il consenso degli interessati ma nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e in particolare di quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Ciò posto tuttavia il giornalista è tenuto al rispetto di alcuni principi generali applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati che si traducono nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto verificando anzitutto la loro esattezza. In questo contesto, concretizza un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati e dell'identità personale, raccogliere informazioni non adeguatamente verificare e diffondere dati personali errati (Aut. protez. dati person. 6 maggio 2009, in Resp. civ. e prev. 2009, 11, 2349, con nota di Peron, concernente fattispecie nella quale alcuni quotidiani avevano diffuso una fotografia tratta da un social network senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella oggetto del fatto di cronaca). La rettifica è volta ad offrire al lettore un elemento di valutazione del comportamento censurato suscettibile di indurlo ad un giudizio diverso e comunque più articolato rispetto a quello formulabile sulla scorta della notizia come originariamente a realizzare, cioè, proprio uno degli scopi tipici perseguiti dal legislatore con l'attribuzione, alla persona che si sia sentita lesa nella sua dignità, di quella sorta di diritto di tribuna riconosciuto dalla l. n. 47/1948, menzionato all'art. 8 come successivamente modificato (Cass. n. 10690/2008, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 148, con nota di Peron). La libertà di stampa prevale sul diritto alla riservatezza e all'onore, purché la pubblicazione sia giustificata dalla funzione dell'informazione e sia conforme ai canoni della correttezza professionale; in particolare, è giustificata dalla funzione dell'informazione quando sussista un apprezzabile interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti privati in considerazione di finalità culturali o didattiche e, più in generale, della rilevanza sociale degli stessi. Difatti, il diritto alla riservatezza si distingue rispetto al diritto all'integrità morale, in quanto il divieto della diffusione dei fatti della vita privata prescinde dalla loro attitudine infamante; attiene ad un valore essenziale della persona e rientra nei diritti inviolabili dell'uomo proclamati dall'art. 2 Cost.; la violazione del diritto alla riservatezza quale diritto assoluto costituisce un illecito civile e comporta l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (Cass. n. 10690/2008, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 148, con nota di Peron, che ha osservato come l'osservanza dei codici deontologici sia stata elevata a condizione di liceità dei trattamenti: i codici hanno quindi acquistato un'efficacia normativa, per quanto subordinata alla, legge dovendo limitarsi a concretizzare diritti ed obblighi che hanno nella legge la loro fonte). Non può disconoscersi che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che quello spazio residui o risulti ampliato, se all'istanza di rettifica non sia data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano, ovvero se la pubblicazione della rettifica avvenga con modalità o commenti tali da accrescere la lesione dell'identità personale, o addirittura da provocarla essa stessa (Cass. n. 10690/2008, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 148, con nota di Peron). L'esercizio del diritto di rettifica di cui alla l. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8, è riservato, sia per l'an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell'immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale (Cass. n. 10690/2008, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 148, con nota di Peron). Ove sussistano il fumus e il periculum in mora riguardo alla commissione del reato di cui all'art. 615 bis c.p., è ammissibile il sequestro preventivo di fotografie e dei relativi negativi raffiguranti soggetti ritratti in un parco privato, da considerarsi luogo di privata dimora, e pubblicate su un settimanale e successivamente su un quotidiano, non essendo le fotografie in questione assimilabili agli stampati per i quali la legge prescrive il divieto di sequestro, in quanto esse non attengono alla manifestazione del pensiero (Cass. pen. n. 17408/2008). La società proprietaria di un quotidiano è civilmente responsabile per i danni morali arrecati ad una giudice popolare quando, appreso di una relazione sentimentale di essa con condannato latitante, realizzi la pubblicazione di articoli, portanti dati sulla persona non essenziali all'informazione, costituendo una «gogna mediatica» in contrasto con le regole della deontologia professionale. I diritti della personalità, di immagine, di riservatezza, di reputazione potrebbero sacrificarsi nel bilanciamento con il diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, se fossero rispettati l'interesse pubblico alla notizia, la veridicità e la continenza. I limiti del diritto di cronaca sono, invece, travalicati quando nel riportare frasi da intervista non rilasciata difetti la veridicità, né si rispetti la continenza secondo le regole deontologiche (Trib. Palermo 21 febbraio 2007, in Resp. civ. e prev. 2008, 5, 1151, con nota di Santarsiere). La libertà di dissenso, implicita nella libertà di critica, non può negarsi solo a causa dell'esistenza dei preconcetti e dei pregiudizi che traspaiono dal tessuto di colui cui l'opinione era manifestata o della rozzezza o erroneità dell'opinione stessa e dei suoi postulati (Cass. pen. n. 25138/2007, in Resp. civ. e prev. 2007, 12, 2544, con nota di Peron). L'espressione di un'opinione non può essere apprezzata in termini di obiettività, in quanto si fonda su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, inevitabilmente selezionati secondo quello che è l'approccio critico prescelto dal giornalista. Del resto qualunque proposizione valutativa, rappresentando un giudizio di valore, comporta l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili dei quali non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva e, cioè, della adeguatezza-funzionalità, allo scopo dialettico perseguito (Cass. pen. n. 25138/2007, in Resp. civ. e prev. 2007, 12, 2544, con nota di Peron). Con riferimento ai contenuti, alle finalità ed ai limiti del diritto di cronaca o del diritto alla riservatezza, il giornalista che, sottolineando peraltro un mutamento degli indirizzi giurisprudenziali in materia di diritto di famiglia, dia notizia di una vicenda matrimoniale di una determinata coppia, fatto strettamente personale, può pubblicare anche i nomi degli interessati ed ogni altro dato o particolare relativo alla vicenda de qua solo qualora la diffusione dei fatti e dei nomi, in sé idonea a ledere il diritto alla riservatezza, riguardi persone notorie, le cui vicende matrimoniali possono costituire fatti di interesse pubblico, anche a titolo di curiosità, vale a dire quando anche uno solo dei componenti la coppia abbia scelto, comportandosi in modo adeguato e coerente, la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire tanto da far presumere la rinuncia a quella porzione del proprio diritto alla riservatezza direttamente collegata alla sua dimensione pubblica. Qualora la rinuncia predetta non fosse provata, il giornalista è tenuto alla rifusione, ai sensi della normativa regolante la materia, del danno non patrimoniale arrecato (Trib. Catania 18 gennaio 2007, in Dir. famiglia 2008, 3, 1349). Costituisce legittima espressione del diritto di cronaca la pubblicazione in una rivista specializzata del testo integrale di un avviso d'asta pienamente conforme alla norma dell'art. 490 c.p.c. previgente, la quale prevedeva l'inserimento di tutti i dati che possono interessare il pubblico al fine di consentire ai potenziali acquirenti di avere a disposizione tutti gli elementi utili per valutare la convenienza ed i possibili rischi dell'acquisto del bene (Trib. Venezia 15 gennaio 2007). In caso di segnalazione erronea ad una centrale rischi privata del nominativo di un soggetto finanziato, non sussiste la responsabilità del consorzio che gestisce la centrale, posto che quest'ultimo, nella vigenza della l. n. 675 del 1996, non era tenuto a verificare la rispondenza al reale dell'informazione ricevuta dall'intermediario finanziario (App. Milano 20 settembre 2006, in Foro it. 2007, 10, I, 2893). Non sussiste l'esimente del diritto di critica allorché un giornalista, nel corso di una trasmissione televisiva, accusi un magistrato del p.m. di svolgere indagini politiche, in quanto tale espressione, evocando l'intento di favorire una determinata forza politica a scapito di altre assume portata offensiva, risolvendosi in un attacco alla sfera morale della persona (Cass. pen. n. 29509/2005). In tema di diffamazione, l'applicazione della scriminante del diritto di critica, pur nell'ambito della polemica tra avversari di contrapposti schieramenti od orientamenti di per sè improntata ad un maggior grado di virulenza, presuppone che la critica sia espressa con argomentazioni, opinioni, valutazioni, apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica, e non ricorrano all'uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee al metodo e allo stile di una civile contrapposizione di idee, oltre che non necessarie per la rappresentazione delle posizioni sostenute e non funzionali al pubblico interesse. Nè il travalicamento di tali limiti può ritenersi lecito in ragione della recente comparsa dei protagonisti sulla scena politica, essendo semmai vero che proprio tale novità e l'estrazione di tali soggetti dalla cosiddetta società civile dovrebbero garantirne un più intenso radicamento ai canoni ordinari della critica e della dialettica ed un maggior rispetto delle convenzioni comportamentali praticate nei contesti di provenienza (Cass. pen. n. 23805/2005). Il direttore responsabile di un periodico ha il dovere di vigilare sul contenuto dello scritto prima di autorizzarne la pubblicazione, e di controllare la verità sostanziale di quanto narrato, specie quando, come nel caso di cui ci si occupa, si tratti di articolo pubblicato in prima pagina concernente personaggi pubblici. Nella diffamazione a mezzo stampa il limite del diritto di critica deve intendersi superato quando l'agente trascenda in attacchi diretti a colpire, sul piano personale e senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato anche attraverso il riferimento alle persone a costui legate (Trib. Bari 7 febbraio 2005). In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica — i cui limiti scriminanti sono più ampi di quelli relativi al diritto di cronaca — riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolga in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica; ne consegue che, una volta riconosciuta la ricorrenza della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. (Cass. pen. n. 15236/2005). Si ha abuso del diritto di critica quando si utilizzano espressioni gratuite non pertinenti ai temi apparentemente in discussione, volte a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi o le azioni (Trib. Como 14 gennaio 2005). Il diritto di critica non si concreta in una mera narrazione dei fatti ma si fonda, per sua natura, su un'interpretazione soggettiva di vicende e comportamenti; pertanto, affinché il giudizio critico sia lecito, deve riguardare fatti corrispondenti a verità (anche solo putativa, in rapporto all'autorevolezza della fonte da cui la notizia proviene), rispettare il limite di continenza espressiva (formale e sostanziale) ed essere congruamente motivato (Cass. n. 379/2005). Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca. Il diritto di critica, inoltre, non diversamente da quello di cronaca, è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, e dev'essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione. Tuttavia, allorquando la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, il quale è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto della critica (Cass. n. 379/2005). In tema di diffamazione, il diritto di critica, il cui esercizio costituisce scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., benché debba sempre riferirsi a un determinato evento, sia esso artistico, socio politico, storico, culturale, letterario, religioso, consiste, per sua stessa natura, nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Ne consegue che il giudizio che la sostanzia non può essere rigorosamente obiettivo e imparziale, in quanto esso rappresenta ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e, nel caso della critica politica, anche delle sue opzioni ideologiche (Cass. pen. n. 6419/2004). In tema di diffamazione, ai fini del riconoscimento del diritto di critica è necessario che quanto riferito e costituente oggetto della valutazione critica corrisponda alla realtà. Invero, non assume valore scriminante la verità putativa cioè solo supposta dalla notizia diffamatoria, senza previa acquisizione, attraverso opportune verifiche e controlli, della certezza della corrispondenza a realtà di quanto riferito (Cass. pen. n. 3389/2004). L'esimente dell'esercizio del diritto di critica abbraccia tutte le manifestazioni dirette a porre in rilievo il proprio pensiero ed a svalutare l'altrui giudizio anche laddove siano utilizzate le espressioni crude o accompagnate da calore espressivo elevato, mentre ne sono estranee espressioni volte alla denigrazione della persona o delle sue caratteristiche, con ciò concretizzando un'oggettiva offesa all'onore e alla reputazione del soggetto destinatario (Giudice di pace Monza 2 novembre 2004, in Corriere del merito 2005, 66). Le dichiarazioni rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari, che ai sensi dell'art. 68 Cost. godono del beneficio dell'insindacabilità, sono soltanto quelle legate alla carica rappresentativa da uno stretto nesso funzionale, e non già da una generica comunanza di motivi o di oggetto tra le dichiarazioni rese e l'attività parlamentare. Ne consegue che non può ritenersi insindacabile la dichiarazione resa da un deputato, lesiva dell'altrui onore e reputazione, per il solo fatto che più di un anno prima egli era intervenuto genericamente ad un dibattito parlamentare sullo stesso tema (Trib. Roma 28 ottobre 2004, in Giur. romana 2004, 445). In tema di diffamazione, il diritto di critica, il cui esercizio costituisce scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., benché debba sempre riferirsi a un determinato evento, sia esso artistico, socio politico, storico, culturale, letterario, religioso, consiste, per sua stessa natura, nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Ne consegue che il giudizio che la sostanzia non può essere rigorosamente obiettivo e imparziale, in quanto esso rappresenta ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e, nel caso della critica politica, anche delle sue opzioni ideologiche (Cass. pen. n. 6419/2004). Il diritto di satira costituisce una legittima scriminante di fatti oggettivamente diffamatori soltanto quando l'attribuzione di fatti determinati appaia paradossale ed inverosimile, e tale che nessuna persona di senno prenderebbe per vera (Trib. Roma 6 luglio 2004, in Dir e giust. 2004, 43, 88, con nota di Bovio, Grasso). L'esercizio del diritto di critica costituisce esimente dell'addebito di responsabilità per lesione della reputazione altrui se viene svolto rispettando i requisiti della verità e dell'interesse pubblico. Il requisito della verità può ritenersi sussistente, sia se risulta accertata l'obiettiva esistenza del fatto, sia nell'ipotesi di ragionevole ed incolpevole convinzione soggettiva del dichiarante circa la veridicità delle notizie fornite alla stampa. La critica non deve mai travalicare lo scopo informativo, ma il diritto alla libera manifestazione del pensiero rende anche lecita l'interpretazione soggettiva dei fatti attribuiti a singole persone ed il loro ritenuto collegamento all'operato e agli indirizzi politici di istituzioni o associazioni dalle stesse rappresentate. L'interpretazione dei fatti deve comunque avvenire entro i limiti della correttezza formale (continenza) e rispondere ad un riscontrabile interesse pubblico (App. Milano 12 maggio 2004, in Giustizia a Milano 2004, 51). RiservatezzaWilliam Pitt, conte di Chatham, primo ministro inglese sul finire del ‘700 e nei primi anni dell'800, affermò, dinanzi al parlamento, che nella capanna dell'ultimo suddito avrebbe potuto entrare non invitato l'uragano, ma non il re d'Inghilterra. In ciò è racchiuso il nucleo fondamentale della nozione di privacy, che si compendiava, all'origine, nel diritto ad essere lasciati soli, the right to be let alone. Il diritto, in definitiva, ad impedire di essere proiettati senza consenso verso una indesiderata notorietà – appartiene, ad un dipresso, «alle ragioni e alle regioni del diritto alla riservatezza» (Ferri, 808). La nozione in discorso si è poi evoluta – in un quadro in cui le innovazioni tecnologiche del mondo delle comunicazioni, riservando inevitabilmente intrusioni nella sfera privata, hanno reso velleitario il motto «vivi nascosto» – nel diritto ad avere il controllo sui propri dati. Se, cioè, non è possibile evitare le intrusioni – Losano, 1986, parla di una sorta di «sindrome del pesce rosso», esposto nella sua vasca ad ogni sguardo –, non resta che tutelare la privacy attraverso la loro regolamentazione. Una definizione di privacy come «diritto di esser lasciato solo» — è stato detto — ha da tempo perduto un valore generale, anche se continua a cogliere un aspetto essenziale del problema e può (deve) essere applicata a specifiche situazioni. Nella società dell'informazione tendono a prevalere definizioni funzionali della privacy che, in diversi modi, fanno riferimento alla possibilità di un soggetto di conoscere, controllare, indirizzare, interrompere il flusso delle informazioni che lo riguardano. La privacy quindi, può essere più precisamente definita in una prima approssimazione, come il diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni (Rodotà, 101). Il diritto alla riservatezza ha così perso l'originaria connotazione individualistica di «pretesa di separazione del singolo dalla collettività» (Roppo, Informatica, tutela della privacy e diritti di libertà, in Giur. it., 1984, IV, 168), insita nella nozione di diritto di esser lasciato solo. La tutela della privacy non è più diretta al mantenimento della segretezza, quanto al controllo contro la diffusione di informazioni che transitano attraverso le reti telematiche e vengono immagazzinate dalle banche dati. Sul piano giurisprudenziale, il definitivo riconoscimento del diritto alla riservatezza o privacy, quale diritto della personalità, si colloca negli anni '70. Questa, invece, l'opinione all'epoca seguita dalla S.C., da cui è dato desumere quanto peso il tempo abbia nell'evoluzione della giurisprudenza: «Il semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto dal legislatore un interesse tutelabile; chi non ha saputo o voluto tener celati i fatti della propria vita, non può pretendere che il segreto sia mantenuto dalla discrezione altrui; la curiosità ed anche un innocuo pettegolezzo, se pur costituiscono una manifestazione non elevata dell'animo, non danno luogo di per sé ad un illecito giuridico» (Cass. n. 4487/1956, sentenza che chiude la vicenda giudiziaria concernente due film sul tenore Caruso, giudicati dagli eredi del cantante lesivi della sua memoria, dell'onore e della riservatezza del medesimo). Pronuncia, quella menzionata, accolta con favore da una parte della dottrina secondo cui «la Corte ha resistito alla tentazione di modificare apertamente il diritto positivo... La soluzione contraria avrebbe implicato un indebito straripamento dei giudici dalla funzione giudiziaria in quella legislativa» (Pugliese, 615). Una certa avversione giurisprudenziale alla tutela della privacy è sopravvissuto per lungo tempo, se si pensa alla pronuncia secondo cui «è stato lo stesso attore a rendere possibile la divulgazione della vicenda, proprio nel momento in cui decise di chiedere il risarcimento per l'impotenza temporanea conseguente al licenziamento... Se egli avesse voluto davvero tutelare la propria riservatezza, alla quale sembra tenere tanto nel presente procedimento, avrebbe dovuto... trovare una diversa forma di tutela dei propri diritti e non rivolgersi all'autorità giudiziaria» (Trib. Roma 24 gennaio 1996, Dir. inf e inf., 1996, 574). Più avanti nel tempo la S.C. è giunta a riconoscere il diritto alla privacy, nel quadro di una vicenda giudiziaria nata da uno scatto fotografico rubato alla principessa Soraya, sorpresa in atteggiamenti affettuosi con un uomo (Cass. n. 2129/1975). La giurisprudenza ha elaborato una nozione di riservatezza quale «riserbo dell'intimità della vita domestica privata, di situazioni e vicende personali e familiari che si svolgono nell'ambito del proprio domicilio e che vanno tutelate da ingerenze di terzi, non giustificate da interesse generali e pubblici di carattere preminente» (Cass. n. 1652/1994; Cass. n. 2129/1975). Viene altresì data tutela al contesto personale e familiare anche al fuori dal domicilio domestico (Cass. n. 4366/2003; Cass. n. 5685/1998). Successivamente il diritto alla riservatezza è stato disciplinato nel quadro della protezione dei dati personali con la l. 31 dicembre 1996, n. 675 («Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»), poi confluita nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di trattamento dei dati personali». Si è realizzato in tal modo un sistema multilivello di tutela della privacy, intesa per l'appunto essenzialmente come controllo sui propri dati, secondo quanto poc'anzi si osservava, attraverso la «distribuzione del potere normativo tra soggetti diversi: alle competenze del legislatore sovranazionale e nazionale si aggiungono le funzioni integrative attribuite ad altri soggetti, all'autorità indipendente in primo luogo, e la rilevanza riconosciuta all'autodisciplina di settore... Si disegna un sistema con capacità di autocorrezione e di adeguamento, come risulta dalla previsione di decreti ”correttivi“..., dalla rilevanza attribuita ai codici deontologici, dalla presenza di clausole generali, da diffusi poteri del Garante. Si accrescono i poteri di autotutela dei cittadini» (Garante privacy, Relazione per l'anno 1997, leggibile all'indirizzo www.garanteprivacy.it). Vale al riguardo rammentare che, in materia di trattamento di dati personali, il principio dell'alternatività del ricorso all'Autorità giudiziaria rispetto al ricorso al Garante, previsto nell'ipotesi in cui entrambe le suddette iniziative abbiano il «medesimo oggetto», per essere compatibile con l'art. 24 Cost. deve essere inteso nel senso che può applicarsi solo quando le due domande siano tali che, in ipotesi di contestuale pendenza davanti a più giudici, potrebbero, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Ne consegue che il detto principio non opera tutte le volte in cui, in sede giurisdizionale, si faccia valere l'inottemperanza, da parte del gestore del trattamento dei dati personali, ai provvedimenti assunti dal Garante, o venga proposta una domanda di risarcimento del danno, riservata all'esame del giudice ordinario e che ha causa petendi e petitum autonomi e diversi (Cass. n. 6775/2016). Il congegno legislativo si fonda sul previo consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati, così da consentire a ciascuno di avere contezza della raccolta di informazioni sul proprio conto nonché di controllare l'esattezza delle informazioni, esigendo la rettifica dei dati inesatti, ovvero il «diritto all'oblio», cioè la cancellazione delle informazioni dalle schede di raccolta, dopo un determinato periodo di tempo. Va da sé che l'impiego del presidio risarcitorio è programmaticamente contenuto dalla tutela preventiva apprestata al singolo mediante l'attribuzione del potere di controllo dei dati, restando, comunque, l'obbligo al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di violazione dei precetti di raccolta e diffusione dati, così come previsto dall'art. 29 della legge n. 675/1996 e dall'art. 15 del codice della privacy: disposizione che — si badi — equiparare il trattamento dei dati personali alle attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c., con il conseguente alleggerimento del carico probatorio sul danneggiato. Per quanto attiene ai profili risarcitori, la S.C. ha chiarito che la lesione del diritto alla riservatezza, volto alla tutela di situazioni e vicende di natura personale e familiare dalla conoscenza e curiosità pubblica, situazioni e vicende che soltanto il relativo protagonista può decidere di pubblicizzare ovvero di difendere da ogni ingerenza, dà luogo ad un illecito aquiliano, «al quale, peraltro, non consegue un'automatica risarcibilità, dovendo il pregiudizio (morale e/o patrimoniale) essere provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e quale sia la difficoltà di provare tale entità» (Cass. n. 4366/2003). Si tratta cioè di un danno-conseguenza e non di un danno-evento, senza che rilevi in senso contrario il suo eventuale inquadramento quale pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti (Cass. n. 15240/2014; Cass. n. 18812/2014). È stata esclusa la risarcibilità di danni di minima entità. Sussiste nel sistema della responsabilità un principio di irrisarcibilità dei c.d. danni bagatellari e quelli rientranti in una normale ed auspicabile dimensione di tollerabilità dovuta alla civile convivenza, come imposta dal contemperamento tra i principi costituzionali di solidarietà e tolleranza (Cass. n. 20615/2016, concernente un Comune che, mediante la pubblicazione di due delibere, aveva diffuso alcuni dati di soggetti in relazione ad un «banale» incidente stradale e ad un incidente in un locale dell'Ente). La responsabilità civile della pubblica amministrazione per danni da lesione del diritto alla riservatezza è ritenuta sussistente quando la p.a. non si adoperi con tutte le misure necessarie ad evitare il danno, ovvero la diffusione di dati personali sensibili, poiché l'art. 18 l. n. 675/1996 il risarcimento del danno da illecito trattamento dei dati, soprattutto se sensibili, segue la disciplina dell'art. 2050 c.c. (Cass. n. 9785/2015, concernente il risarcimento del danno patito da lesione del diritto alla riservatezza di un soggetto, che aveva cambiato sesso, poiché l'ufficio elettorale del Comune dal quale il suddetto si era trasferito aveva trasmesso, senza rispettare le norme, anche tecniche, sulla diffusione dei dati super-sensibili, al Comune di destinazione il fascicolo contenente tutte le informazioni sul mutamento del sesso). Tra i molti episodi, di rilievo sovente assai scarso, esaminati dalla giurisprudenza (basti pensare alle numerose cause intentati dinanzi ai giudici di pace e, a volte, anche dinanzi a tribunali, volte al risarcimento per la ricezione di Sms pubblicitari indesiderati: Trib. Brescia 4 marzo 2013; Trib. Latina 19 giugno 2006; G.d.P. Napoli 26 giugno 2004; G.d.P. Napoli 10 giugno 2004), può rammentarsi la recente pronuncia secondo cui, a fronte di comportamenti invasivi della vita privata di uno sportivo, è risarcibile il danno non patrimoniale da violazione della privacy, in relazione sia alla conoscenza di dati personali destinati a rimanere riservati da parte di quanti li avevano illecitamente acquisiti e trattati, sia alla sofferenza patita dall'interessato una volta resosi conto di aver subìto controlli abusivi (App. Milano 22 luglio 2015, in Foro it., 2015, 10, I, 3312). Sul piano processuale è importante rammentare che, in tema di tutela giudiziale dalle violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, il foro del luogo di residenza del titolare del trattamento stabilito dall'art. 152, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003 ha carattere esclusivo ed attrae la domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell'asserito uso illegittimo dei dati personali (Cass. n. 22526/2014). Fattispecie In tema di protezione dei dati personali, è legittimo il rigetto dell'istanza di accesso ai tabulati telefonici, da parte di privati per finalità di repressione dei reati diversi da quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., inoltrata oltre i termini previsti dall'art. 132 d.lgs. n. 196/2003 — cod. privacy (nel testo applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n. 144/2005) (Cass. n. 1625/2016). In tema di tutela del diritto alla riservatezza dell'attore, la collocazione spaziale di telecamere in zona di proprietà esclusiva del convenuto e non comune, con direzione diretta però a riprendere parti comuni dell'immobile, non è decisiva ai fini della risoluzione della controversia favorevolmente a quest'ultimo, in quanto ciò pur non determinando la occupazione abusiva del suolo comune, comporta una illegittima compressione del diritto alla riservatezza degli altri proprietari ed una innovazione vietata ai sensi dell'articolo 1120, comma secondo c.c. (Trib. Nola 5 gennaio 2016). In tema di tutela della riservatezza, costituisce violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, interpretato in combinazione con le disposizioni di cui al provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 7 settembre 2005, cd. decalogo elettorale, l'invio, tramite sms sul telefono cellulare, di messaggi di propaganda elettorale non preceduti dalla prescritta preventiva informativa obbligatoria all'interessato, acquisibile anche una tantum attraverso il consenso espresso alla ricezione di chiamate o messaggi per le indicate e specifiche finalità (Cass. n. 25079/2015). L'installazione di un impianto di videosorveglianza a scopo di vigilanza e deterrenza all'interno di un esercizio commerciale privato, al fine di seguire l'accesso degli avventori, costituisce trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, e deve, perciò, formare oggetto di una informativa chiara, completa, inequivoca, non ambigua pur se in termini sintetici, nonché visibilissima, rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale (Cass. n. 17440/2015). L'immagine di una persona costituisce dato personale, rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 19/2003 (cd. codice della privacy), trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà, sicché l'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale, allo scopo di controllare l'accesso degli avventori, costituisce trattamento di dati personali e deve formare oggetto dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale (Cass. n. 17440/2015). Costituisce illecito amministrativo ex art. 161 del d.lg. n. 196 del 2003 la mancata affissione dell'apposito cartello che avverte della presenza, all'interno del un negozio, di una telecamera collegata ad un monitor ubicato sul soppalco dell'esercizio commerciale utilizzata dal titolare dell'attività con lo scopo di sorvegliare l'accesso degli avventori nel proprio negozio quando si recava al piano superiore (Cass. n. 17440/2015, in Dir e giust. 2015, 3 settembre, con nota di Alovisio). In tema di tutela della privacy, la revoca del consenso al trattamento dei dati personali può essere espressa dall'interessato con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un difensore di fiducia (Cass. n. 17399/2015). L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 della l. n. 633/1941 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza — quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico — ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima (Cass. n. 17211/2015). A fronte di comportamenti invasivi della vita privata di uno sportivo, è risarcibile il danno non patrimoniale da violazione della privacy, in relazione sia alla conoscenza di dati personali destinati a rimanere riservati da parte di quanti li avevano illecitamente acquisiti e trattati, sia alla sofferenza patita dall'interessato una volta resosi conto di aver subìto controlli abusivi (App. Milano 22 luglio 2015, in Foro it. 2015, 10, I, 3312). Il gestore del servizio telefonico risponde dei danni derivanti dai controlli effettuati sul traffico telefonico di una persona, qualora l'attività illecita sia stata posta in essere da propri dipendenti e attraverso le strutture aziendali, senza che l'impresa avesse approntato le misure necessarie per scongiurarla (App. Milano 22 luglio 2015, in Foro it. 2015, 10, I, 3312). La semplice circostanza che venga divulgata l'immagine di un soggetto a cui è riferibile una vicenda che presenti un interesse a essere conosciuta dal pubblico non può ritenersi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la divulgazione. A tal fine è infatti necessario che tale diffusione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione offerta (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da un uomo a causa dell'uso abusivo della sua immagine nel corso di un noto programma televisivo. Durante suddetto programma infatti, si mostravano alcuni passaggi dei colloqui tenutisi nel suo ufficio e registrati di nascosto, intrattenuti dall'uomo con un inviato del programma, il quale aveva finto di interessarsi alla sua professione di consulente aziendale) (Cass. n. 15360/2015). Sia il diritto alla riservatezza, all'oblio della madre biologica, alla salvaguardia della stessa vita della madre e del figlio neonato, sia il diritto all'identità personale del figlio, alla ricerca delle proprie radici, ad ottenere le informazioni necessarie alla scoperta della verità concernente un aspetto importante della propria identità personale, quale l'identità dei genitori hanno pari rango costituzionale e dignità, quali diritti inviolabili dell'uomo, tutelati da uno dei principi supremi dell'ordinamento l'art. 2 Cost., nei confronti della pubblica autorità ma anche di altri privati; sono diritti della personalità, essenziali, dal momento che tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona, originari o innati, acquistandosi in seguito alla nascita od a mutamento di status e indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento, non patrimoniali, non essendo apprezzabili economicamente, personalissimi, avendo ad oggetto un modo di essere della persona, sono collegati ad essa in maniera inscindibile, assoluti, come tali opponibili erga omnes, nei confronti cioè di qualsiasi appartenente alla collettività a prescindere dall'esistenza di un rapporto giuridico, subendo limiti unicamente allorché vengano a configgere con altri diritti assoluti della personalità, appartenenti a soggetti diversi, nel qual caso occorre far ricorso al principio del contemperamento (Trib. minorenni Trieste 8 maggio 2015). Il danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'art. 15 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost., e dall'art. 8 CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto, non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 cod. privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva (Cass. n. 4231/2015, in Ridare.it 2015, 22 aprile, con nota di Papagni). Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196 del 2003), si considera titolare la società che proceda a segnalare il nominativo di un uomo e della sua possibile insolvenza — da considerare come dato personale — all'organismo che si occupi di informazione creditizia. Sicché, tale comunicazione, avvenuta in contrasto con la normativa predetta, è da qualificare come trattamento di quel dato e potrà essere proposta domanda risarcitoria per l'illegittima segnalazione del nominativo (Cass. n. 23330/2014). Integra gli estremi del trattamento illecito dei dati personali la condotta di un comune che, dopo aver tentato infruttuosamente di notificare a mezzo posta un'ordinanza-ingiunzione emessa nel procedimento di applicazione di una sanzione amministrativa (nella specie, comminata a chi, in violazione di un'ordinanza sindacale, si era fermato per consentire la salita sul proprio veicolo a una persona che, per comportamenti e atteggiamenti, era dedita all'attività di prostituzione), si sia avvalso a tal fine dei messi del comune dove l'interessato abitava (i quali, nella specie, avevano proceduto al recapito del plico, non in busta chiusa, presso la residenza dell'ingiunto e a mani di sua madre), senza provare ad effettuare la notifica al domicilio dal medesimo eletto nell'ambito del procedimento presso lo studio del proprio legale di fiducia (Cass. n. 18812/2014). In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell'art. 15 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy), è ammissibile la prova per testimoni di tale danno, in quanto esso non può ritenersi in re ipsa, ma va allegato e provato sia pure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, e quindi, a maggior ragione, tramite testimonianze, che attestino uno stato di sofferenza fisica o psichica (Cass. n. 17974/2014, in Diritto & Giustizia 2014, 2 settembre, con nota di Villani). La condotta di divulgazione dei dati o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale che non abbia compiuto la maggiore età, consistente nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone notizie riservate con ogni modalità, e quindi anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, tra cui rientrano non soltanto i mass media tradizionali (stampa, televisione, radio), ma anche quelli diffusisi con le nuove tecnologie (siti web, blog, social network, mailing list) costituisce reato, ai sensi dell'art. 734-bis c.p. In tali circostanze, trattandosi di un cd. reato di pericolo, il giudice non dovrà accertare la sussistenza del danno, ma si dovrà limitare a verificare l'esistenza del comportamento che il legislatore ha ritenuto normalmente pericoloso per il bene-interesse tutelato dalla norma, consistente nella divulgazione di questi dati e immagini in assenza di consenso da parte delle persone interessate (Cass. pen. n. 2887/2013). L'art. 167, comma 2, del d.lg. n. 196 del 2003 prevede che la condotta di illecito trattamento dei dati debba essere tenuta al fine di trame per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, in tal modo venendo chiaramente configurata la necessaria sussistenza di un dolo specifico (Cass. pen. n. 3683/2013, che ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti di un uomo che aveva erroneamente fatto pubblicare su una rivista hard il numero telefonico di un soggetto a lui sconosciuto in luogo del proprio numero di telefono; la Corte ha ricordato che la strutturale intenzionalità finalistica della condotta tipica rende incompatibile la forma del dolo eventuale, che postula l'accettazione solo in via ipotetica, seppure avverabile, del conseguimento di un risultato). In tema di privacy, i limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti del personaggio pubblico, non potendo la notorietà di quest'ultimo affievolire i diritti dei primi e, in particolare, dei minori (Cass. n. 27381/2013, concernente fattispecie in cui un settimanale, riprendendo una notizia sul supposto legame sentimentale extraconiugale di un personaggio pubblico, conteneva dati ed immagini dei figli minori, del coniuge e della madre di questa, nonché del luogo di residenza e della palazzina di abitazione). In tema di privacy, la circostanza che i dati personali siano stati resi noti alla stampa direttamente dagli interessati in una pregressa occasione non ha valore di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poiché l'interessato può essere contrario a che l'informazione da lui già resa nota riceva una ulteriore e più ampia diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dall'art. 137, ultimo comma, del d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196 concerna solo l'essenzialità del dato trattato e non anche l'interesse pubblico alla sua diffusione, di cui va apprezzata autonomamente l'idoneità, in ispecie rispetto al diritto del minore alla riservatezza e al diritto alla non divulgabilità del proprio domicilio (Cass. n. 27381/2013, che ha ritenuto irrilevante che le sembianze ed i dati della figlia minore fossero stati già diffusi in precedenza direttamente dagli interessati, così come si è ritenuta non divulgabile la foto della palazzina di residenza, trattandosi di una piccola località, che consentiva una facile ricostruzione dell'indirizzo della privata dimora). Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., va riconosciuto anche il danno non patrimoniale — unitariamente inteso — subito in conseguenza del grave abuso del diritto all'immagine, dell'illecito trattamento dei dati personali e dalla particolarmente invasiva interferenza nella vita privata. Il danno non patrimoniale viene ravvisato nel presumibile turbamento e nella sofferenza psicologica che l'attore è stato costretto a subire nel vedere numerose immagini private raffiguranti momenti di relax ed anche intimi, colti di nascosto contro la sua volontà (Trib. Milano 7 novembre 2013, in Resp. civ. e prev. 2014, 1971, con nota di Randi). L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione; ove non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione (Trib. Milano 7 novembre 2013, in Resp. civ. e prev. 2014, 1971, con nota di Randi). L'art. 24, lett. f, del codice della privacy consente di prescindere dal consenso della parte interessata per il trattamento di dati personali, quando quest'ultimo sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; e ciò che rileva, ai fini della esimente del diritto di difesa, non è la concreta idoneità della documentazione prodotta in giudizio a provare la tesi difensiva (valutazione che compete al giudice della causa stessa), bensì la sua oggettiva inerenza a tale specifica difesa (Cass. n. 21612/2013). In materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza in virtù del generale principio di cui all'art. 51 cod. pen. (riguardante l'esimente dell'esercizio di un diritto) nonché delle più specifiche norme del codice dei dati personali (art. 24 del d.lgs. n. 196/2003) e degli artt. 93 e 94 della l. 22 aprile 1941, n. 633, in tema di diritto d'autore, norme queste ultime secondo cui la corrispondenza, allorché abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza autorizzazione quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale (Cass. n. 21612/2013). Le informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il consenso quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia indispensabile ex art. 26 comma 4 lett. c) del codice privacy (Cass. n. 18443/2013, in Dir. giust. 2013, 2 agosto, con nota di Ievolella, relativa al controllo sul pc di un dipendente, a cui era stato contestato l'accesso illegittimo ad internet durante l'orario lavorativo, anche mediante la consultazione di siti pornografici, la Corte ha ritenuto che dal computer erano stati estratti dati tali da configurare dati sensibili perché relativi a convinzioni religiose e politiche nonché alle tendenze sessuali e, pertanto, sebbene i dati personali fossero stati raccolti nell'ambito di controlli informatici volti a verificare l'esistenza di un comportamento illecito, ne ha sancito l'illegittimità della raccolta). Ritenuto che il condominio edilizio è un luogo in cui i singoli condomini non sono obbligati a sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza, seppure per il fine della sicurezza del condomino che videoriprende, e ritenuto, altresì, che nell'ottica del cd. balancing costituzionale, anche qualora la videoripresa di sorveglianza e tutela non può essere sostituita da altri sistemi di sicurezza e tutela, è pur sempre necessario che la videoripresa non comprometta la riservatezza degli altri condomini, offrendo loro un baricentro in cui i contrapposti interessi possano essere salvaguardati; l'istallazione di vere e proprie telecamere ad iniziativa di singoli condomini all'interno di edifici in condominio e loro pertinenze (ad es., posti-auto, box) richiede, comunque, l'adozione di cautele tecniche adeguate a tutela dei terzi: in particolare, l'angolo visuale prospettico, lineare ed aereo, delle riprese deve essere rigorosamente commisurato agli spazi, alle distanze, alle angolazioni, agli effetti magnetici e sonori, alle immissioni, alle luci, pertinenti al bene goduto dal condomino istallatore, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni o antistanti l'abitazione degli altri condomini, fermo restando che, per legittimare la videosorveglianza, è, comunque, sempre necessaria la preventiva cd. valutazione di proporzionalità (Trib. Trani 28 maggio 2013, in Dir. fam. pers. 2014, 1, 196, con nota di Pennisi). L'installazione di strumenti di ripresa visiva (nella specie: telecamera) al fine di garantire il controllo di chi si avvicina ad un fabbricato non lede il diritto della riservatezza dei confinanti quando la ripresa è effettuata in modo limitato e marginale sull'abitazione di questi ultimi non ricomprendendo l'intera figura umana ma solo l'immagine degli arti inferiori (Trib. Pistoia 27 maggio 2013). Non sussiste il diritto di accesso alla cartella clinica del proprio coniuge, attenendo questa a dati sensibilissimi della persona, qualora abbia solo una finalità esplorativa e non sia evidenziato come la documentazione richiesta possa rilevare nell'ambito della domanda di nullità del matrimonio proposta sia in sede civile che ecclesiastica (T.A.R. Bari 22 maggio 2013, in Guida diritto dir. 2013, 25, 80). Con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo, nel nostro ordinamento si rinvengono a fronte di situazione soggettive a nucleo variabile – in relazione alle quali si riscontra un potere discrezionale della p.a. capace di degradare (all'esito di un giudizio di bilanciamento degli interessi coinvolti) i diritti ad interessi legittimi o di espandere questi ultimi sino ad elevarli a diritti – posizioni soggettive a nucleo rigido, rinvenibili unicamente in presenza di quei diritti, che – in ragione della loro dimensione costituzionale e della loro stretta ingerenza a valori primari della persona – non possono essere definitivamente sacrificati o compromessi, sicché allorquando si prospettino motivi di urgenza suscettibili di esporli a pregiudizi gravi ed irreversibili, alla p.a. manca qualsiasi potere discrezionale di incidere su detti diritti non essendo ad essa riservato se non il potere di accertare la carenza di quelle condizioni e di quei presupposti richiesti perché la pretesa avanzata dal cittadino assuma, per il concreto contesto nel quale viene fatta valere, quello spessore contenutistico suscettibile di assicurarle una tutela rafforzata. Nel caso di specie, il g.o. ha inibito alla Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati di cui all'art. 38 comma 4 e 5 d.P.R. n. 600 del 1973 (Trib. Napoli 21 febbraio 2013, in iusexplorer.it 2013).. I dati idonei a rivelare lo stato di salute (e la vita sessuale), qualificati come dati super sensibili ai sensi dell'art. 60 d.lg. n. 196/2003, possono essere oggetto di accesso solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di ostensione sia di rango pari al diritto alla riservatezza dell'interessato o consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (T.A.R. Milano 12 febbraio 2013, in Dir. giust. 2013, 18 marzo). Ai sensi dell'art. 4 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, dato personale, oggetto di tutela, è qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, che siano identificati o identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione ed in tale nozione sono riconducibili i dati dei singoli partecipanti ad un condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità di cui agli artt. 1117 ss. c.c.; tuttavia ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell'amministratore in sede di rendiconto annuale, di assemblea, o nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, il quale è investito di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo facoltizza a richiedere in ogni tempo all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti (Cass. n. 1593/2013). L'atto di accusa in assemblea condominiale da parte di un condomino sull'operato dell'amministratore con riferimento a somme di danaro appartenenti al condominio e il successivo invio dei verbali riportanti tali dichiarazioni da parte del nuovo amministratore subentrante verso i condomini non costituiscono condotte illecite in ambito civile per violazione della privacy. In qualsiasi momento, ciascun condomino può chiedere all'amministratore di avere sia notizie riguardanti i condomini morosi sia notizie sullo svolgimento dell'assemblea condominale svoltasi. Nella seconda ipotesi è compito istituzionale dell'amministratore trasmettere ai condomini copia del verbale di assemblea (Cass. n. 1593/2013, in Dir. e giust. online 2013, 24 gennaio, con nota di Iannone). La pubblicazione sul sito Internet di un'azienda regionale per il diritto allo studio universitario dell'atto che determina la concessione di benefici economici a favore di studenti disabili, nel quale sono riportati il nome e cognome e il riferimento alla condizione di disabilità dei beneficiari, nonché l'importo del contributo concesso, costituisce un trattamento illecito di dati personali, di cui va inibita la prosecuzione; va, inoltre, prescritto all'azienda: a) di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali e nelle linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati; b) di attivarsi presso i gestori dei principali motori di ricerca, al fine di sollecitare la rimozione della copia web del predetto atto dagli indici e dalla cache (memoria informatica temporanea) dei motori di ricerca (Aut. protez. dati person. 19 dicembre 2012, in Foro it. 2013, 4, III, 238). L'abusivo controllo del traffico telefonico in entrata e in uscita dalle utenze di qualcuno integra un fatto illecito, consistente nell'indebita intrusione nella sfera privata altrui, suscettibile di determinare un'innegabile e comprovata sofferenza da parte della vittima. Tenuto conto della durata dell'attività illecita e dell'enorme effetto mediatici) sortito dalla vicenda, appare equo liquidare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di euro 1.000.000,00 (Trib. Milano 3 settembre 2012, in Riv. it. medicina legale, 2013, 2, 1067, con nota di Serani). In materia di videosorveglianza, il proprietario unico di un immobile, ancorché parzialmente concesso in locazione o in comodato, deve considerarsi, ai sensi dell'art. 5 comma 3 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. codice della privacy), persona fisica che agisce per fini esclusivamente personali, come tale non assoggettabile alla disciplina del codice nei casi in cui i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (Cass. n. 14346/2012, in Dir. e giust. online 2012, 3 settembre, con nota di Villa). La tutela del diritto alla riservatezza, in caso di denunciata lesione di tale diritto, si esplica nelle forme ripristinatorie ed inibitorie di cui agli art. 700 c.p.c. e 2058 c.c., ferma restando la tutela risarcitoria nelle forme di cui agli art. 2043 e 2058 c.c., ossia per equivalente o in forma specifica. In altri termini, la tutela sia preventiva, in caso di pericolo per il diritto de quo, che sanzionatoria e riparatoria nel successivo giudizio di merito, ben possono essere esercitate attraverso l'inibitoria, ex art. 700 c.p.c. e 2058 c.c., costituente una modalità di tutela in forma specifica che particolarmente si attaglia alla lesione del diritto in parola (Trib. Nola 26 aprile 2012). La diffusione di una notizia di cronaca giudiziaria nell'archivio storico di un giornale, attraverso la rete internet, implicala permanenza di informazioni nella memoria della rete, accessibili illimitatamente, non contestualizzate e non collegate con altre informazioni idonee a registrare e diffondere la successiva evoluzione nel tempo di una vicenda, poiché nella rete internet le informazioni non possono ritenersi archiviate, ma solo memorizzate senza criteri determinati. Ne consegue che la detta notizia, sia pure originariamente completa e vera, diviene non aggiornata risultando quindi parziale e non esatta, pertanto sostanzialmente non vera. L'interessato ha dunque il diritto all'aggiornamento ed alla contestualizzazione delle informazioni che lo riguardano rendendosi necessario un sistema idoneo ad assicurare la effettiva fruizione della notizia aggiornata, tramite la segnalazione (nel corpo o a margine della notizia) della sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della vicenda, quale esso sia, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica possibilità per l'utente di reperire nella rete ulteriori notizie concernenti il caso di specie, e il compito di raggiungerete le obiettivo spetta al titolare del sito, e non già al motore di ricerca (Cass. n. 5525/2012, in Dir. inf. e inf., 2012, 4-5, 910, con nota di Frosini). Deve essere confermata la condanna per il Comune e il dirigente, responsabili per l'affissione di un documento relativo alla richiesta di riconoscimento della causa di servizio per una patologia. Nella specie, infatti, risulta violato il diritto alla riservatezza, atteso che il documento conteneva dati sensibili dell'uomo ed era visibile a tutti (Cass. n. 2034/2012). Nel bilanciamento tra la libertà di espressione e la tutela della vita privata è riservato ai singoli Stati membri il margine di apprezzamento riguardo alla scelta degli strumenti volti a garantire il rispetto dell'art. 10 della Convenzione, che stabilisce i presupposti affinchè possa aversi una limitazione alla libertà di espressione in una società democratica, valutate concretamente le circostanze del caso, che, nella presente fattispecie, hanno indotto ad affermare che vi sia stata violazione del suddetto articolo (Corte EDU, sez. grande chambre 7 febbraio 2012, in Dir. inf. e inf., 2012, 3, 406, con nota di Marossi). In tema di diffusione dei dati personali dei condomini da parte dell'amministratore, non si realizza necessariamente una violazione della legge a tutela della privacy, dovendosi comunque effettuare una comparazione, affidata al giudice di merito, tra gli interessi coinvolti La divulgazione di dati personali, infatti non realizza, sic et simpliciter, una violazione della privacy (Cass. n. 18421/2011, in Diritto e Giustizia online 2011, 13 settembre, con nota di Palombella, concernente fattispecie in cui i condomini-ricorrenti avevano inviato una comunicazione personale all'amministratore avvisandolo della loro intenzione di procedere all'installazione di un ascensore. Poiché il progetto coinvolgeva beni comuni, l'amministratore aveva diffuso tale comunicazione personale tra gli altri partecipanti al condominio. La Corte ha ritenuto che tale comunicazione non fosse lesiva della privacy proprio perché i lavori, in definitiva, avrebbero coinvolto beni comuni e, quindi, tutti gli altri condomini). Fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti degli altri condomini nei confronti della collettività condominiale, costituisce indebita diffusione di dati personali, illecita e fonte di responsabilità civile ai sensi degli art. 11 e 15 d.lgs. n. 196/2003, l'affissione nella bacheca dell'androne dell'edificio condominiale (e, quindi, in luogo aperto all'accesso a terzi estranei al condominio), da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito dei singoli partecipanti al condominio in ordine all'onere di contribuzione alle spese comuni (Cass. n. 186/2011). Colui che violi il diritto alla riservatezza per aver divulgato immagini relative ad un processo penale, senza l'espresso consenso alla divulgazione prestato dalla vittima del reato, è responsabile civilmente per il fatto illecito commesso e, in presenza di un'eventuale domanda inibitoria, può essere destinatario di un provvedimento che decreti la cessazione dell'abusivo utilizzo dell'immagine altrui: la riservatezza della parte lesa dal reato è preminente rispetto finanche all'interesse pubblico della notizia (che permetterebbe, ex art. 137 comma 3 cod. privacy, al giornalista di diffondere, nei limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione, dati personali anche senza il consenso degli interessati), posto che la vittima ha già subito le conseguenze dannose del crimine e non deve subire ulteriori sfregi alla propria persona, quale effetto indiretto che conseguirebbe ad un'indiscriminata liberalizzazione delle attività giornalistiche e di cronaca. La dignità della vittima nel processo penale costituisce un momento talmente delicato da generare una sorta di ispessimento della tutela ordinaria, cosicché il guscio che protegge il diritto viene ad essere avvolto da una coltre più solida. Si tratta, dunque, di una particolare forma della tutela del diritto alla riservatezza, vale a dire il diritto a non vedere appresi e diffusi dati e notizie relativi alla propria sfera privata (Trib. Varese 10 luglio 2010, in Resp. civ. e prev. 2011, 2, 407, con nota di Peron). L'utilizzo di spazi condominiali accessibili a terzi risulta giustificato per la comunicazione di avvisi di carattere generale, utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune, dovendosi viceversa rimettere a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente (Aut. protez. dati person. 8 luglio 2010, in Publica 2010). Il d.lg. 30 giugno 2003, n.196, impone a chiunque sia stabilito nel territorio dello Stato o comunque soggetto alla sovranità dello Stato e che effettui il trattamento di dati personali (art. 5) ivi compresi, quindi, gli enti pubblici, il rispetto di una serie di regole, volte a tutelare la privacy dei soggetti i cui dati vengono trattati. L'art. 11, comma 2, del cit. d.lg. prevede poi espressamente l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. Ne deriva che illegittimamente — facendo uso di dati (nella specie: targa del veicolo) che erano in realtà inutilizzabili — la Polizia Municipale ha individuato il proprietario del veicolo con cui venne commessa l'infrazione per cui è causa, che va quindi annullato (Giudice di pace Bari 11 marzo 2010). Il singolo condomino non può attivare nella sua proprietà esclusiva un impianto di videosorveglianza che riprenda aree comuni dell'edificio se tale sistema si presenti non necessario e sproporzionato rispetto ad allegate ragioni di tutela della sicurezza (Trib. Nola 3 febbraio 2009, in Giur. merito, 2010, 9, 2120, con nota di Policella). La struttura sanitaria è tenuta a risarcire il danno sofferto dal paziente in conseguenza della diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica, a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure necessarie per garantire il diritto alla riservatezza del paziente e ad evitare che i dati relativi ai test sanitari e alle condizioni di salute del paziente stesso possano pervenire a conoscenza di terzi (Cass. n. 2468/2009, che ha cassato la decisione di merito la quale, muovendo dal fatto che la cartella clinica, dalla quale risultava la condizione di omosessuale affetto dal virus HIV del paziente, e della cui indebita diffusione quest'ultimo si doleva, era risultata custodita nella sala infermieri, aveva escluso la responsabilità dell'ospedale. La S.C. ha ritenuto insufficiente tale motivazione, in mancanza della dimostrazione che la suddetta sala fosse interdetta al pubblico). L'art. 5, comma 3, l. n. 135/1990 — secondo cui nessuno può essere sottoposto al test anti HIV senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse — deve essere interpretato alla luce dell'art. 32, comma 2, Cost., nel senso che, anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente. Dal consenso si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi, od altro): circostanze che il giudice deve indicare nella motivazione. Sempre secondo il dettato dell'art. 5, comma 1, legge citata, è onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all'esito del test ed alle condizioni di salute del paziente medesimo possano pervenire a conoscenza dei terzi (Cass. n. 2468/2009). In tema di tutela della riservatezza, laddove non vi sia stata nessuna ripubblicazione o nuova divulgazione di notizie risalenti ormai nel tempo e non più d'attualità, ma mero inserimento dell'articolo, e della relativa pagina di quotidiano, nell'archivio telematico con agevole individuazione anche del giorno di pubblicazione della notizia siccome riportato in calce alla copia dell'articolo, non sussiste alcuna lesione della privacy e/o del diritto all'oblio. Pertanto, se una notizia in passato era stata legittimamente divulgata, non può mettersi in discussione la facoltà della società editrice di tenerla nel proprio archivio on line, la cui più agevole ed estesa accessibilità rispetto alla più comune emeroteca cartacea non può certo riflettersi, per ciò solo, in termini di lesione dei diritti alla privacy e/o all'oblio (Trib. Bari 27 settembre 2008). Va rigettata per carenza di elementi probatori, la domanda tendente all'accertamento e dichiarazione della responsabilità civile per i danni morali e patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto alla privacy ed all'immagine, riferita all'attività svolta dalla società concessionaria della riscossione dei tributi, consistente nell'inoltro a numerosi clienti del contribuente — senza fornirgli una preventiva comunicazione od informazione — di questionari diretti ad accertare la sussistenza di eventuali crediti professionali (c.d. richieste di dichiarazione stragiudiziale di terzo) all'evidente fine di intraprendere nei suoi confronti un'azione esecutiva (Trib. Bari 14 luglio 2008). Ricorre la fattispecie di cui all'art. 97, l. n. 633/1941 che legittima la pubblicazione dell'immagine, qualora questa sia ripresa in occasione di eventi svoltisi in pubblico (Trib. Benevento 4 luglio 2008, in Riv. giur. Molise e Sannio 2010, 3, 47). Il consenso implicito alla divulgazione dell'immagine può essere desunto da facta concludentia, quale il comportamento dell'interessato e le modalità di svolgimento del fatto (Trib. Benevento 4 luglio 2008, in Riv. giur. Molise e Sannio 2010, 3, 47, in fattispecie in cui la ricorrente aveva passeggiato alle spalle dell'attore principale del video e i mezzi di registrazione consentivano di individuare il campo della ripresa). Nel giudizio di liceità di un'opera letteraria avente ad oggetto un'indagine relativa a presunti abusi sessuali su minori, in presenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico il diritto di cronaca prevale sul diritto alla riservatezza, ove l'autore abbia adottato adeguati accorgimenti narrativi quali, nella specie, l'indicazione del nominativo dei minori con la sola iniziale del prenome e l'espunzione dei cognomi dei genitori (Trib. Roma 14 febbraio 2008, in Dir. informatica 2008, 2, 177). Integra atti di concorrenza sleale per scorrettezza, oltre che di lesione della privacy nonché di violazione delle norme del codice di consumo, l'attività di contatto a scopi commerciali o promozionali effettuata da imprese di telefonia nei confronti dei clienti di un'impresa concorrente, ove si tratti di clienti che figurano negli elenchi come riservati e non contattabili e non ne sia stato previamente acquisito il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le modalità prescritte dalla legge. Tale comportamento integra altresì un periculum in mora per l'impresa che subisce l'illecito e richiede quindi un provvedimento in sede cautelare, sia per il rischio effettivo di sviamento della clientela sia per il rischio di contenzioso con gli utenti che hanno subito la lesione dei propri diritti (Trib. Roma 26 luglio 2007, in Dir. inf. e inf., 2007, 4-5, 859). Il contenuto del diritto alla riservatezza va sempre valutato in astratto, con riferimento alla nozione diffusa nella comune coscienza sociale riferita ad un determinato momento storico, e non quam suis, ovvero sulla base della considerazione affatto personale che ciascuno ha della propria sfera di riservatezza. Conseguentemente, nella coscienza sociale diffusa, la fattispecie volta a dare notizia delle condizioni di salute del soggetto che risulti essere vittima di una rapina, nell'eventualità che egli possa aver identificato i colpevoli, non può considerarsi rientrante nella sfera della riservatezza personale, ragion per cui, il diritto di cui si invoca la tutela deve quindi ritenersi insussistente nella fattispecie concreta (Trib. Bari 23 marzo 2007). Ai sensi degli art. 139 comma 5, 143 comma 1 lett. c) e 154 comma 1 lett. d) del codice in materia di protezione dei dati personali è applicabile con effetto immediato, a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, il divieto di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 allorché: si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico; riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione; attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale. La violazione del provvedimento che stabilisce tale divieto costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (Aut. protez. dati person. 15 marzo 2007, in Dir. informatica 2007, 3, 592, con nota di Corrias Lucente). Integra gli estremi del trattamento illecito di dati personali, in quanto effettuato in violazione del principio dell'essenzialità nell'informazione e delle regole sulla tutela dei minori coinvolti in fatti di cronaca, la pubblicazione su alcuni quotidiani delle generalità complete e della fotografia di un bambino di quattro anni deceduto a seguito del cedimento di una acquasantiera all'interno di una chiesa; pertanto, gli editori di tali quotidiani vanno condannati al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai genitori della vittima per essere stati esposti alla curiosità del pubblico in ambiti ben più ampi del piccolo centro in cui l'evento letale si era verificato (App. Salerno 15 settembre 2006, in Foro it. 2007, 2, I, 594). Dagli artt. 1 e 7 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice della privacy) e dall'art. 2 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo) si desume che le associazioni di tutela dei consumatori non possono agire a tutela della privacy indifferenziata dei consumatori, ma solo a tutela di un proprio specifico interesse alla privacy o a tutela della privacy di soggetti determinati da cui abbiano specifica procura scritta (Cons. St. 10 febbraio 2006, in Foro amm. CDS 2006, 2, 544). Ancorché al lavoratore dipendente possa essere contestato l'uso indebito del computer, è illegittimo il monitoraggio del contenuto dei siti visitati, idoneo a rilevare dati sensibili (Aut. protez. dati person. 2 febbraio 2006, in Il civilista 2007, 3, 99, con nota di Ziccardi). In seno al giudizio di separazione personale tra coniugi, qualora il marito esibisca al Tribunale materiale pertinente, specifico ed inequivoco, raccolto da investigatori privati autorizzati da lui ingaggiati e comprovante la reiterata violazione, in privato ed in pubblico, da parte della moglie, del dovere di fedeltà coniugale, non è da lui violata alcuna norma od alcun principio della normativa di cui alla l. 31 dicembre 1996 n. 675, al d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, alla l. 7 dicembre 2000 n. 397 ed al codice civile: il marito, infatti, nulla commette di illecito se fa valere in sede giudiziaria la violazione di un suo diritto utilizzando dati personali sensibili della moglie, strettamente pertinenti alla causa ed all'oggetto del processo e non eccedenti né le finalità di quest'ultimo, né i limiti cronologici necessari al loro perseguimento, restando impregiudicata la valutazione discrezionale dell'A.g. in ordine alla validità, all'efficacia ed alla pertinenza e rilevanza, in causa, dei dati personali sensibili prodotti (Aut. protez. dati person. 13 dicembre 2005, in Dir. famiglia 2007, 1, 175). Il soggetto che volontariamente partecipi ad una trasmissione televisiva comportante anche la divulgazione di fatti attinenti alla sua sfera personale, deve per ciò stesso accettare di poter essere oggetto di legittima critica in ordine tanto allo stile quanto alle finalità dell'esibizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, Cass. pen. n. 30879/2005 ha ritenuto che costituisse legittimo esercizio del diritto di critica, tale da escludere, quindi, la punibilità del fatto a titolo di diffamazione, l'avere un giornalista, riferendosi ad un'intervista televisiva rilasciata da persona divenuta nota alle cronache giudiziarie per controverse accuse formulate nei confronti di personaggi di rilievo nella vita delle istituzioni, definito detta intervista come «sospirosa esibizione» di una novella Mata Hari, criticando altresì il fatto che la stessa persona, per ritenute finalità di captatio benevolentiae, avesse ricordato la tragica scomparsa dei propri figli). Non vi sono indicazioni legislative o regolamentari analitiche per la compilazione delle cartelle cliniche, ad oggi non essendo determinato con quali carattere e modalità le notizie sensibili debbano essere riportate, essendo comunque prescritta l'adozione di accorgimenti che valgano ad assicurare la comprensibilità dei dati raccolti (Trib. Bologna 19 maggio 2005, in Riv. internet 2005, 494). In caso di diffusione e/o di riproduzione in qualsiasi forma di una sentenza, può essere preclusa ad istanza di parte l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi riportati sulla sentenza stessa (Cass. pen. n. 19989/2005). Allorché non sia prevista dalla legge e non sia necessaria al raggiungimento degli scopi enunciati nell'art. 8, comma 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la pubblicazione di foto segnaletiche di un soggetto privato della libertà personale costituisce illegittima ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata (Corte EDU 11 gennaio 2005, in Giur. it., 2005, 2141). L'invio di Sms (messaggi ai telefoni mobili) per scopi istituzionali può prescindere dal consenso dell'interessato quando sia disposto da un soggetto pubblico centrale o locale in deroga alla disciplina della protezione dei dati, in situazioni eccezionali e di urgenza e quando siano stati preventivamente utilizzati tutti gli altri mezzi disponibili (nella specie, il Ministro dell'interno — il quale aveva disposto che i fornitori di servizi di telefonia mobile fossero tenuti ad inviare, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e titolari di carte ricaricabili un messaggio Sms contenente indicazioni sugli orari e le modalità di voto per le elezioni del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004 — ha motivato la decisione con riferimento ad eccezionali ragioni di ordine pubblico, dovute alla insufficiente conoscenza da parte degli elettori delle novità introdotte sulle giornate e gli orari di voto, che avrebbero potuto causare eccessivi affollamenti ai seggi, disagi e turbamenti dell'ordine pubblico e distorsione nell'espressione del voto) (Aut. protez. dati person. 7 luglio 2004, in Foro it. 2004, III, 483). Non può essere opposta l'esigenza di tutelare la riservatezza di terzi ad una richiesta di accesso formulata da un consigliere comunale nei confronti di atti e documenti dell'ente presso il quale esplica il proprio mandato, poiché egli è tenuto al rispetto del segreto nei casi determinati dalla legge. Il registro di protocollo generale di un Comune fa parte delle notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato da parte dei consiglieri dell'ente medesimo (T.A.R. Milano 26 maggio 2004, in Foro amm. TAR 2004, 1267). A norma dell'art. 398, comma 5, bis, c.p.p., il giudice che abbia accolto la richiesta di incidente probatorio, in caso di indagini riguardanti delitti contro la libertà sessuale, quando vi siano minori interessati all'assunzione delle prove, può stabilire particolari modalità per procedere all'incidente probatorio, reputate necessarie per la tutela del minore. Fra queste rientra sicuramente la forma scritta, laddove consigliata o imposta dall'esigenza di proteggere la fragile emotività del minore e di assicurare nel contempo la genuinità della deposizione (Cass. pen. n. 33180/2004). La tutela del c.d. diritto all'oblio (cioè il diritto a che non vengano divulgate notizie relative a vicende personali del passato) non può essere invocata da parte dell'uomo politico che ricopra cariche istituzionali in quanto in tal caso esiste un rilevante ed oggettivo interesse generale alla conoscenza della storia personale di quell'uomo politico (Trib. Roma 4 febbraio 2004, in Giur. romana 2004, 284). Libertà sessualeAnche la libertà sessuale è da ascrivere al campo dei diritti della personalità, catalogabile tra i diritti soggettivi assoluti quantunque non vi siano norme civilistiche al riguardo, ma solo disposizioni dettate dal diritto penale nelle ipotesi di delitti contro la libertà sessuale (artt. 519-523 e 526 c.p.). Il Codice penale descriveva la fattispecie di reato di seduzione con promessa di matrimonio nel modo seguente: «chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale» (art. 526 c.p.). Questo è il campo in cui la giurisprudenza concernente la lesione aquiliana della libertà sessuale si è, in epoche ormai remote, formata. «È impossibile che una donna posseduta da altri trovi degno marito»: senza giri di parole questo «principio» è affermato da una Corte di merito nel riconoscere la caratteristica di illecito aquiliano della seduzione con promessa di matrimonio. Occorre affrettarsi a precisare che l'affermazione si rinviene in una pronuncia di circa 90 anni fa (App. Bari 20 luglio 1928, Corte Bari, 1928, 414), ed oggi non sembra costituire altro che una curiosità, utile a descrivere costumi ormai desueti. Tuttavia, non può così e semplicemente darsi per scontato che la tematica della seduzione con promessa di matrimonio (sulla cui legittimità costituzionale v. Cass. n. 3825/1975; Cass. n. 6994/1986) sia definitivamente consegnata al passato. Difatti, a fronte di talune pronunce di merito le quali hanno negato in radice la configurabilità dell'illecito aquiliano di cui ci occupiamo, la S.C. ha costantemente ribadito il proprio indirizzo, pur nel quadro di un lento processo evolutivo, ripetendo ancora nel 1993 che «un fidanzamento ufficiale prima della seduzione, dolosamente predisposto quale mezzo per ottenere dalla donna l'assenso all'amplesso, è fatto da ritenersi, di regola, idoneo agli effetti della serietà della promessa, dell'efficienza del mezzo usato e dell'illiceità del comportamento dell'uomo» (Cass. n. 7493/1993). Vale allora sinteticamente rammentare che la seduzione con promessa di matrimonio costituiva, in area anglosassone, violazione della privacy della donna. In Germania la medesima figura di illecito veniva riguardata sotto il profilo della lesione della libertà personale — nonostante la previsione di tipicità di cui al § 826 B.G.B. —, attraverso l'interpretazione estensiva della nozione di «lesione del corpo». Nella Francia del Code Napoléon, come nell'Italia del codice civile del 1865, la sanzione della seduzione con promessa di matrimonio trovava invece più facile risposta attraverso la previsione di clausole generali di responsabilità. In definitiva, sembra apparire che la seduzione con promessa di matrimonio abbia trovato risposta mediante la sanzione risarcitoria a carico del seduttore indipendentemente dalla trama normativa di riferimento, la quale ha finito per essere piegata allo scopo di tutela della sedotta, in ragione della sua condizione di costituzionale debolezza. Si pensi, ad esempio, che due vecchie pronunce di legittimità reputavano sufficiente far riferimento alla «ormai consolidata giurisprudenza della S.C.» o «ai principi altre volte affermati da questa S.C.», senza soffermarsi neppure sulla normativa di riferimento posta dal codice civile all'epoca vigente (Cass. 11 gennaio 1933, ini Foro it., 1933, I, 752; Cass. 30 marzo 1938, in Giur. it., 1938, I, 1, 796). Il tema in esame — che occorre comprendere nel suo spessore concettuale e nella sua alquanto raffinata costruzione — involge aspetti essenziali dell'istituto aquiliano: pone in evidenza il connotato di atipicità dell'illecito extracontrattuale (Alpa e Bessone, 119), obbliga a soffermarsi tanto sui requisiti soggettivi della condotta causativa del danno e sulla sua ingiustizia (Schlesinger 1960, 336), quanto sull'atteggiarsi del nesso di causalità. Nel rivolgere uno sguardo di insieme all'istituto si può allora muovere dalla constatazione che la responsabilità per seduzione con promessa di matrimonio non possiede un proprio specifico supporto normativo, ma costituisce tipica creazione giurisprudenziale resa possibile dalla struttura «aperta» dell'art. 2043 c.c.: la giurisprudenza è infatti costante — fatta eccezione per due note pronunce di merito, Trib. Pisa 3 febbraio 1976 e Trib. Verona 29 gennaio 1982, sulle quali si ritornerà al § 4. — a ricondurre la seduzione con promessa di matrimonio all'ambito di applicabilità di quella disposizione (v., esplicitamente, ex multis, Cass. n. 2027/1959; Cass. n. 1105/1965). Ciò che preme quindi indagare è il ragionamento seguito dalla giurisprudenza per inquadrare la seduzione con promessa di matrimonio nella sfera di riferimento del torto aquiliano: e, dunque, posto che la seduzione altro non è che la «congiunzione carnale» — l'art. 526 c.p., abrogato dall'art. 1 l. 15.2.1996, n. 66, stabiliva appunto, come si è detto, sotto la rubrica «seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata», che «vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale» —, occorre chiarire perché tale congiunzione, che è indubbiamente lecita se consumata tra adulti consenzienti, ancorché non sposati, possa talora dar vita a responsabilità aquiliana se seguita alla promessa di matrimonio. In sintesi, la spiegazione — seguendo il ragionamento della giurisprudenza tradizionale — sta in ciò, che la «congiunzione carnale» è appunto lecita tra adulti consenzienti: ma realmente consenziente, cioè liberamente consenziente, non è la sedotta alla quale sia stato contro verità promesso il matrimonio, poiché in tal caso ella, almeno di regola, salvo sia sessualmente «disonesta», «si concede» solo per effetto della promessa. Di guisa che il suo consenso, che pure è prestato, non può non essere viziato. Ed allora, ne viene lesa la libertà sessuale della donna, col sacrificio della sua illibatezza: sacrificio che è dato generalmente anche se non necessariamente riscontrare, non essendo escluso che anche una donna non più vergine possa ambire al risarcimento del danno da seduzione con promessa di matrimonio, ove abbia in precedenza mostrato resipiscenza, ritornando sulla retta via della castità e della purezza. Il peculiare pregiudizio economico, poi, si colloca, quale danno-conseguenza, essenzialmente sul versante della perdita di prospettive di matrimonio e, così, di «sistemazione». Merita infine osservare che, sul piano dello scopo, l'elaborazione giurisprudenziale è indubbiamente diretta a prestare tutela alla donna vista quale «soggetto debole» — lo si è accennato — da proteggere con particolare cura e talvolta ad ogni costo: ma occorre avere ben chiaro, come è testimoniato dalla lettura delle sentenze sul tema, le quali mostrano le sedotte altresì gravate da figli non «programmati», che assai frequentemente la sanzione risarcitoria persegue nella sostanza la finalità, ritenuta non adeguatamente realizzabile con gli strumenti giuridici del tempo, di distribuire tra i genitori gli oneri economici insorti dalla indesiderata gravidanza (v. in argomento Cass. n. 178/1972; Cass. n. 1434/1949; Cass. n. 1560/1969; Cass. n. 178/1972; Cass. n. 8733/1981; Cass. n. 8733/1991; nel senso dell'irrisarcibilità Trib. Pisa 3 febbraio 1976, in Resp. civ. prev., 1977, 62, secondo cui è lecito attendersi che «i giudici non tollerino alcun tipo di discriminazione fra i sessi»; (Trib. Verona 29 gennaio 1982, in Resp. civ. prev., 1983, 531). Lo specifico pregiudizio economico patito dalla sedotta attiene, sotto il profilo del lucro cessante, alla compromissione della prospettiva del matrimonio, quale normale «sistemazione», anche economica, della donna (Cass. n. 1434/1949; Cass. n. 846/1976; Cass. n. 3831/1975). Le decisioni più recenti rese dalla S.C. sul tema in questione sembrano, poi, richiedere anche in questo caso ai giudici di merito una valutazione approfondita e puntuale delle singole situazioni in cui la seduzione ha luogo: indagine, dunque, sulla situazione ambientale di provenienza della pretesa danneggiata allo scopo di verificare se, nella realtà, il menzionato danno possa considerarsi effettivamente insorto. Per il resto, al di là del peculiare aspetto proprio della figura in discussione, devono trovare ristoro i consueti pregiudizi economici di volta in volta riscontrabili sotto il profilo del danno emergente. Il risarcimento nel caso di filiazione, in particolare, può comprendere non solo tutti gli effetti della gravidanza, del parto, del mantenimento del bambino, ma altresì il danno alla vita di relazione (App. Milano 29 aprile 1969, Mon. Trib., 1969, 774) e — ancora una volta — la «difficoltà a concludere un normale matrimonio» (Trib. Piacenza 22 luglio 1948, Foro pad., 1959, I, 1059). Lasciando ora da parte della desueta figura della seduzione con promessa di matrimonio, vale rammentare che la Corte costituzionale si è specificamente soffermata sulla nozione di libertà sessuale: si tratta di «un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire» (Corte cost. n. 561/1987). La libertà sessuale riceve così tutela come diritto inviolabile indipendentemente da qualsiasi manifestazione esteriore, in vista della libera «esplicazione delle proprie qualità e facoltà sessuali» (De Cupis, 227). In linea con tale pronuncia sentenze successive hanno attribuito il risarcimento dei danni causati dalla violazione di tale diritto da parte del futuro coniuge, il quale non aveva rivelato la propria impotenza coeundi. Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare — ha affermato la S.C. — assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l'instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio — se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona — riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (e sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. E siccome l'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro — pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva di tale vincolo — un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, sostanziantesi anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto, è configurabile un danno ingiusto risarcibile allorché l'omessa informazione, in violazione dell'obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità coeundi a causa di una malformazione, da lui pienamente conosciuta, induca la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, ella avrebbe rifiutato, così ledendo quest'ultima nel suo diritto alla sessualità, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio (Cass. n. 9801/2005). Secondo tale pronuncia, «viene insomma in rilievo una violazione della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà-dignità», sicché non può essere violato «il diritto reciproco di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l'altro coniuge». Si è già dato conto nel precedente paragrafo, dedicato alla privacy, della recente pronuncia che ha definito quale condotta omofobica, gravemente discriminatoria, la segnalazione, effettuata dall'ospedale militare, della dichiarazione di omosessualità da parte di un chiamato alla leva alla Motorizzazione civile, evidenziando la derivante carenza dei requisiti psico-fisici legalmente previsti per la guida di automezzi, nonché la conseguente sottoposizione dell'interessato ad un procedimento di revisione della patente di guida, restando privo di rilievo al fine della determinazione dell'entità del risarcimento, a fronte dell'inviolabilità del diritto all'identità sessuale, che la vicenda e la diffusione dei dati sia rimasta circoscritta in ambiti endo-amministrativi (Cass. n. 1126/2015). Sulla vicenda si era già pronunciato Trib. Catania 2 luglio 2008, in Resp. civ. prev., 2008, 12, 2532, il quale aveva osservato che l'orientamento omosessuale non è una patologia e non può essere pretesto per trattamenti deteriori e lesivi della dignità della persona umana. Gli artt. 2 e 3 Cost. italiana ricomprendono nel novero dei diritti inviolabili quello alla sessualità e quello alla realizzazione personale secondo il proprio orientamento sessuale. Le sofferenze e i patemi d'animo ingenerati dalla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale fanno sorgere un diritto al risarcimento del danno morale. Identità personaleAnche il diritto all'identità personale ha avuto riconoscimento per via giurisprudenziale, sulla scia della dottrina che se ne era occupata in precedenza (Zeno-Zencovich, 1993, 294), mutuando l'ispirazione dal tort di false light in public eye (v. Gambaro, 84), volto a reprimere l'attribuzione ad un soggetto di pensieri ed opinioni che non gli appartengono. La pronuncia più nota in argomento è quella sul «caso Veronesi». Alla fine degli anni '70 il professor Umberto Veronesi aveva tenuto una conferenza — «Meglio non fumare», si concludeva — dalla quale un produttore di tabacco aveva estrapolato una frase che era stata utilizzata per propagandare sigarette «leggere» (Cass. n. 3769/1985, che ha riconosciuto l'illecito determinato dalla violazione dell'identità personale dell'attore). Anche in seguito la S.C. ha sottolineato l'emersione dell'identità personale come bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.) quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche (Cass. n. 978/1996). A seguito dell'intervento sul tema di Corte cost. n. 13/1994), la S.C. ritiene anche in questo caso di poter ancorare il diritto all'identità personale all'art. 2 Cost., inteso nella più ampia dimensione di clausola generale, aperta all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità. La nozione di identità personale è stata impiegata a tutela dell'attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori (Cass. n. 16271/2013; Cass. n. 12670/2009; Cass. n. 2644/2011). Allo stesso modo è tutelato anche il nome, quale elemento determinante nella definizione dell'identità personale collegata al proprio nucleo familiare, al bagaglio culturale e non esclusivamente nella sua funzione identificativa (Cass. n. 20385/2012). In argomento si è in seguito chiarito che il diritto all'identità personale e sociale costituisce un diritto della persona costituzionalmente garantito, sicché, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., la sua lesione, per effetto di un riconoscimento della paternità consapevolmente falso e, come tale, in seguito disconosciuto, implica il risarcimento del danno non patrimoniale così arrecato, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (Cass. n. 16222/2015). Resta solo da rammentare, nei limiti di questa trattazione, che il diritto all'identità sessuale trova tuttavia specifica disciplina nella l. 14 aprile 1982, n. 164. Quanto alle fattispecie, è stato affermato che in caso di transessualismo accertato, il trattamento medico-chirurgico di cui alla legge 164/1982, art. 1, è necessario solo quando occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psico-fisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, posto che, nei casi in cui non sussista tale conflittualità, non è necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita (Trib. Roma 5 luglio 2017). Il Tribunale per i minorenni, in quanto giudice competente, su richiesta del figlio che intenda esercitare il diritto a conoscere delle proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, è tenuto ad interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e sulla base dei principi enunciati dalla sentenza della Corte cost. n. 278 del 2013, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità (Cass. n. 14162/2017). Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che abbia accertato l'illegittimità della raccolta e della diffusione di determinati dati personali e che non sia stato opposto ai sensi degli artt. 151 e 152 del d.lgs. n. 196/2003 (cd. codice della privacy), mai può acquistare un'efficacia (equiparabile a quella) di cosa giudicata nel separato giudizio che l'interessato abbia successivamente instaurato, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente provocatigli dalla lesione del diritto alla riservatezza ed alla protezione di quei dati, atteso che la natura amministrativa dell'organo e del relativo procedimento non pone il Garante in una posizione di terzietà assimilabile a quella assicurata dal giudice nel processo (Cass. n. 13151/2017). In ordine alle modalità di identificazione della madre biologica e di raccolta del suo eventuale consenso, sussiste per il Tribunale l'obbligo di provvedere a tale identificazione, al fine di consentire alla madre biologica di essere messa al corrente del ricorso e di eventualmente esercitare la sua facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità che aveva inteso apporre successivamente al parto (Trib. minorenni Trieste 5 marzo 2015, in Ilfamiliarista.it 2015, 1 giugno). Il disposto dell'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 396/2000, è in contrasto con i principi internazionali laddove tale norma venga utilizzata al fine di modificare il nome di una persona adulta, così mutando le generalità in uso fin dalla nascita ed incidendo su un dato essenziale dell'identità personale del soggetto (Trib. Modena 22 dicembre 2015, in Giurisprudenza locale — Modena 2016). Il fondamento del diritto all'aggiornamento della notizia risiede nell'interesse di rilievo costituzionale alla tutela dell'identità personale o morale del singolo nella sua proiezione sociale (App. Milano 27 gennaio 2014, in Dir. inf. e inf., 2014, 831, con nota di Bassini). Se un diritto all'aggiornamento della notizia negli archivi on line delle testate giornalistiche sussiste con riferimento al contenuto di articoli non diffamatori, che hanno dato conto di fatti veri, poi superati dagli sviluppi della vicenda di cui la cronaca giudiziaria si era occupata, a maggior ragione questo diritto deve essere riconosciuto con riferimento al contenuto di un articolo giornalistico che una sentenza passata in giudicato ha ritenuto diffamatorio, con la conseguente condanna dell'autore, del direttore responsabile e dell'editore del quotidiano al risarcimento del danno arrecato con la pubblicazione (App. Milano 27 gennaio 2014, in Dir. inf. e inf., 2014, 831, con nota di Bassini). Viola l'identità personale (nella specie, di un noto attore da tempo defunto e avulso dallo scenario politico) l'abusivo sfruttamento, nell'ambito di una propaganda politica, dell'immagine e dell'espressione artistica un personaggio noto al fine di manifestare un giudizio polemico. Infatti, se è sicuramente consentito, nel contraddittorio democratico, che una determinata formazione politica attribuisca all'opinione pubblica un determinato giudizio circa un fatto di indubbia rilevanza, oppure che esprima quale dovrebbe essere, sempre secondo quel partito, la valutazione che i cittadini debbano manifestare in merito; travalica tale ambito l'attribuire detta opinione ad un personaggio noto, senza il suo consenso. La notorietà dell'effigiato non assume efficacia giustificativa in caso di sfruttamento propagandistico dell'altrui immagine (Trib. Bari 31dicembre 2012, in Dir. informatica 2013, 1, 59, con nota di Pastore). L'interesse della persona a preservare quell'identità è qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, sicché la lesione di tale diritto consente l'esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall'ordinamento (fra questi, la rettifica di cui alla l. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8) (Cass. n. 10690/2008, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 148, con nota di Peron). Qualora una associazione riconosciuta abbia denominazione e connotazioni estetiche quali paramenti e divise che la contraddistinguano e successivamente si costituisca altra associazione che per denominazione, divise e paramenti possa indurre confusione con la precedente, l'associazione per prima costituitasi ha diritto ad agire per lesione del diritto al nome ed alla identità personale sussistendo il fumus, vale a dire la fondatezza della domanda per la tutela di un diritto, ed il periculum in mora, riconoscibile nella usurpazione della denominazione (Trib. Larino 3 agosto 2007). Sussiste la lesione dei diritti all'identità personale ed alla riservatezza di un testimone di un processo penale, a seguito di messa in commercio da parte di un noto settimanale di una videocassetta riproducente le dichiarazioni dello stesso rese nel corso del suo esame testimoniale, infatti occorre evitare che proprio l'attività giornalistica, in quanto atta a determinare notorietà, diffonda un'immagine falsata dell'individuo. laddove tale falsificazione nasca nella specie proprio dalla voluta riduzione-selezione manipolativa delle immagini e delle parti con precostituito intento denigratorio, sì da mettere solo in cattiva luce il teste, con voluta omissione dei momenti in grado di rappresentarne le qualità migliori (App. Milano 8 febbraio 2006). La riproduzione di immagini recenti di un artista decontestualizzata dall'evento in cui esse erano state riprese (trasmissione di programma televisivo) è illecita se utilizzata al solo fine di promuovere la pubblicazione di registrazioni che risalgono ad un periodo anteriore rispetto a quello cui si riferiscono le immagini. Né la circostanza che le immagini fossero presenti su siti web e dunque da essi prelevabili da qualsiasi utente rende legittima l'utilizzazione a scopi commerciali dell'immagine stessa, risultando tale disponibilità eventualmente sfruttabile da terzi solo nei limiti di un uso strettamente personale del materiale in tal modo acquisito (Trib. Milano 19 dicembre 2005, in Dir. autore 2006, 2, 247). È illegittima, e può essere inibita anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., la pubblicazione senza il consenso dell'interessato dell'immagine di un noto attore, tratta da un film altrettanto famoso, allo scopo di pubblicizzare una manifestazione politica, a nulla rilevando che l'attore abbia ceduto a terzi i diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica (Trib. Roma 24 maggio 2005, in Dir. e giust. 2005, 28, 30, con nota di Santini). NomeIl diritto al nome è sancito e tutelato dall'art. 7 c.c., il quale, nei suoi due commi, stabilisce che: a) la persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni; b) l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali. La norma si riferisce alle azioni a difesa del diritto al nome, ossia: 1) l'azione di accertamento, qualora il diritto risulti controverso; 2) l'azione di reclamo, qualora l'uso del nome venga contestato da terzi; 3) l'azione inibitoria, qualora un terzo utilizzi indebitamente il nome; 4) l'azione risarcitoria, per il caso in cui il diritto al nome sia stato leso, elencazione, questa, che la giurisprudenza considera tassativa (Cass. n. 2242/1971, secondo cui nel nostro sistema, il diritto al nome non e garantito con una disposizione di carattere generale, che ne consenta la difesa in ogni caso in cui il titolare ne avverta comunque la lesione. Tale tutela e prevista soltanto quando il diritto all'uso del nome viene contestato oppure quando il nome viene usato indebitamente da altri con pregiudizio del suo titolare). La dottrina ha viceversa evidenziato che il numero dei rimedi dettati dal codice civile non esaurisce affatto la tutela del nome, già solo potendosi citare, quanto alla legislazione speciale, la rettifica o la reazione in sede penale (Breccia, 380). Inoltre la tutela del diritto al nome non è riservata alle sole persone fisiche ma si estende anche alla denominazione delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. La S.C. ha chiarito che l'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità ed all'immagine dell'ente (Cass. n. 23401/2015). In particolare l'azione di accertamento presuppone uno stato di incertezza in ordine alla identificazione di una persona. Con tale rimedio, lo stato di incertezza viene rimosso, in vista tutela dell'interesse privato, distinto dalle azioni poste a tutela del nome nell'interesse pubblico (Breccia, 380). L'azione di reclamo trova applicazione nei casi di contestazione dell'uso del nome da parte del titolare: si tratta di una azione di condanna che può concludersi con un ordine di cessazione del fatto lesivo e la pubblicazione della decisione su uno o più giornali: essa può inoltre concorrere con quella risarcitoria, ma può essere introdotta a prescindere dalla sussistenza di un nocumento. L'azione di inibitoria trova invece applicazione in presenza di un pregiudizio concreto, e perciò si differenzia dall'azione di mero accertamento. Si esclude nondimeno la necessità del requisito della attualità della lesione dell'interesse, essendo sufficiente la semplice eventualità che il nocumento abbia a prodursi in futuro (Breccia, 386). L'azione risarcitoria si inquadra nel sistema generale posto dagli artt. 2043 e 2059 c.c. Fattispecie È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 72, comma 1, del r.d. n. 1238/1939 e art. 33 e 34 del d.P.R. n. 396/2000, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, atteso che siffatta preclusione pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 87/1953 va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e dell'art. 299, comma 3, c.c., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione (Corte cost. n. 286/2016, in Ilfamiliarista.it 2017, 13 gennaio, con nota di Russo). Il cognome rappresenta una delle due articolazioni del diritto al nome e la sua funzione è quella di radicare e collegare l'individuo con la propria comunità familiare di appartenenza; anch'esso assume ruolo fondamentale per garantire la certezza della propria identità personale bell'ambito del gruppo familiare di rilevanza sociale, pertanto, il diritto al cognome è considerato, come il nome, diritto costituzionale della persona quale diritto all'identità personale e in quanto diritto alla personalità è inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. (Trib. Lecco 4 aprile 2017). Deve essere quindi disapplicato, in via d'urgenza, l'art. 8 d.lgs. n. 5/2017, nella parte in cui impone all'Ufficiale di stato civile di annullare dalle schede anagrafiche l'annotazione relativa alla scelta del cognome comune dell'unione civile, fatta in forza del precedente d.P.C.M. n. 144/2016, trattandosi di disposizione lesiva della dignità della persona e dell'interesse superiore del minore (Trib. Lecco 4 aprile 2017, in Ilfamiliarista.it 7 aprile 2017, con nota di Simeone). Non può essere imposto il mutamento del nome di una persona adulta, di quaranta anni di età, in base al divieto di attribuire a un bambino il medesimo nome del padre, stabilito dall'art. 34, primo comma, DPR n. 396/2000 (Trib. Modena 22 dicembre 2015, in Giurisprudenza locale — Modena 2016). Il disposto dell'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 396/2000, è in contrasto con i principi internazionali laddove tale norma venga utilizzata al fine di modificare il nome di una persona adulta, così mutando le generalità in uso fin dalla nascita ed incidendo su un dato essenziale dell'identità personale del soggetto (Trib. Modena 22 dicembre 2015, in Giurisprudenza locale — Modena 2016). Il diritto al nome è una situazione giuridica soggettiva protetta dal diritto internazionale e comunitario quanto al soggetto che lo porta; i riferimenti cardine sono rinvenibili nell'art. 8 Cedu (rispetto della vita privata e familiare), anche in combinato disposto con l'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) (Trib. Modena 22 dicembre 2015, in Giurisprudenza locale — Modena 2016). Al momento dell'attribuzione al minore, il contenuto minimo del diritto al nome posa su tre principi fondamentali: a) il nome non deve esporre il minore al ridicolo o alla vergogna; b) il nome deve rispecchiare il sesso del minore; c) il nome deve perseguire il fine di realizzare il diritto all'identità personale (Trib. Modena 22 dicembre 2015, in Giurisprudenza locale — Modena 2016). Il diritto al nome è un diritto soggettivo incomprimibile della persona, la quale, tra l'altro, non può sceglierlo al momento della nascita e, una volta attribuito, il nome costituisce il simbolo dell'identità personale: identifica il soggetto nei suoi tratti essenziali e lo fa riconoscere nel contesto di appartenenza (Trib. Modena 22 dicembre 2015, in Giurisprudenza locale — Modena 2016). In caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, il giudice può decidere, avendo riguardo all'interesse del figlio, che venga aggiunto al minore il cognome del padre, anteponendolo o posponendolo a quello della madre (Cass. n. 17976/2015). Il provvedimento della Prefettura da adottarsi in relazione alla richiesta di aggiunta di un cognome ha natura discrezionale, e ai sensi dell'art. 31 comma 3, c.p.a., il giudice può accertare la fondatezza della pretesa solo in caso di atti vincolati ovvero quando risulti che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità. La scelta dell'Amministrazione è chiaramente discrezionale perché la Prefettura deve operare il bilanciamento degli opposti interessi alla stabilità del cognome — elemento di identificazione del soggetto, con i conseguenti risvolti di certezza giuridica e di affidamento dei terzi, aventi rilevanza pubblicistica — e il diritto privatistico all'identità personale, il che implica l'impossibilità per il giudice amministrativo di accertare la fondatezza della pretesa azionata, invadendo, altrimenti, il campo riservato alla discrezionalità amministrativa (T.A.R. Roma 12 giugno 2015). Il cittadino argentino, che chiede di conseguire anche la cittadinanza italiana (quale discendente di cittadino italiano), ha diritto a mantenere il nome datogli alla nascita nello Stato argentino, anche qualora ciò risulti in contrasto con l'art. 34, comma 1, d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, che vieta di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente. Infatti il nome costituisce un autonomo segno distintivo della identità personale, e va tutelato sia in forza dell'applicazione analogica dell'art. 95, comma 3, dello stesso d.P.R., che riconosce il diritto alla conservazione del cognome, sia in forza degli art. 1 e 4 l. 19 novembre 1984 n. 950 (di ratifica ed esecuzione della convenzione per il rilascio del certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980), che consente l'applicabilità della legge dello Stato, di cui il richiedente sia cittadino, se compatibile con l'ordine pubblico, in conformità con l'art. 16, l. 31 maggio 1995 n. 218, dovendosi escludere che l'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 396/2000 sia norma di ordine pubblico (Trib. Trani 27 febbraio 2015). La normativa italiana che assegna ai figli legittimi il cognome del genitore di sesso maschile viola l'art. 14 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in combinato disposto con l'art. 8 della stessa convenzione; la normativa predetta va, quindi, modificata (Corte EDU 7 gennaio 2014, n. 77, in Dir. fam. pers. 2014, 537, con nota di Alcuri). Sussiste una violazione dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, da parte di una legislazione nazionale, come quella italiana, che preveda per i figli legittimi la sola iscrizione nei registri dello stato civile con il cognome del padre, senza alcuna possibilità di deroga a favore del cognome della madre in caso di consenso degli sposi (Corte EDU 7 gennaio 2014, n. 77, in Resp. civ. e prev., 2014, 983; in Ilfamiliarista.it 2015, 17 luglio, con nota di Pizzolante). Una persona nata da genitori stranieri in uno Stato dove viene attribuito il doppio cognome, composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, ove abbia conseguito la cittadinanza italiana per aver risieduto in Italia per oltre dieci anni, ha diritto a portare anche in Italia il doppio cognome (Cass. n. 17462/2013). L'azione diretta ad acquistare come parte del nome il predicato di un titolo nobiliare ai sensi della XIV disposizione transitoria della Costituzione va proposta in via contenziosa ordinaria nei confronti del p.m. e di eventuali privati controinteressati” e ciò al di là delle disposizioni richiamate e a prescindere dalla qualificazione formalmente attribuita dall'istante alla propria domanda (T.A.R. Catania 6 dicembre 2012, in Foro amm. TAR 2012, 12, 4052). Fermo restando, in linea di principio, che ad un neonato va dato un prenome corrispondente al sesso di quest'ultimo, non può essere trascurato che il prenome Andrea ha da tempo assunto anche in Italia una valenza biunivoca femminile e maschile, valenza seppur nuova alla nostra tradizione culturale, ma rispondente, ormai, ai significativi, irreversibili cambiamenti avvenuti nel nostro sentire sociale ed alle nuove tendenze linguistiche accese dal processo di integrazione in atto nel nostro Paese; l'art. 34, comma 2, d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 consente, invero, la scelta e l'apposizione di prenomi stranieri mutati da vocabolari onomastici del tutto estranei alla nostra tradizione e che presentano una formulazione letterale tale da non consentire un'agevole collocazione nel genere, maschile o femminile, o da avere un carattere sessualmente neutro, tanto è vero che in molti Paesi dell'Unione (ed anche in altri ancora) è usato al femminile, sì da poterlo e doverlo annoverare tra gli elementi stranieri onomastici, di cui all'art. 34 d.P.R. n. 396/2000, che l'ordinamento dello stato civile italiano autorizza ad assegnare: l'unica lettura corretta e costituzionalmente orientata degli art. 34 e 35 d.P.R. n. 396/2000 cit., induce a ritenere legittima l'imposizione del prenome "Andrea" ad un neonato di sesso femminile, prenome assimilabile ai nomi stranieri menzionati dall'art. 34 predetto (Cass. n. 20385/2012). Conseguentemente, il decreto del Ministro dell'Interno che conferisce la cittadinanza italiana e modifica l'originario doppio cognome del nuovo cittadino, costituisce provvedimento amministrativo illegittimo che produce effetti indiretti sui diritti dedotti nel procedimento di rettificazione degli atti di stato civile (art. 95 d.P.R. 396/2000); come tale, deve essere disapplicato in forza dell'art. 5 della Legge 2248 del 1865 (Trib. Reggio Emilia 29 agosto 2012). Il diritto al nome (e al cognome) costituisce diritto inviolabile della personalità, tutelato dall'art. 2 Cost.: l'intangibilità del cognome, come identificativo della persona, è corollario di tale diritto (Trib. Reggio Emilia 29 agosto 2012). Se in generale non può respingersi la domanda di mutamento di cognome per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o similare tra l'interessato all'aggiunta del cognome e il titolare del cognome da aggiungere, ciò a maggior ragione vale laddove la domanda sia limitata a chiedere l'aggiunta di un cognome al proprio onde neppure possono evidenziarsi pericoli di generare confusione (T.A.R. Genova 13 gennaio 2012, in Guida dir. 2012, 6, 89). Il nome e lo pseudonimo d'arte hanno come funzione primaria, essenziale e del tutto preminente, quella di individuare e distinguere dagli altri la persona o l'artista (Trib. Bologna 6 ottobre 2011, in Diritto d'Autore, 2011, 4, 551). In materia di usurpazione del cognome di casata nobiliare attuata mediante procedimento giudiziale di rettificazione giudiziale in cui sono stati utilizzati documenti falsi, l'utilizzo indebito (nel caso di specie, tale deve essere ritenuto, nei confronti degli attori, quello effettuato dai convenuti, atteso che la sentenza di rettificazione non è opponibile ai primi) di un cognome che non presenti caratteristiche di ordinarietà (del tipo Rossi, Bianchi, Esposito, ecc...) e che sia idoneo —come nel caso di specie- a collegare un individuo ad una casata (già) nobiliare può essere fonte di pregiudizio non patrimoniale nella misura in cui i titolari del cognome usurpato avvertano tale utilizzo come lesivo della propria storia familiare e idoneo a suggerire un rapporto di parentela con soggetti ad essi del tutto estranei. Pertanto è ammissibile l'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1 c.p.c. In caso di domanda di cambio di prenome, l'Amministrazione non è titolare di una potestà discrezionale, il cui esercizio può e deve concludersi con la ponderazione dell'interesse privato con quello pubblico, venendo in evidenza soltanto l'esigenza di una meditata individuazione della serietà del fatto e dei connessi motivi di rilievo anche morale dell'istanza (T.A.R. Milano 10 gennaio 2011, in Foro amm. TAR 2011, 1, 11). Il diritto al nome, è un diritto soggettivo incomprimibile della persona, la quale, non può sceglierlo al momento della nascita, sono i suoi rappresentanti legali, in genere genitori, a provvedervi. Detta scelta deve essere esercitata nell'interesse del figlio, costituendo il nome il simbolo dell'identità personale, che deve corrispondere al sesso. È inoltre vietata l'assegnazione di nomi ridicoli o vergognosi. Quanto al nome Andrea, avente in Italia valenza maschile, l'attribuzione ad una persona di sesso femminile, implica la segnalazione da parte dell'ufficiale di stato civile al Procuratore della Repubblica, il quale potrà instaurare un giudizio di rettificazione a seguito del quale decidere di anteporre ad Andrea un onomastico femminile. Nessun problema di tale genere si solleva qualora il destinatario del nome acquisti la nazionalità dl paese di provenienza. In tal caso si applicherà la legge nazionale del soggetto (Trib. Varese 23 luglio 2010, in Giur. merito 2011, 2, 406). La violazione del diritto al nome di una associazione senza fini di lucro può provocare un pregiudizio di carattere patrimoniale, ossia una alterazione negativa del rapporto tra attività e passività della sua sfera patrimoniale, difficilmente suscettibile di precisa quantificazione post factum (Trib. Torino 12 marzo 2010, in Giur. annotata dir. ind. 2010, 1, 486). Non è possibile che sia l'a.g. a scegliere, in fase di rettifica, il nome del minore, pertanto si indica un nome tra i più diffusi, dando, tuttavia, 30 gg. di tempo ai genitori per indicarne uno diverso chiaramente rappresentativo del sesso, da anteporre a quello non conforme (Trib. Catanzaro 14 aprile 2009, in Corti calabresi 2011, 3, 817). Non è consentito ai genitori violare il contenuto minimo del diritto al nome che posa per tre principi fondamentali: a) il nome non deve esprimere il minore al ridicolo o alla vergogna; b) il nome deve rispecchiare il sesso del minore; c) il nome deve perseguire il fine di realizzare il diritto all'identità personale (Trib. Catanzaro 14 aprile 2009, in Corti calabresi 2011, 3, 817). L'art. 96, comma 3, d.P.R. n. 396 del 2000, in punto di rettificazione del nome, prevede che si applichino, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. La compatibilità presa di mira dalla norma consente di dare ingresso, nella procedura, ai principi cogenti sanciti dalla convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York nel 1996 e ratificata dall'Italia. Ed, allora, la rettifica del nome non può essere effettuata senza il coinvolgimento (diretto od indiretto) del minore interessato. Ciò vuol dire che, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione, il tribunale deve disporre la rettifica degli atti dello stato civile impugnati dall'ufficio di Procura, indicando, in via provvisoria, il nome che costituirà l'onomastico femminile da anteporre. La modifica diventa definitiva solo una volta che sia spirato il termine assegnato ai genitori per indicare all'ufficiale dello stato civile, un diverso nome femminile per l'anteposizione (Trib. Catanzaro 14 aprile 2009, in Il civilista 2009, 6, 48, con nota di Saccà, Buffone). Ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 396/2000, il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso. Per verificare se il nome attribuito al minore corrisponda al suo sesso (e, dunque, per verificare la valenza maschile o femminile del nome stesso) occorre guardare alla tradizione italiana, non intesa quale consuetudine statica e cristallizzata nel tempo ma quale insieme di valori e costumi in continua evoluzione. Nella tradizione italiana (ricavabile dai dati Istat sulla natalità e fecondità della popolazione residente), il nome Andrea ha valenza maschile, essendo, infatti, il terzo nome maschile più diffuso in Italia. In mancanza di una tradizione italiana in cui Andrea abbia valenza femminile, il nome Andrea, attribuito ad una cittadina italiana, va rettificato mediante anteposizione di un elemento onomastico femminile (Trib. Catanzaro 14 aprile 2009, in Il civilista 2009, 6, 48, con nota di Saccà, Buffone). Il cognome, oltre a costituire segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, svolge anche la funzione di strumento identificativo della persona, che è situazione che ricorre nei cd. casi di « cognomizzazione del predicato nobiliare », cioè quando una specifica denominazione (di varia origine: geografica, fisica, storica, caratteriale, ecc.) acquista la particolare forza individualizzante di uno specifico casato o di una stirpe, dalla cui appartenenza un soggetto intende ricavare o far derivare un diritto soggettivo al nome, al quale l'ordinamento assicura una distinta tutela, che si realizza con il procedimento, innanzi al giudice ordinario, previsto dall'art. 7 c.c., che non riguarda solo la facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossessamento o abuso di titolo, ma anche atti di rivendicazione, in senso proprio, di cognomi connessi a titoli o denominazioni di casato (Cons. St. 5 febbraio 2009, n. 668, in Foro amm. CDS 2009, 2, 417). Alla luce dei postulati costituzionali, dell'incipiente contrasto giurisprudenziale, dell'evoluzione della coscienza sociale e del costume, della normativa comunitaria ed internazionale e del cd. diritto vivente, urge ormai la cogente necessità di acclarare se sia ancora attuale e legittima la norma consuetudinaria a termini della quale al figlio nato da matrimonio va imposto il cognome del padre anche quando entrambi i suoi genitori avanzino concorde richiesta di attribuire il cognome materno. All'uopo va, quindi, inoltrata al Primo Presidente di questa Corte richiesta di rimettere ogni dubbio alle Sezioni unite della stessa, od, occorrendo, alla Corte costituzionale (Cass. n. 23934/2008). La sola allegazione della lunga durata del matrimonio e dell'origine straniera del cognome proprio della donna divorziata non è idonea a fondare una richiesta di autorizzazione a; conservare il cognome acquisito con il matrimonio (App. Roma 23 gennaio 2008, in Il merito 2008, 10, 30). L'utilizzazione confusoria della denominazione di un gruppo musicale tuttora attivo, da parte di chi ne è stato in passato componente, ma la cui collaborazione è attualmente cessata, costituisce violazione del diritto al nome, che fa capo al gruppo stesso, quale autonomo centro di imputazione di interessi, e a ciascuno dei suoi attuali componenti, sicché deve disporsene l'inibitoria (Trib. Torino 9 marzo 2007, in Foro it. 2007, 6, I, 1756). Sebbene l'attuale sistema di attribuzione del cognome sia retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, ormai obsoleta, esula dai poteri della Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono l'attribuzione ai figli legittimi del cognome paterno, anche in presenza di una diversa volontà dei coniugi, posto che la caducazione di tali norme creerebbe un vuoto normativo colmabile solo dall'intervento del legislatore (Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61, in Dir. e giust. 2006, 10, 16, con nota di Dosi). Non costituisce valida prova della stipulazione di un contratto avente ad oggetto lo sfruttamento commerciale del nome e di altri segni distintivi di una persona (nel caso, di un famoso calciatore) la mera circostanza della dazione dì un assegno da parte del futuro acquirente, comportamento questo compatibile con la fase delle trattative quale condotta finalizzata a garantire la serietà delle proposte (Trib. Torino 26 gennaio 2006, in Riv. dir. ind. 2006, 6, II, 356, con nota di Peron). Dal momento che il nome e il cognome della persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadina al momento della nascita, la successiva attribuzione di una seconda cittadinanza non comporta la venuta ad esistenza di un nuovo soggetto, al quale debbano applicarsi le norme italiane sull'imposizione del nome, tenuto conto che la cittadinanza concessa allo straniero viene attribuita a un soggetto di diritto già da tempo esistente, i cui diritti fondamentali — tra i quali è compreso quello all'identità personale — sono inalienabili alla stregua della nostra Costituzione, e che conseguentemente solo gli eventi successivi alla nascita (matrimonio, adozione, ecc.) sono regolati dalla nuova legge nazionale della persona (nel caso di specie si è escluso che una cittadina cubana alla quale erano stati attribuiti, secondo la legge cubana, il cognome del padre e quello della madre, in seguito all'acquisizione di una seconda cittadinanza, quella italiana, dovesse modificare il proprio cognome, perdendo quello materno, nel rispetto del principio fissato dalla legge italiana) (Trib. Cagliari 18 maggio 2005, in Riv. giur. Sarda 2006, 1, 89, con nota di Zuddas). La tutela apprestata dall'art. 7 c.c. alla persona il cui nome sia indebitamente usurpato da altri opera soltanto se da tale uso indebito discenda un pregiudizio economico o morale. Non è pertanto suscettibile di tutela l'interesse di un soggetto a vedersi dichiarato unico discendente diretto e capo di una determinata casata, trattandosi di qualifica che non attiene nè alla sua sfera morale nè al suo patrimonio d'immagine, dato esclusivamente dalla rappresentazione sociale della sua condotta e della sua personalità (Trib. Napoli 28 ottobre 2004, in Giur. merito 2005, 7/8, 1553). Il diritto al nome si acquista al momento della nascita ed in base al rapporto di filiazione e, quindi, va riscontrato essenzialmente alla stregua degli atti di nascita o di battesimo, mentre l'utilizzazione protratta nel tempo del nome medesimo non può di per sè avere valore acquisitivo del relativo diritto. Ne consegue che un soggetto non ha titolo legittimo per usare come parte del proprio cognome la qualificazione spettante ad altro soggetto per il solo fatto che questa è stata in passato utilizzata da lui e dai suoi antenati (Trib. Napoli 28 ottobre 2004, in Giur. merito 2005, 7/8, 1553). Il principio di tendenziale stabilità del cognome, presente nel nostro ordinamento, non implica l'assoluta assenza di deroghe alla regola della riconoscibilità dell'individuo attraverso il solo cognome paterno (Cons. St. 27 aprile 2004, n. 2572). Sebbene, allo stato attuale del diritto comunitario, le norme che disciplinano il cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri; questi ultimi, nell'esercizio di tale competenza, devono tuttavia rispettare il diritto comunitario e, in particolare, le disposizioni del trattato relative alla libertà, riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione, di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (Corte giustizia UE 2 ottobre 2003, n. 148, in Giur. it. 2004, 2009). In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 c.c., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto) (Cass. n. 11129/2003). 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