Codice Civile art. 2043InquadramentoLa liquidazione è l'operazione attraverso la quale viene determinato l'ammontare monetario del danno. Essa segue e, quindi, presuppone la determinazione del danno risarcibile, attraverso la quale si individuano le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito (Bianca, Diritto civile,184). Ancorché concettualmente autonoma e distinta dalla valutazione del danno-conseguenza, la ricostruzione teorica dell'aestimatio è strettamente correlata alla nozione di danno ed è regolata da principi che, comunque, rinvengono il loro fondamento nelle norme che disciplinano la delimitazione del danno risarcibile e, in particolare, negli artt. 1223 e 1226 c.c., entrambi applicabili in materia di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.. I criteri di liquidazione del danno, come le regole che governano la selezione dei danni risarcibili, mirano ad assicurare il risarcimento per il solo danno concretamente cagionato ovvero causalmente riconducibile al fatto illecito e ad adeguare la misura dell'obbligo risarcitorio all'effettivo pregiudizio sofferto. L'intera disciplina del risarcimento del danno è, infatti, ispirata al principio di integrale riparazione che sottende l'esigenza di ristabilire nel modo più preciso possibile l'equilibrio alterato dall'illecito. Esso è un corollario della concezione compensativa della responsabilità civile, cui accede la giurisprudenza di legittimità, ma che in dottrina forma oggetto di vivace dibattito. Accanto ai sostenitori della funzione riparatoria e reintegrativa del risarcimento (SALVI, TRIMARCHI, MONTANARI), alcuni autori valorizzando, per contro, l'esperienza di common law sui punitive damages, fanno leva su alcuni dati positivi del nostro sistema per sostenere la funzione sanzionatoria del rimedio risarcitorio (Monateri, Arnone, Calcagno, 74). Concorde è, invece, la dottrina nell'evidenziare le diversità strutturali sussistenti tra il risarcimento del danno patrimoniale e quello del danno non patrimoniale. Il primo assolve, infatti, alla funzione di reintegrare, attraverso la ricostituzione in natura ovvero mediante la liquidazione di una somma di denaro, un bene distrutto o deteriorato per il quale esiste un valore di scambio. Il risarcimento del danno non patrimoniale non può, invece, condurre alla ricostruzione del bene perduto perché di norma esso è insuscettibile di ripristino (Mastropaolo, 1-2; Rossetti, 406), così che ad esso viene attribuita da alcuni una funzione punitiva (Bonilini, 296), da altri una funzione satisfattiva (Salvi, 1099) e da altri ancora una funzione reintegratrice per equivalente delle utilità perdute dal danneggiato (Rossetti, 413). In giurisprudenza ha trovato per lungo tempo applicazione il principio di integrale riparazione che viene tratto dall'art. 1223 c.c., norma cardine in materia di risarcimento del danno patrimoniale, il cui contenuto dispositivo può essere scisso in due componenti: una descrittiva, che indica gli elementi del danno risarcibile, ossia il danno emergente e il lucro cessante; l'altra prescrittiva che indica il limite alla risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante, ovvero quello per cui sono risarcibili le sole conseguenze immediate e dirette dell'evento di danno. In altre parole il risarcimento integrale permette di riportare il creditore danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il danno. Il concetto di «riparazione», invero, sottende la restaurazione di uno stato precedente; l'aggettivo «integrale» evidenzia la necessità di improntare i criteri liquidatori ad una equivalenza strutturale tra la misura del pregiudizio subito, nelle sue molteplici componenti, e il quantum monetario riconosciuto a titolo di risarcimento (Cass. n. 2311/2007; Cass. S.U., n. 26972/2008). Va, tuttavia, evidenziato che la Corte costituzionale ha finora affermato la legittimità delle misure di liquidazione dei danni eterodeterminate dal Legislatore, ove consentano un adeguato risarcimento della perdita subita, alla luce degli interessi coinvolti nelle diverse fattispecie, negando la rilevanza costituzionale del principio di integrale riparazione del danno (Corte cost. n. 235/2014). Con particolare riferimento al danno non patrimoniale, la Suprema Corte riconosce al risarcimento del danno una funzione compensativa e non reintegratrice, in considerazione della natura del bene leso che è per definizione insuscettibile di essere reintegrato. Il risarcimento del danno non patrimoniale assolve alla funzione di fornire al danneggiato una soddisfazione alternativa rispetto a quella fornita dal bene perduto (Cass. n. 20320/2005; Cass. sez. lav., n. 11039/2006). Va, tuttavia, segnalato che, con riferimento alla funzione del risarcimento del danno, con la sentenza Cass. S.U. n. 16601/2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inaugurato un nuovo orientamento enunciando il principio di diritto secondo il quale “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è, quindi, ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico”. L'innovatività della pronuncia è indiscutibile ove si osservi che la giurisprudenza di legittimità aveva precedentemente affermato l'indifferenza della condotta tenuta dal danneggiante ai fini della liquidazione del danno e l'estraneità al risarcimento dell'idea di punizione e di sanzione, attesa la sua esclusiva funzione di restaurazione della sfera patrimoniale del soggetto leso (Cass. n. 1183/2007; Cass. n. 1781/2012). Un primo riconoscimento della compatibilità con il nostro sistema della funzione sanzionatoria del risarcimento si è avuto con la sentenza delle Sezioni Unite Cass. S.U. n. 9100/2015, la quale ha, tuttavia, precisato che questo connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una “qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, nonché dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali”. La recente pronuncia ha, invece, preso atto della pluralità delle funzioni dell'istituto tra cui quella compensativo-riparatoria, pur avendo portata primaria e preponderante, coesiste con quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva. La sentenza n. 16601/2017, dopo aver proceduto ad un'analitica ricognizione delle disposizioni normative contenenti applicazioni dell'istituto, ha, tuttavia, precisato che la responsabilità aquiliana non ha mutato la sua essenza, né ai giudici italiani è consentito di modulare il risarcimento valorizzando il profilo soggettivo dell'illecito. Ciò in quanto ogni imposizione di prestazione personale esige una intermediazione legislativa, in forza del principio di cui all'art. 23 Cost., (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario. Ne discende, secondo le Sezioni Unite, che non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi e che il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico. La nozione di danno quale presupposto per l'individuazione dei criteri di liquidazioneIn assenza di una specifica disciplina positiva, i criteri generali della liquidazione del danno devono essere tratti dai principi che regolano l'accertamento e la valutazione del danno-conseguenza. Da qui l'utilità di ripercorrere l'evoluzione di tale ultima nozione al fine di cogliere l'intima correlazione esistente tra le teorie sul danno e le regole dell'aestimatio. Per la prima delle teorie moderne, la Differenztheorie, elaborata dalla dottrina tedesca (Mommsen, passim), il danno consiste nella differenza tra la situazione del patrimonio del danneggiato in un dato momento e quella in cui il patrimonio si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato (Betti; Schlesinger, 336). La teoria differenziale è stata sottoposta a critiche in quanto ritenuta astratta, non essendo possibile effettuare un completo inventario del patrimonio del soggetto danneggiato, e perché non adattabile alla nozione di danno non patrimoniale. Altra tesi, di matrice romanistica, definisce il danno in senso materialistico o reale, come mera modificazione della realtà materiale, cioè come la soppressione del bene sul quale ha inciso l'evento (per una compiuta ricostruzione della teoria, Smorto, 141 e ss.). Altri autori (De Cupis, 662), nel tentativo di superare l'insufficienza dell'impostazione fondata sul bene leso o sul patrimonio del danneggiato, intravedono l'oggetto della lesione nell'interesse del soggetto tutelato dall'ordinamento, inteso come rapporto tra il soggetto e un bene. Il bene retrocede a mero oggetto strumentale, che serve, cioè, a soddisfare l'interesse attraverso il quale si realizza, mentre è l'interesse a qualificare il danno, nel senso che se viene leso un interesse patrimoniale ci si trova di fronte ad un danno patrimoniale, mentre, se viene violato un interesse non patrimoniale si ha un danno non patrimoniale. La teoria c.d. normativa, appena richiamata, fa coincidere il danno con la lesione di un interesse giuridicamente tutelato e perviene alla conclusione per la quale è sufficiente la violazione di un diritto perché si possa configurare un danno. Essa è stata in tempi più recenti superata tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza di legittimità, orientate al progressivo abbandono dell'assunto della coincidenza tra il danno e la lesione del diritto e, quindi, alla sempre più consapevole affermazione dell'autonomia ontologica del primo, quale conseguenza pregiudizievole rispetto all'evento lesivo. In quest'ottica il danno è, in primo luogo, un concetto materiale-naturalistico e richiede un accertamento in concreto, nel senso che il titolare del diritto non può limitarsi a provare la violazione della norma e della situazione giuridica tutelata, ma deve dimostrare che da essa sia derivata, appunto, un'alterazione peggiorativa, anche in senso naturalistico, della sfera personale o patrimoniale del leso. In antitesi alla teoria c.d. reale si pone la teoria c.d. patrimoniale (Franzoni, 111 e ss.), cui si correla un criterio soggettivo di determinazione del danno risarcibile. Secondo tale impostazione, poiché l'obiettivo perseguito attraverso l'obbligazione risarcitoria è quello di tutelare l'interesse del soggetto danneggiato – da intendersi come tensione di un soggetto verso un bene e, più precisamente, come l'esigenza di conservare i beni che già ha o di conseguirne altri —, la riparazione del danno deve consistere nell'eliminazione delle conseguenze dannose determinatesi sul patrimonio del creditore-danneggiato. Corollario di tale impostazione è che, ai fini della liquidazione del danno, deve aversi riguardo al valore che il bene presentava per il patrimonio del danneggiato, valore, dunque, non necessariamente coincidente con quello di scambio proprio della singola res danneggiata o perita. La rimozione del pregiudizio economico subito consiste, in definitiva, nel ripristino del patrimonio, inteso come complesso di beni e di utilità, nella consistenza che esso avrebbe avuto senza il verificarsi dell'inadempimento (Smorto, 13). L'art. 1223 c.c., applicabile anche all'illecito aquiliano in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2056 c.c., enunciando la regola per la quale il danno risarcibile coincide tanto con la perdita subita, quanto con il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, postula l'adesione ad una concezione del danno comprensiva non solo del valore di scambio del bene perduto, ma anche delle poste che il creditore-danneggiato avrebbe potuto ipoteticamente far proprie, così tenendo conto dei complessivi effetti economici negativi subiti dal proprio patrimonio. Tale nozione di danno non è basata sull' aestimatio rei , ma sull' id quod interest, intendendosi con la prima espressione il valore id mercato del bene perduto e con la seconda la differenza tra la consistenza patrimoniale del danneggiato anteriore alla lesione e quella calcolata successivamente (ROPPO, 895). Secondo la teoria differenziale, che ha ispirato tutte le codificazioni mitteleuropee, il patrimonio va valutato non dal punto di vista giuridico, quale complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, ma dal punto di vista economico, come complesso di beni e di utilità, costituendo, in definitiva, il danno un detrimento economico. Un chiaro indizio dell'ispirazione codicistica a tale impostazione è data proprio dal lucro cessante, il quale non costituisce un'entità reale, né un'entità patrimoniale già esistente nella sfera del soggetto leso che chiede il risarcimento, ma, in quanto vantaggio sperato, esso non è mai esistito. Una parte della dottrina ha, tuttavia, evidenziato che nonostante l'ampia applicazione della teoria differenziale, con essa convivono i modelli alternativi che valorizzano l'alterazione materiale del bene in sé considerata (teoria reale) ovvero che identificano il danno nella lesione del diritto (teoria normativa). Il ricorso alla teoria reale si giustifica per la difficoltà di tradurre in termini numerici la nozione astratta di patrimonio e di individuare le poste da individuare come diminuendo e sottraendo per calcolare la differenza. Tale difficoltà induce nella prassi a ricorrere frequentemente alla più semplice formula della stima del bene perduto secondo i valori di mercato. Il criterio differenziale non trova, invece, applicazione in caso di danno non patrimoniale. Si è, infatti, osservato che la teoria differenziale presuppone un patrimonio che pone in primo piano la proprietà del suo titolare, il quale si mostra inadeguato quando viene in rilievo la lesione di valori attinenti alla sfera della personalità umana (Franzoni, 830 e ss.). La giurisprudenza di legittimità, enunciando il principio per il quale l'obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale ha per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato (Cass. 10263/2000; Cass. n. 25775/2013; Cass. n. 13666/2003) sembra accedere alla teoria del danno c.d. patrimoniale appena richiamata. Il principio è stato recentemente ribadito (Cass. n. 12284/2016) in relazione ad una fattispecie di danno a beni produttivi. La Suprema Corte ha, in particolare, affermato che l'obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale ha per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, sicché «in caso di distruzione e danneggiamento di alcuni alberi di ulivo a causa di un incendio va riconosciuto non solo il danno (lucro cessante) per la perdita del reddito prodotto dagli ulivi, protratta per la loro prevedibile vita residua, ma anche quello (danno emergente) per la perdita degli stessi alberi e consistente nel valore in sé dei beni». In tale contestato si pone il problema del riparto di giurisdizione, con la precisazione che l'inadempimento della Pubblica Amministrazione rispetto alle regole tecniche e alla diligenza nella gestione e manutenzione dei suoi beni può essere portato davanti al giudice ordinario da un privato. Questa azione legale può essere volta sia a ottenere una condanna al silenzio, sia a richiedere il risarcimento di danni patrimoniali. Tale richiesta non coinvolge scelte autoritarie dell'amministrazione, ma riguarda un'attività soggetta al principio del neminem laedere. La richiesta dei querelanti, che lamentano l'inerzia della Pubblica Amministrazione nel non procedere con i necessari lavori di consolidamento di un tratto stradale rimasto instabile dopo interventi di sicurezza su un ponte, si fonda su un presunto diritto soggettivo che rientra tra le tutele garantite dall'art. 2043 c.c., quindi rientra nell'ambito di competenza del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 24096/2024).
Il risarcimento del dannoIl risarcimento del danno è un rimedio generale esperibile sia in caso di inadempimento che di illecito extracontrattuale. È un mezzo di tutela successivo, mentre solo indirettamente svolge una funzione preventiva nella misura in cui dissuade dal tenere un determinato comportamento. Come già evidenziato, con esso si realizza una funzione riparatoria, nel senso che si tende a porre il soggetto danneggiato nella stessa condizione in cui si trovava prima dell'evento. La funzione riparatoria, intesa nel senso di riequilibrio patrimoniale, può essere attuata solo con riferimento al danno patrimoniale, che postula la lesione di un valore, appunto, di natura patrimoniale suscettibile di riparazione economica. Diversamente, con riguardo al danno non patrimoniale, una tale equivalenza non è ipotizzabile, tanto che si parla di rimedio satisfattorio per descrivere la funzione surrogatoria e sostitutiva del denaro rispetto alla perdita di un valore non patrimoniale. Dall'analisi delle disposizioni positive si desume che l'unico parametro per il risarcimento del danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dal pregiudizio subito, senza che rilevi la gravità dell'illecito e, in generale, il profilo soggettivo (dolo, colpa grave, profitto conseguito dal danneggiante), il quale non incide neanche quantitativamente sulla determinazione del quantum debeatur. Il legislatore prevede due forme di tutela risarcitoria, per equivalente e in forma specifica. Il risarcimento per equivalente è, dunque, la compensazione pecuniaria del danno, mentre il risarcimento in forma specifica consiste nella sua rimozione diretta (Bianca, Diritto civile, V,121). L'obbligazione risarcitoria discende legalmente dall'inadempimento o dal fatto illecito. In caso di inesatto adempimento o di ritardo essa si aggiunge a quella originariamente dovuta; in caso di inadempimento totale e definitivo nonché di fatto illecito si sostituisce a quella originaria. Detta vicenda va inquadrata nella surrogazione oggettiva che non estingue l'obbligazione, ma ne muta legalmente l'oggetto (Bianca, 122). Siamo in presenza di un'ipotesi di perpetuatio obligationis in cui il debitore non è tenuto all'obbligazione originaria, ma ad un'altra obbligazione che soddisfa un interesse succedaneo del creditore, ovvero quello alla riparazione del danno. Il carattere non novativo della nascita dell'obbligazione risarcitoria fa sì che: a) rimangono ferme le garanzie, i diritti accessori, il diritto alla controprestazione; b) il titolo dell'obbligazione permane, ma rileva come titolo mediato, con la conseguenza che il suo eventuale annullamento travolge anche l'obbligazione risarcitoria salvo che questa abbia ottenuto consacrazione in una sentenza passata in giudicato (Bianca, 121 e ss.). La giurisprudenza di legittimità accede alla nozione oggettiva di risarcimento, quale rimedio inteso alla riparazione del patrimonio del danneggiato a prescindere dalla connotazione soggettiva della condotta del danneggiante. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia del luglio 2017, hanno affrontato il problema della riconoscibilità di sentenze straniere recanti condanna al pagamento di punitive damages (Cass. S.U., n. 16601/2017). Il giudice della nomofilachia si è trovato a decidere la compatibilità dell'istituto dei punitive damages con l'ordine pubblico italiano. L'istituto dei punitive damages nasce e si sviluppa nel diritto anglo-americano dei torts, il suo referente, in quel sistema, è la tort law il complesso di norme che, nel nostro ordinamento, è omologo alla tort law è la responsabilità civile. Nel 2007 la Cassazione ha fondato il rifiuto di riconoscimento di una pronuncia in materia, sancendo l'estraneità al risarcimento del danno dell'idea di punizione e di sanzione, nonché l'indifferenza della "condotta del danneggiante", affermando il carattere monofunzionale della responsabilità civile, avente la sola funzione di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto leso: l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante. Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. E ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non solo sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale dell'obbligato, ma occorre altresì la prova dell'esistenza della sofferenza determinata dall'illecito (Cass. n. 1183/2007). Anche Cass. n. 1781/2012 ha escluso il carattere sanzionatorio della responsabilità civile, riferendolo ai limiti della verifica di compatibilità con l'ordinamento italiano della condanna estera al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale. Cambiando di segno un orientamento ormai consolidato, i giudici argomentano la compatibilità dell'istituto dei punitive damages con il nostro sistema di responsabilità civile, cui riconoscono una funzione non solo compensativo-riparatoria, ma anche deterrente e sanzionatoria: L'identificazione di una funzione (deterrente e) sanzionatoria della responsabilità civile non è fondata sull'attribuzione di un nuovo (e diverso) significato agli enunciati normativi che compongono il titolo dedicato, dal codice civile, ai fatti illeciti, od il capo destinato all'inadempimento delle obbligazioni; a dar ragione di questa espansione dello spettro funzionale della responsabilità sarebbero, invece, una congerie di disposizioni introdotte, nel corso del tempo, dal legislatore, accomunate tutte proprio da una chiara valenza deterrente e sanzionatoria. Al centro di queste fattispecie vi è, in tutti i casi, una conseguenza sanzionatoria concretizzantesi nell'irrogazione, da parte del giudice, della condanna al pagamento di una somma di denaro a carico di chi con la sua condotta — spesso, ma non sempre, descritta come colpevole, in un certo grado — abbia violato un precetto legale, giudiziale o convenzionale, ovvero abbia leso un diritto altrui o, più in generale, abbia conseguito un risultato scoraggiato dall'ordinamento od impedito di realizzarne uno incoraggiato. In tutti i casi, la condanna al pagamento di una somma di denaro non è correlata al danno, patrimoniale o non patrimoniale, che eventualmente si sia prodotto; come non lo è la quantificazione della prestazione pecuniaria, che il giudice determinerà, a seconda della fattispecie, valutando l'intensità della colpevolezza del trasgressore, ovvero la gravità della lesione dell'interesse protetto, o ancora i profitti conseguiti dallo stesso a causa dell'illecito, od i parametri appositamente prestabiliti dal legislatore (RIZZO, 1820). Le Sezioni Unite, pur senza argomentarlo, mostrano di considerare queste fattispecie di prestazioni pecuniarie sanzionatorie come altrettante ipotesi di responsabilità civile. A tale conclusione può indurre, in effetti, il fatto che molte di queste fattispecie si caratterizzino anche per la presenza di un danno e, quindi, del relativo obbligo di risarcirlo, cosicché a fianco della prestazione pecuniaria sanzionatoria sorge, il più delle volte, anche un'obbligazione di risarcimento del danno. Al riguardo, le Sezioni Unite rilevano che: vi è dunque un riscontro a livello costituzionale della cittadinanza nell'ordinamento di una concezione polifunzionale della responsabilità civile, la quale risponde soprattutto a un'esigenza di effettività (cfr. Corte cost. 238/2014 e Cass. n. 21255/13) della tutela che in molti casi, della cui analisi la dottrina si è fatta carico, resterebbe sacrificata nell'angustia monofunzionale. Infine va segnalato che della possibilità per il legislatore nazionale di configurare "danni punitivi" come misura di contrasto della violazione del diritto Eurounitario parla Cass. S.U., 15 marzo 2016, n. 5072. Questa sembra essere la leva per il riconoscimento dei punitive damages: così come la tort law conosce, accanto ai compensatory damages con funzione strettamente riparatoria, i punitive damages, con compiti di deterrenza e punizione, allo stesso modo l'evoluzione del nostro sistema di responsabilità civile ci consegna, oggi, accanto ai risarcimenti compensativi quelli punitivi. Sicché nel sistema italiano della responsabilità civile, così come positivamente regolato dalla legge, la valutazione dell'incidenza della condotta del danneggiante sull'entità del danno da liquidare (e, dunque, l'apprezzamento della sostanziale funzione sanzionatoria dell'istituto della responsabilità risarcitoria, secondo i termini della liquidazione dei c.d. danni punitivi), pur se astrattamente non incompatibile con i principi dell'ordinamento, deve ritenersi in ogni caso vincolata al ricorso di specifici presupposti di tipicità legislativa, oltre che di ulteriori requisiti di prevedibilità e di dimensionamento quantitativi, nella specie del tutto insussistenti. Muovendo da indici normativi già presenti e alla luce di una mutata concezione della nozione di ordine pubblico più adeguata ad una società globalizzata e multilivello , le Sezioni Unite riconoscono l'ormai polifunzionalità della responsabilità civile. Per tale ragione è stabilita la tendenziale compatibilità tra i punitive damages caratteristici dei sistemi di common law e il nostro ordinamento, quando sono tipiche e prevedibili le ipotesi di condanna e vengono fissati limiti all'ammontare del risarcimento. In dottrina si è evidenziato che nella motivazione delle Sezioni Unite si riscontra già una preferenza per un'adozione dei danni punitivi in ipotesi precise e con limiti stabiliti al loro ammontare al fine evitare l'eccessiva discrezionalità delle corti e risultati difformi e arbitrari. Con riguardo alla tipizzazione delle fattispecie, va ricordato come gli ordinamenti che hanno recepito successivamente l'istituto optino in genere per questa soluzione. Ciò pare dovuto a prudenza e alla volontà di evitare esperimenti in ambiti delicati: una graduale introduzione dei danni sovracompensativi permette, infatti, non solo di abituare gli interpreti al loro utilizzo, ma di verificare, in particolare, la loro concreta operatività, correggendone le distorsioni. Sembra perciò preferibile ritenere i danni punitivi un rimedio generale piuttosto che specifico ed eventualmente limitarli con riguardo alle caratteristiche della condotta e all'onere probatorio: la previsione nei soli casi di dolo pare la più corretta. In tale contesto ermeneutico, la Suprema Corte (Cass. n. 19434/2019) ha stabilito che il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (in termini analoghi si sono espresse Cass. n. 11203/2019; Cass. n. 13071/2018). Ciò non di meno, si registrano pronunce di segno contrario che continuano a sostenerne la natura in re ipsa del danno (in questo senso si sono espresse Cass. n. 20545/2018; Cass. n. 21239/2018; Cass. n. 17460/2018; Cass. II, n. 21501/2018; Cass. n. 20708/2019). In materia di danno non patrimoniale è, invece, uniforme la tendenza dei giudici di legittimità ad attestarsi sul convincimento per il quale il danno-conseguenza non può ritenersi coincidente con il danno evento e, pertanto, esige specifica allegazione e dimostrazione (Cass. n. 907/2018; Cass. n. 3767/2018; Cass. n.13992/2018; Cass. n. 11269/2018; Cass. n. 2056/2018; Cass. n. 7594/2018; Cass. n. 11749/2018; Cass. n. 28742/2018; Cass. n. 32944/2018). . La liquidazione del dannoIn tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, è stato statuito che, se la liquidazione è effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito (Cass. n. 12284/2016), espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore (Cass. n. 12288/2016). In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass. n. 8766/2018). Tuttavia, la prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi. Se, quindi, il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito, invece, effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio. Di recente si è affermato che iI danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto (Cass. S.U., n. 12565/2018). Al riguardo le Sezioni Unite hanno definito l’ambito di applicabilità dell’istituto della compensatio lucri cum damno nella responsabilità civile, con il dichiarato intento di non proporre una regola generale, ma di fornire principi idonei a valutare caso per caso l’esistenza dei presupposti fondamentali (un collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria «nel senso che entrambe siano volte a rimuovere il pregiudizio derivante dall'illecito)»; - la previsione da parte del Legislatore di un meccanismo di surroga/rivalsa di cui l’Impresa assicuratrice/l’Ente beneficia per il solo fatto del pagamento del danno cagionato dal terzo responsabile) per l’applicazione della compensatio nel singolo caso. Il giudice della nomofilachia ha fissato i seguenti principi: (a) alla vittima d'un fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione; (b) nella stima di questo danno occorre tenere conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi causato del fatto illecito, ed abbia per risultato diretto o mediato quello di attenuare il pregiudizio causato dall'illecito; (c) per stabilire se il vantaggio sia stato causato dal fatto illecito deve applicarsi la stessa regola di causalità utilizzata per stabilire se il danno sia conseguenza dell'illecito (Cass., S.U. n. 12564/2018; Cass., S.U., n. 12565/2018; Cass., S.U., n. 12566/2018; Cass., S.U. 12567/2018). In tale direzione, la Corte di Cassazione ha dato risposta al quesito se, al momento di procedere al risarcimento di un danno provocato da un fatto illecito, si debba procedere sempre ad una riduzione dell’ammontare del danno civilistico, detraendo tutti quei benefici economici che, successivamente al verificarsi dell’illecito, si sono prodotti per il danneggiato stesso (benefici erogati da soggetti pubblici o privati), oppure se questi benefici possano essere cumulati al risarcimento, soprattutto laddove questi vantaggi derivino da un titolo diverso dal fatto illecito (un contratto, una disposizione normativa, ecc.) e vi siano due soggetti obbligati, appunto sulla base di fonti differenti (Cass., n. 3689/2020). Pertanto, la c.d. compensatio lucri cum damno (la quale non costituisce un istituto a sé, ma una regola empirica di corretta aestimatio del danno) non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento. Sotto altro aspetto, nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice, secondo la giurisprudenza, deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass. n. 10996/2003; Cass. n. 8599/2001; Cass. n. 4733/2001; Cass. n. 4801/1999; Cass. n. 1474/1996). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto (come nel caso di specie) dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass. n. 24070/2017), con la conseguenza che deve ritenersi esclusa la necessità che il giudice proceda a una minuziosa identificazione del modo in cui i parametri e le circostanze utilizzati quali vincoli obiettivi di determinazione dell'entità del risarcimento si siano tradotti nello specifico quantum dei singoli importi individuati. Occorre, dunque, che il giudice provveda all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare, in termini il più possibile equilibrati e realistici, l'effettiva entità del danno. In ogni caso, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l’individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass., n. 14364/2019; Cass., n. 20795/2018). Pertanto, la personalizzazione del danno, impone al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, e ciò in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ed alla stessa età non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass., n. 15084/2019). Ai fini della personalizzazione del danno non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato essendo invece necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile (si pensi, ad es., al caso del danno ad una gamba riportato dal calciatore rispetto allo stesso danno riportato da non calciatore o a quello di chi soffra di una particolare patologia di partenza che comporti una specifica e maggiore difficoltà ad affrontare ulteriori problemi). Ed infatti, come argomentato nell'ordinanza n. 7513/2018 dalla Corte di Cassazione (nella quale è stato formulato un "decalogo" sul danno biologico): dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico-relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione La fattispecie astratta dell'«illecito aquiliano» si compone di tre elementi essenziali, costituiti dalla condotta illecita (colposa o dolosa), dal danno e dal nesso causale tra la prima ed il secondo. Questi sono, dunque, i tre elementi le cui circostanze sono suscettibili di incidere sulla aestimatio del danno; mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito. Il criterio della realtà socioeconomica ove vive il danneggiato — pur condiviso da una decisione di legittimità, che ha ritenuto «non errato» tenerne conto nella liquidazione del danno non patrimoniale da morte del congiunto (Cass. n. 1637/2000) — non appare fondato in diritto. Richiamando i tre elementi essenziali dell'illecito aquiliano — costituiti da condotta illecita colposa o dolosa, danno e nesso di causalità — la pronuncia Cass. n. 7932/2012 ha osservato che sono soltanto questi i fattori suscettibili di incidere sulla determinazione del danno; mentre «il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito, un posterius, come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno». Sulla stessa linea interpretativa, la Corte di Cassazione ha rilevato che la situazione socio-economica del paese di dimora del danneggiato non costituisce elemento dirimente ai fini dell'eventuale riduzione dell'entità del risarcimento, pena l'ingiustificabile discriminazione dei valori della persona (Cass. n. 5829/2019; Cass. n. 3767/2018).
I criteri di liquidazione del danno La dottrina ha enucleato due diversi criteri di liquidazione del danno, il primo dei quali soggettivo o dell'id quod interest e l'altro oggettivo o dell'aestimatio rei (Franzoni, 111 e ss.). Il primo parametro valorizza l'interesse concreto del danneggiato verso il bene leso; il secondo il valore oggettivo del bene stesso. Entrambe le regole di giudizio postulano che il bene o il diritto leso facesse legittimamente parte del patrimonio del danneggiato. Al criterio soggettivo ha prestato adesione la maggior parte degli interpreti, i quali hanno valorizzato il dato testuale della formulazione dell'art. 1223 c.c., a mente del quale il danno patrimoniale consiste nella «perdita subita dal creditore» per affermare che il Legislatore ha inteso privilegiare l'interesse del creditore, piuttosto che il valore oggettivo del bene leso. In quest'ottica è stato sostenuto che il danno patrimoniale è il pregiudizio arrecato a tutte le componenti del patrimonio della vittima tra cui è dato individuare, oltre ai diritti ed ai beni che ne costituiscono oggetto, anche l'interesse del medesimo danneggiato su di essi (Franzoni, 112; Messineo, 631). Secondo tale ricostruzione l'interesse è la relazione che intercorre tra il soggetto che prova un bisogno e l'oggetto idoneo a soddisfarlo (bene), relazione che permette al primo di godere della capacità di soddisfazione del bisogno propria del secondo. Oggetto della tutela giuridica non sono, secondo la teoria in esame, i beni, ovvero gli oggetti idonei a soddisfare bisogni umani, ma, appunto, gli interessi con la conseguenza che solo gli interessi possono formare oggetto del danno in senso giuridico. L'ambito in cui il criterio dell'id quod interest trova applicazione in via esclusiva è quello dei beni produttivi, in cui, oltre alla perdita del valore della cosa in sé va stimato anche il mancato guadagno che da essa si ritraeva. La diminuzione patrimoniale va in questo caso valutata in relazione alle condizioni di impiego del bene da parte del danneggiato o, in altre parole, in relazione alla sua produttività. In tale ipotesi la stima del danno derivante dalla distruzione della res va commisurata allo specifico volume di affari dell'azienda di cui essa faceva parte, senza che possa ricorrersi a valori standard. Il criterio oggettivo è, invece, quello in forza del quale il danno viene stimato in ragione del valore venale del bene danneggiato o perito. Tale metodo è ritenuto valido nelle ipotesi in cui detto bene non sia produttivo, abbia un valore di mercato e sia fungibile (Franzoni, 113), perché in questi casi l'interesse del danneggiato viene a coincidere proprio con il valore di scambio della res (De Cupis, 337). Il criterio oggettivo rappresentato dal valore di scambio del bene perduto non ha, tuttavia, portata assoluta in quanto, per un verso, varia a seconda del luogo in cui il bene si trova, posto che esso va determinato secondo il prezzo di mercato, per altro verso, deve essere, comunque, sempre temperato con l'interesse patrimoniale del danneggiato. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum, per equivalente od in forma specifica, del patrimonio leso (Cass. n. 12284/2016, cit; Cass. n. 1066/1979; Cass. n. 6856/1988; Cass. n. 15726/2010; Cass. n. 2720/2013). Il criterio soggettivo dell'id quod interest e la teoria del danno c.d. patrimoniale. I criteri soggettivo e oggettivo di liquidazione del danno appena delineati si coniugano con le contrapposte accezioni di danno patrimoniale come elaborato dalla differenztheorie e di danno reale di origine romanistica. A differenza di quest'ultima, che intravede il danno nell'alterazione materialistica della realtà di fatto da calcolarsi secondo il rigido criterio dell'aestimatio rei, la teoria differenziale elaborata dal Mommsen propone una nozione di danno consistente nella differenza aritmetica tra il valore del patrimonio del danneggiato anteriormente all'evento di danno e il valore dello stesso dopo il fatto dannoso. Secondo tale impostazione la rimozione del pregiudizio economico subito consiste, dunque, nel ripristino del patrimonio, inteso come complesso di beni e di utilità. Nel sistema del codice civile il fondamento normativo di questa nozione di danno viene comunemente rinvenuto nello stesso art. 1223 c.c., il quale, ponendo l'accento sulla perdita subita dal creditore e sul suo mancato guadagno, sembrerebbe richiamare l'attenzione sul valore che la prestazione riveste per quel particolare soggetto e il riconoscimento del lucro cessante nella determinazione del danno costituisce, secondo la giurisprudenza, una conferma sistematica della natura patrimoniale del danno. La giurisprudenza di legittimità ha fatto propria la nozione di danno patrimoniale appena richiamata, enunciando il principio di diritto secondo il quale la responsabilità risarcitoria per fatto illecito implica l'obbligo di rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato, restituendo al suo patrimonio la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (la Suprema Corte ha espresso il principio con riferimento alla fattispecie relativa all'utilizzazione delle acque, stabilendo che ove l'illecito consista nella perdita di un'utenza di acqua pubblica da destinarsi all'approvvigionamento idrico cittadino, l'ammontare del danno non può essere determinato sulla base della mera individuazione del valore di scambio di detta acqua, occorrendo ricercare le effettive conseguenze che secondo un criterio di causalità regolare tale perdita abbia implicato nella sfera patrimoniale dell'avente diritto (nella specie, con riguardo all'utilizzazione delle acque ed agli utili della relativa gestione) (Cass. n. 3352/1989; Cass. n. 496/1992). Lo spazio e il tempo nella stima del dannoSe si aderisse alla teoria che predilige il criterio oggettivo di liquidazione del danno il luogo in cui esso viene causato non dovrebbe assumere rilevanza, posto che ai fini dell'aestimatio dovrebbe utilizzarsi il valore medio di mercato del bene pregiudicato. Il luogo in cui si è verificato il danno assume, invece, importanza per la teoria che partendo dalla nozione di danno inteso come mutamento peggiorativo della relazione di interesse tra il danneggiato e il bene, propone un criterio soggettivo di liquidazione del danno. In quest'ottica il luogo rilevante ai fini della stima del danno non è necessariamente quello in cui si è verificato il sinistro, ma dipende dall'interesse del leso e, pertanto, ben può coincidere con quello in cui il bene danneggiato doveva essere riparato o venduto (Franzoni, 131). Particolare incidenza nell'aestimatio del danno assume, invece, l'elemento temporale e segnatamente l'individuazione del momento rilevante per la determinazione del quantum debeatur. La questione involge, da un lato, i criteri di liquidazione del danno, e dall'altro il tema delle obbligazioni di valore — ossia delle obbligazioni in relazione alle quali l'oggetto diretto e originario della prestazione consiste in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, e si contrappongono a quelle di valuta, aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro – entro le quali va pacificamente ricondotta l'obbligazione risarcitoria. La dottrina più risalente, non riconoscendo la categoria dei debiti di valore, affermava che la determinazione del danno dovesse essere compiuta al momento dell'evento, momento in cui si convertiva in debito di valuta (Chironi, 584). Secondo altra tesi la liquidazione del danno va distinta in due fasi, rappresentate dalla valutazione e dalla liquidazione in senso proprio, e la valutazione deve essere effettuata con i dati di estimo attualizzati al momento del verificarsi dell'evento di danno mentre la liquidazione va condotta alla stregua dei valori correnti al momento della sentenza, mentre nell'azione di risarcimento del danno da risoluzione essa va compiuta secondo i valori correnti al momento della domanda (Luminoso, 1069 e ss.). L'opinione prevalente afferma che il momento tanto per la stima, quanto per la liquidazione del danno va individuato con quello della sentenza o dell'accordo conciliativo (Franzoni, 134) perché tale collocazione temporale è coerente con la funzione dell'obbligazione risarcitoria, intesa ad eliminare tutti gli effetti negativi prodottisi nel patrimonio della vittima. Difatti nell'illecito aquiliano il danno si produce al momento del fatto e nello stesso momento sorge il diritto al ristoro dei pregiudizi subiti i quali con il trascorrere del tempo possono aggravarsi, quanto meno sub specie di perdita del potere di acquisto della moneta dovuta all'inflazione. È proprio al fine di garantire un ristoro pecuniario effettivamente commisurato al valore dei beni perduti che l'obbligazione risarcitoria è pacificamente annoverata tra i debiti di valore i quali sono per definizione sensibili al mutamento del potere di acquisto della moneta (Franzoni, 135). La rivalutazione monetaria è l'operazione matematica attraverso la quale una somma di denaro viene incrementata in misura corrispondente alla diminuzione del potere di acquisto della stessa somma a causa dell'inflazione (Uccella, 68). Nei debiti di valore la rivalutazione costituisce elemento strutturale in quanto la moneta viene in rilievo in un momento successivo al prodursi del danno e come surrogato del bene perduto (Franzoni, 136). La collocazione della stima del danno nel momento della sentenza risponde all'esigenza di considerare in essa l'intero pregiudizio occorso alla vittima, ivi compreso quello verificatosi nel lasso temporale intercorso tra il fatto e la pronuncia risarcitoria. Vengono, infatti, in rilievo sopravvenienze come la variazione del valore di scambio della res o del costo dei materiali e della manodopera necessari per la sua riparazione. Altro è, invero, stimare il danno al momento del fatto e rivalutare il relativo importo al momento della sentenza, altro è stimare il danno al momento della sentenza. In tale seconda ipotesi, che costituisce quella più coerente con la funzione e con la struttura dell'obbligazione risarcitoria, non si pone neanche un'esigenza di rivalutare il quantum debeatur. Tale soluzione interpretativa vale tanto per il danno contrattuale, quanto per quello extracontrattuale, tanto per il danno patrimoniale, quanto per quello non patrimoniale (Franzoni, 138). Con riferimento alla rilevanza del luogo ai fini della liquidazione del danno, la più recente giurisprudenza di legittimità, superando un precedente orientamento (espresso da Cass. n. 1637/2000), ha affermato che la realtà socioeconomica nella quale vive il soggetto danneggiato da un fatto illecito ed in cui la somma da liquidare è presumibilmente destinata ad essere spesa è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano, atteso che si tratta di un elemento estraneo all'ambito dell'illecito e che — ove venisse considerato — determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento ed una lesione del principio di integralità del risarcimento (Cass. n. 7932/2012; Cass. n. 24201/2014; Cass. n. 12221/2015). Quanto al tempo della liquidazione in giurisprudenza costituisce ius receptum il principio secondo il quale è al momento della sentenza che il debito risarcitorio si converte in debito di valuta e fino a quel momento la rivalutazione monetaria viene riconosciuta senza che sia necessaria una specifica domanda. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il giudice può, infatti, determinare la misura della rivalutazione senza necessità che sia data prova della svalutazione monetaria e del suo ammontare e senza bisogno di indicare gli elementi sui quali la determinazione è fondata, giacché essi costituiscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, con la conseguenza che la sua decisione sul punto, fondandosi sul prudente apprezzamento del dato di fatto costituito dalla perdita di valore della moneta nel periodo considerato, può essere sottoposta a critica solo attraverso la deduzione del vizio di difetto di motivazione su punto decisivo, allegando, cioè, che essa si è discostata, in modo logicamente non giustificabile, dalla diversa reale misura della svalutazione, quale poteva desumersi dalle fonti di rilevazione indicate dalla parte (Cass. n. 2409/1989; Cass. n. 2351/1988; Cass. n. 6892/1987). Con riferimento al giudizio di appello la Suprema Corte ha stabilito che l'obbligazione conseguente all'insorgenza dell'obbligo di risarcimento del danno derivante da fatto illecito ha natura di debito di valore e, pertanto, l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario va riconosciuto fino al momento della decisione e, quindi, anche con riferimento al periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, dovendo, in mancanza di tale istanza, essere disposto anche d'ufficio, salva un'espressa manifestazione di volontà contraria del danneggiato (Cass. n. 18092/2005). Tale principio è coerente con il dictum secondo cui «nelle obbligazioni di valore, come quella risarcitoria, il danaro non costituisce oggetto dell'obbligazione di dare, ma solo il metro di commisurazione del valore che occorre corrispondere al creditore perché questi sia reintegrato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. In tali obbligazioni la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora indotto dalla svalutazione monetaria rispetto a quello già coperto dagli interessi legali come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224 comma 2, c.c., ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali anche in difetto di esplicita richiesta di rivalutazione tenendo comunque conto della svalutazione monetaria intervenuta tra la data del fatto e quella della liquidazione se il danno era determinabile in una somma di denaro in relazione all'epoca in cui era stato prodotto. Ulteriore corollario è che, valendo la rivalutazione a realizzare il «petitum» originario, per i debiti di valore essa può essere effettuata d'ufficio anche in appello, salvo che il danneggiato non abbia manifestato un'espressa ed inequivoca volontà contraria» (Cass. n. 14743/2000; Cass. n. 14651/2002). Gli interessi compensativiGli interessi compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno derivante dal non aver potuto fruire del risarcimento del danno sin dal momento dell'insorgenza del relativo credito. Il diritto ad ottenere la corresponsione di tali interessi sorge nel caso in cui, in conseguenza del ritardato pagamento dei debiti di valore, venga a sussistere una differenza monetaria tra il risarcimento attualizzato e il danno realmente patito dato dalla somma del danno emergente con il lucro cessante. Il ritardo nella percezione della somma di denaro va inteso in senso oggettivo, in quanto ciò che rileva è non avere a disposizione la somma di denaro al momento della nascita del credito, senza poter muovere alcun rimprovero al debitore. Una parte della dottrina ritiene che gli interessi compensativi, avendo ad origine la disponibilità di una somma di denaro da parte del debitore, rientrano nella previsione di cui all'art. 1282 c.c., essendo identica la ratio che accomuna le due tipologie di interessi ossia quella di remunerazione del godimento da parte di altri del capitale oggetto della obbligazione. Altri riconducono gli interessi compensativi entro la categoria di quelli moratori sul presupposto che il diritto a tali interessi troverebbe fondamento nell'art. 1219 comma 2 n. 1 c.c (Bianca, Dell'inadempimento, 340). In quest'ottica la responsabilità da ritardo viene posta a carico del debitore-danneggiante poiché, trattandosi di fatto illecito, questi è in mora dal momento del verificarsi del fatto illecito, momento dal quale sorge il dovere di restituire e di riparare (Ascarelli, 566 ss.). Altri ancora, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, individuano la disciplina di riferimento nelle norme sul risarcimento e in particolare negli artt. 1223 e 2056 c.c., da cui discende il diritto del creditore – danneggiato al ristoro del danno subito per il fatto che solo con ritardo può godere della somma destinata a rappresentare l'equivalente pecuniario del bene perduto (Nicolo', 48). Alla base di tale ricostruzione risiede l'assunto per il quale il risarcimento del danno mira a ristabilire a favore del danneggiato la situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato senza l'illecito e senza che fosse decorso del tempo prima della liquidazione dell'equivalente pecuniario. Di conseguenza il danneggiato ha diritto alla reintegrazione nello status quo ante come se il risarcimento fosse stato erogato nello stesso momento dell'illecito. Anche la rivalutazione monetaria assolve alla funzione di elidere il pregiudizio cagionato dal ritardo nella liquidazione, ma essa può non essere esaustiva, nel senso che può non reintegrare completamente il danneggiato della perdita subita posto che con l'attualizzazione viene rivalutato il solo danno emergente, mentre rimane non ristorato il lucro cessante derivante dal non aver potuto disporre della somma di denaro contestualmente all'insorgenza del diritto al risarcimento del danno. Gli interessi compensativi mirano, appunto, a risarcire tale pregiudizio. Più precisamente essi assolvono ad una funzione remunerativa, consistendo in un compenso dovuto in cambio del vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore. Un'applicazione positiva di tale principio si rinviene nell'art. 1499 c.c. In materia di interessi compensativi costituisce un caposaldo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995, con la quale è stata ammessa la compatibilità tra rivalutazione monetaria del debito di valore e il pagamento degli interessi compensativi in quanto le due forme di ristoro rispondono a diverse voci dello stesso danno entrambe risarcibili, ossia al danno emergente e al lucro cessante. La sentenza ha, inoltre, risolto un contrasto interpretativo in ordine al calcolo degli interessi in questione, dopo aver chiarito la distinzione tra taxatio ed aestimatio, ritenendo di dover propendere a favore della tesi che considera quale base di calcolo il valore del bene al momento dell'illecito rivalutato anno per anno, in quanto solo in questo modo può addivenirsi al pieno ristoro del pregiudizio subito, evitando, al contempo, l'ingiustificato arricchimento (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 12288/2016). Con riguardo alla necessità che il danno subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato formi oggetto di espressa domanda e sia puntualmente allegato e provato dall'attore, anche attraverso presunzioni semplici, si sono registrati in giurisprudenza orientamenti contrastanti. Secondo un primo orientamento l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi compensativi, la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. n. 22607/2016). In alcune pronunce è stato, infatti, evidenziato che il danno da lucro cessante concretantesi nell'accrescimento patrimoniale in concreto pregiudicato o impedito dall'illecito altrui, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità, e non di mera possibilità, il danneggiato avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato compiuto ai suoi danni e non deve essere perciò riconosciuto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte. L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige, insomma, la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. n. 11353/2010; Cass. n. 4052/2009; Cass. n. 3268/2008; Cass. n. 22347/2007; Cass. n. 20591/2004; Cass. n. 20591/2004; Cass. n. 12452/2003; Cass. n. 3173/2016; Cass. n. 18564/2018; Cass. n. 7267/2018). Secondo altro orientamento la generica domanda di risarcimento del danno causato da illecito aquiliano deve ritenersi comprensiva sia del valore equivalente del bene perduto, sia del danno causato dalla mancata disponibilità del bene perduto o del suo equivalente monetario, per il periodo di tempo che va dalla data dell'illecito alla data della sentenza; questa seconda componente del danno aquiliano (lucro cessante) può, quindi, essere liquidata d'ufficio dal giudice, anche in assenza di una domanda ad hoc (Cass. n. 13666/2003; Cass. n. 4028/2017). Altro più recente indirizzo precisa che poiché la liquidazione del danno essere effettuata in valori monetari attuali, non è necessaria l'espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta, atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito (Cass. n. 12140/2016). Con riferimento al computo di acconti versati dal danneggiante anteriormente o nel corso del giudizio, la Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito che qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi — finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento — sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. n. 6347/2014; Cass. n. 24539/2016; Cass. n. 25817/2017). La liquidazione del danno futuroPer poter definire il danno presente e il danno futuro occorre porsi nel momento della decisione giudiziale e verificare se il danno si è già prodotto (danno presente) o se non esiste ancora, nel senso che deve ancora prodursi, ma ha già esternato elementi dai quali si può ragionevolmente prevedere che si produrrà (danno futuro). Il concetto di danno presente non è, infatti, sinonimo di danno emergente, né il concetto di danno futuro coincide con quello di lucro cessante. Entrambe le voci di danno possono essere presenti e future. Il danno emergente si distingue dal lucro cessante perché il primo consiste nella sottrazione, distruzione o riduzione di beni o di utilità già esistenti nel patrimonio del danneggiato. Il lucro cessante consiste nel mancato ottenimento, da parte del danneggiato, di utilità che certamente avrebbe conseguito in assenza dell'evento dannoso. Il lucro cessante non è, dunque, un danno futuro anche se il guadagno perduto dal danneggiato era atteso per un momento successivo rispetto al verificarsi dell'evento dannoso. Il danno emergente non è, invece, un danno passato, in quanto esso può prodursi anche nel futuro (si pensi alle spese mediche future in caso di necessità di sostituzione di protesi nel tempo). Ciò che vale a distinguere il danno emergente dal lucro cessante sotto il profilo temporale è che nel primo il ben colpito è già esistente, mentre nel secondo deve ancora venire ad esistenza. Il danno presente e quello futuro si distinguono, invece, per il momento in cui si verificano, individuato non con riferimento alla condotta illecita, ma con riferimento alla liquidazione. È presente, cioè, il danno già verificatosi al momento della aestimatio ; è futuro il danno non ancora verificatosi in tale momento. Tale distinzione assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno posto che il riconoscimento del danno da ritardo riguarda i soli danni passati (siano essi danno emergente o lucro cessante), e non i danni futuri, mentre la liquidazione di un danno che si produrrà in futuro (sia esso danno emergente o lucro cessante) deve scontare l'applicazione di un coefficiente di capitalizzazione anticipata. Al contrario, la liquidazione di un danno passato deve essere, di norma, attualizzata con un coefficiente di rivalutazione. Perché il danno futuro possa essere risarcito deve essere per lo meno probabile, nel senso che deve potersi prevedere alla stregua di una valutazione di regolarità e normalità. Con riferimento al danno futuro, la giurisprudenza di legittimità, premessa la necessità della dimostrazione, da parte del danneggiato, non solo della potenziale lesività del fatto altrui, ma anche che tale fatto è stato causa di un danno concreto, reputa indispensabile, ai fini della risarcibilità del danno futuro, un elevato grado di probabilità ossia che esso possa verificarsi in base ad un criterio di regolarità (id quod plerumque accidit). Sulla scorta di tale assunto, evidenzia che per ottenere il riconoscimento del diritto risarcitorio corrispondente al lucro cessante futuro, non è sufficiente la prova dei postumi permanenti derivati dalle lesioni subite dal danneggiato, ma occorre che egli provi che dalle stesse è derivata la riduzione della capacità lavorativa specifica, non originandosi dall'invalidità personale permanente automaticamente la presunzione di danno da lucro cessante futuro (Cass. n. 15676/2005; Cass. n. 14517/2015; Cass. n. 4673/2016). Il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto (Cass. 10072/2010). La Suprema Corte ha, altresì, chiarito i tratti distintivi della figura del danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica per tutta la vita. Esso non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va determinato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (Cass. n. 7774/2016). La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che quando la liquidazione di un danno permanente avvenga a distanza di tempo dal momento in cui è insorto, la stima deve avvenire sommando e rivalutando, avuto riguardo al momento della liquidazione, le spese già sostenute e capitalizzando, al momento delle liquidazione, le spese che si dovranno ragionevolmente sostenere in futuro. Quando, invece, si prescelga la liquidazione in forma di rendita ai sensi dell'art. 2057 c.c., si può tanto sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. «montante di anticipazione»; quanto moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima rivalutato all'epoca della liquidazione per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione, numero coincidente con il coefficiente di capitalizzazione (Cass. n. 7774/2016, cit.). Con riferimento al danno patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, la Corte di cassazione (Cass. n. 10321/2018) ha chiarito che il pregiudizio patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima; ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi. Con specifico riferimento alla prova del danno patrimoniale futuro, i giudici di legittimità hanno precisato che tale pregiudizio, ove consegua alla lesione della salute, è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. La pronuncia ha, altresì, rimarcato la distinzione, ferma nella precedente giurisprudenza di legittimità, tra il danno reddituale e il pregiudizio da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa e si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (Cass. n. 12572/2018; Cass. n. 15737/2018; Cass. n. 11750/2018). La liquidazione del danno in forma di rendita e la capitalizzazioneLa liquidazione del danno avviene di norma attraverso il riconoscimento di una somma di danaro corrispondente al valore monetario della perdita subita dal leso, ma lo stesso codice civile prevede la possibilità che il risarcimento avvenga in forma di rendita. A mente dell'art. 2057 c.c. «Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele». In presenza di un danno permanente alla persona, la scelta circa la modalità di liquidazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale, anche in assenza di richiesta di parte, può disporre l'istituzione della rendita vitalizia tenendo conto delle condizioni delle parti e dalla natura del danno. Quanto al primo presupposto, la dottrina ha individuato le ipotesi in cui si rende opportuna la liquidazione in forma di rendita nella situazione in cui il danneggiato sia incapace, descolarizzato, socialmente disadattato o prodigo, ovvero le sue aspettative di vita siano inferiori alla media. Il ricorso alla rendita è, d'altro canto, ritenuto opportuno nel caso in cui il danneggiante presenti solidità patrimoniale, mentre, nel caso contrario, è preferibile la soluzione in capitale, per evitare il rischio dell'inadempimento (Mazzanti). Il secondo profilo che il giudice deve valutare è la natura del danno. Deve, infatti, trattarsi di un danno grave e, pertanto, meglio riparabile con soluzione periodica. Per contro i danni alla persona di entità lieve sono più adeguatamente liquidati attraverso il capitale posto che rispetto ad essi la rendita offrirebbe al danneggiato un importo periodico troppo modesto per arrecare un ristoro adeguato. D'altro canto lo stesso d.lgs. n. 38/2000 in materia di infortuni sul lavoro prevede distinti strumenti riparatori secondo che si configuri un'ipotesi di danno all'integrità psico-fisica di lieve o di grave entità. In particolare è previsto che l'Inail è tenuto a corrispondere al lavoratore un indennizzo in capitale per le menomazioni comprese tra il 6 e il 15% e la rendita nel caso di inabilità permanente, riscontrabile nelle menomazioni comprese tra il 16 ed il 100%. Trattandosi di obbligazione periodica, la rendita è soggetta a svalutazione nel tempo, se non viene aggiornata. Il problema è risolto considerando che con la sentenza il giudice può disporre l'aggiornamento sulla base di indici idonei, come l'indice Foi elaborato dall'Istat (Mazzanti). La capitalizzazione è l'operazione matematica consistente nel trasformare il valore di una rendita in un valore capitale. Essa si effettua moltiplicando l'importo annuale della rendita per un coefficiente di capitalizzazione che di norma viene individuato in quello previsto per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, di cui alla tabella allegata al r.d. n. 1403/1922, che ha approvato le tariffe della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Rossetti, 833 e ss.). La giurisprudenza di legittimità ha confermato che la liquidazione mediante rendita prevista dall'art. 2057 c.c. consente al giudice di valutare, anche d'ufficio (Cass. n. 2918/1983), la particolare condizione della parte danneggiata e la natura del danno (Cass. n. 24451/2005). Con riguardo all'esigenza di rivalutazione nella rendita la Suprema Corte ha stabilito che ove il giudice utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di personalizzare il criterio adottato al caso concreto, deve attualizzare lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Cass. n. 15738/2010). La Corte di Cassazione ha sempre ritenuto legittimo l'impiego dei coefficienti di cui alle tabelle di cui al r.d. 1403/22 per liquidare il danno da incapacità di guadagno (Cass. n. 6873/2000; Cass. n. 11376/2002), pur lasciando al giudice la facoltà di modificare equitativamente, in più o in meno, i risultati del calcolo di capitalizzazione, al fine di personalizzare il risarcimento (Cass. civ., n. 9170/1994; Cass. n. 6941/1993). I giudici di legittimità, hanno, tuttavia, evidenziato la necessità, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, che tale pregiudizio venga liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass. n. 10499/2017). Con specifico riferimento alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa e di guadagno, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9048/2018) , ha affermato che tale pregiudizio deve essere liquidato sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione, nonché attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione. Se il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al predetto coefficiente di capitalizzazione. Qualora la liquidazione avvenga prima del raggiungimento dell'età lavorativa, la capitalizzazione deve essere operata in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro oppure in base ad un coefficiente corrispondente all'età del danneggiato al tempo della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione. Risarcimento e rimborso delle spese sostenute per eliminare o contenere il dannoTra i danni risarcibili vanno annoverate le spese sostenute per eliminare, contenere ed evitare il danno (Quadri, 12 e ss.) A lungo è prevalso in dottrina l'orientamento che qualificava le spese in termini di debiti di valuta soggetti al principio nominalistico ex art. 1277 c.c. Tale impostazione è stata, tuttavia, definitivamente superata in ragione della considerazione per cui detti esborsi non possono che considerarsi quali perdite patrimoniali confluenti nel danno risarcibile (Bianca, 322; Franzoni, 144). La spesa sostenuta per riparare il danno rappresenta in via mediata il danno stesso. In dottrina si è posto anche il problema della decorrenza della rivalutazione degli importi versati dal danneggiato per riparare il danno. Secondo una prima tesi essa decorre dalla data dell'illecito in quanto la perdita patrimoniale comincia già con l'evento dannoso, anche se l'esborso venga sostenuto successivamente (Musolino, 490 e ss.). Secondo altra tesi, cui accede la più recente giurisprudenza di legittimità, il danno si verifica solo al momento dell'esborso, dal quale deve dunque calcolarsi la rivalutazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità la spesa sostenuta per rimuovere e riparare un veicolo danneggiato da un sinistro stradale costituisce un debito di valore, con la conseguenza che occorre provvedere ad adeguare tale importo, mediante la rivalutazione delle somme pagate dalla vittima, con decorrenza non dalla data del sinistro, ma da quella in cui il danneggiato ha sostenuto la relativa spesa e sino alla data della decisione (Cass. n. 2211/2012). La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che, premesso che il risarcimento del danno non può mai produrre un arricchimento del danneggiato rispetto alla situazione patrimoniale preesistente al fatto illecito, se il proprietario di un bene danneggiato dal fatto illecito altrui provveda a ripararlo prima di avere incassato il risarcimento, egli non potrà pretendere la rifusione dell'intera somma spesa per la riparazione, ove questa sia stata eccessiva in riferimento alle caratteristiche del bene danneggiato, ovvero se, per effetto della riparazione, il bene danneggiato abbia acquistato maggior pregio (Cass. n. 8992/2012). Condizione indefettibile perché le spese sostenute in conseguenza dell'illecito possano essere rimborsate è la tempestiva e puntuale allegazione e dimostrazione dell'effettiva sopportazione dell'esborso (Cass. n. 5504/2003) e della sua dipendenza causale dall'illecito. Le spese sostenute in conseguenza di un evento dannoso generato da un fatto illecito integrano una forma di danno patrimoniale e, segnatamente, di danno emergente. Ne deriva che, ove si tratti di spese mediche, il ristoro di tale pregiudizio non costituisce un corollario del risarcimento del danno da lesione dell'integrità psicofisica, da cui si distingue ontologicamente, ma postula la dimostrazione di un concreto decremento del patrimonio del danneggiato (Cass. n. 5504/2003; Cass. n. 13358/1999). La Cassazione ha chiarito che il giudice, in presenza di sinistri che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, può liquidare il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ( Cass. n. 8442/2019 ). La liquidazione equitativa del dannoUn altro importante criterio attinente al momento della liquidazione del danno, e non a quello della sua delimitazione, è l'equità (Breccia, 653). Difatti, a mente dell'art. 1226 c.c., se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Tale disposizione costituisce una deroga al principio generale dell'onere della prova in forza del quale grava sull'attore danneggiato l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del proprio credito risarcitorio, tra cui l'entità del pregiudizio subito. Il ricorso alla liquidazione equitativa è, tuttavia, condizionato all'impossibilità o alla difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare. L'equità non può, infatti, sopperire al mancato accertamento della responsabilità e del danno nella sua esistenza. Deve, invece, sussistere la certezza sulla sussistenza del danno e l'incertezza sulla sua estensione determinata da lacune istruttorie non colmabili in alcun altro modo (Breccia, 653; Bianca, 188). La valutazione equitativa non può, in ogni caso, sopperire al mancato assolvimento, da parte del danneggiato che abbia la possibilità di provare l'entità del danno, all'onere probatorio sullo stesso incombente (Bianca, 188). La valutazione equitativa del danno costituisce, invero, un criterio di liquidazione sussidiario e non alternativo rispetto all'applicazione delle regole giuridiche sulla liquidazione (Breccia, 653). L'equità è qui impiegata nel senso di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno, quale giudizio tra le probabilità positive e negative del danno effettivo (Bianca, 187). Diversa è, dunque, l'accezione dell'equità cui fa riferimento l'art. 1226 c.c. rispetto a quella di cui all'art. 114 c.p.c., costituente un criterio di giudizio – c.d. equità sostitutiva — o a quella integrativa del contratto di cui all'art. 1349 c.c., quale regola di giusto contemperamento dei diversi interessi delle parti in relazione allo scopo e alla natura dell'affare (Bianca, 187). Secondo la giurisprudenza di legittimità il potere equitativo del giudice ex art. 1226 c.c., non essendo riconducibile nell'ambito della decisione della causa secondo equità contemplata dall'art. 114 c.p.c., non è condizionato alla richiesta delle parti, essendo, invece, compreso nei poteri generali attribuiti al giudiceexart. 115 c.p.c. (Cass. n. 25943/2007; Cass. n. 17492/2007; Cass. n. 13288/2007). La giurisprudenza è, inoltre, costante, nel ritenere che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata — per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. n. 127/2016; Cass. n. 20889/2016; Cass. n. 4534/2017). Ne consegue che in tanto il giudice può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento. Nel caso di danno patrimoniale consistito nella perduta disponibilità di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa in tanto è ammissibile, in quanto sia certo, per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato, che sia stato sostenuto un esborso per procacciarsi utilità sostitutive di quella perduta (Cass. n. 25912/2013). Il potere equitativo del giudice non può, invece, essere esercitato quando l'impossibilità o difficoltà venga esclusa dallo stesso danneggiato, il quale chieda l'ammissione di prove aventi ad oggetto la precisa determinazione del danno (Cass. n. 3327/2002). La liquidazione equitativa del danno è, pertanto, rimessa al prudente apprezzamento equitativo del giudice di merito solo quando la determinazione dell'ammontare del danno sia impossibile ovvero sia particolarmente difficoltosa (Cass. n. 9339/2019). Essa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, della cui dimostrazione è onerato il danneggiato e, in secondo luogo, l'accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass., n. 4534/2017; Cass. n. 5613/2018). L'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà (Cass. n. 24070/2017; Cass. n. 2327/2018; Cass. n. 16908/2018). La valutazione equitativa è consentita, in generale, ogniqualvolta il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, mancando un rigido parametro obiettivo nell'ordinamento positivo, sicché tale ampia previsione comprende anche i casi nei quali l'impossibilità della prova attenga soltanto ad alcune componenti del danno complessivo (Cass. n. 9039/1994). Con riferimento alla liquidazione del danno biologico, la Suprema Corte ha stabilito che quando manchino criteri fissati dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, uniformità assicurata dal ricorso ai criteri di liquidazione predisposti dal Tribunale di Milano, cui va riconosciuta, in applicazione dell'art. 3 Cost., la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. n. 12408/2011; Cass. n. 28290/2011). Sulla scorta di tale principio la stessa giurisprudenza ha chiarito che in tema di applicazione delle c.d. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l'organo deliberante abbia l'obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, la cui modifica non integra uno jus superveniens, né in via diretta né in quanto e possano assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona (Cass. n. 9367/2016). La liquidazione del danno patrimoniale. Perdita e deterioramento del bene. Le riparazioni.Nella prospettiva della tesi della funzione ripristinatoria della responsabilità civile, il risarcimento del danno assolve alla funzione di ricostruire un quid distrutto o diminuito. Esso deve porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto illecito. In caso di perdita di un bene il danneggiato ha, in primo luogo, diritto al controvalore monetario che lo stesso aveva al momento del fatto illecito. A tal fine deve essere allegata e provata l'esistenza, la tipologia, l'età, le condizioni di manutenzione in cui si trovava la cosa prima della sua distruzione, soppressione o dispersione. Sulla scorta di tali elementi di prova, il controvalore monetario viene normalmente determinato attraverso l'ausilio di un tecnico che, sulla base delle concrete caratteristiche del bene, ne calcoli il valore di scambio secondo i prezzi medi correnti sul mercato al momento del fatto. Ove si tratti di un bene produttivo, il danneggiato ha, altresì, diritto al risarcimento del danno da lucro cessante coincidente con i frutti naturali o civili che avrebbe potuto ritrarre dal bene al netto delle spese. Diverso è il criterio di liquidazione del danno in caso di deterioramento di un bene materiale. In questo caso il leso ha la possibilità di chiedere tanto il controvalore monetario della perdita di valore del bene, quanto la dazione di una cosa dello stesso genere di quella deteriorata, quanto l'equivalente pecuniario necessario alla riparazione del bene (c.d. riparazione pecuniaria in forma specifica). Tale ultima possibilità è ammessa dalla dottrina prevalente nel caso in cui il ripristino del bene possa essere realizzato attraverso una prestazione di facere infungibile (Realmonte, 103; D'adda, 125; per ulteriori riferimenti, Raspagni, in Danno e resp., 2014, 12, 1135). Un'altra parte della dottrina nega la ricostruzione suddetta criticando l'assunto per il quale nella fattispecie in esame sia la destinazione economica della spesa affrontata a determinare la forma del risarcimento (Franzoni, 274). Secondo tale tesi in questo modo si aprirebbe la strada ad un'ingiustificata equiparazione tra risarcimento in natura e risarcimento per equivalente (Castronovo, 835 e ss.). Si consente che il danneggiante eroghi direttamente la somma necessaria per la riparazione per conseguire più rapidamente quello che sarebbe il risultato dell'esecuzione forzata in caso di inadempimento dell'obbligazione risarcitoria. Ci si è chiesti se la quantificazione della riparazione pecuniaria in forma specifica non debba eccedere il limite del ristoro del danno per equivalente. Secondo una parte della dottrina detto limite non sussiste in quanto il risarcimento in forma specifica postula un criterio di quantificazione del danno per equivalente alternativo rispetto a quello che si regge sulla logica del risarcimento per equivalente (D'adda, 198, Cian, 758 e ss.) determinato dal fatto che diversi sono gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del quantum dovuto a titolo di risarcimento per equivalente o di reintegrazione in natura. Nel primo caso ci si avvale delle voci di calcolo cui rinvia l'art. 2056 c.c.; nel secondo il parametro è costituito dai costi di ripristino. Alla stregua di tale impostazione, a fronte del medesimo fatto dannoso, potrebbero configurarsi due diversi risarcimenti in denaro diversi solo nel quantum. Tale differenza si giustifica per il fatto che il danno cui si pone rimedio con il risarcimento in forma specifica è diverso dal danno risarcibile per equivalente. Nel primo caso assume rilevanza un danno materiale reale calcolabile sulla base del criterio dell'aestimatio rei; nel secondo viene in rilievo il danno patrimoniale quantificabile con il criterio del quod interest (Salvi, 35; D'adda, 199). Un'altra parte della dottrina ha criticato tale impostazione assumendo che anche il risarcimento in forma specifica risponde ai principi generali della responsabilità civile, tra cui quello, costituente un corollario della sua funzione riparatoria, desumibile dagli artt. 1223 e 2056 c.c. secondo il quale il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere il pregiudizio realmente subito dal danneggiato. In quest'ottica la misura del risarcimento va determinata obiettivamente attraverso una stima del valore d'uso e del corrispondente valore di scambio del bene danneggiato. Né il risarcimento per equivalente, né il risarcimento in natura possono superare tale limite obiettivo (Barcellona, in Mazzamuto, 623 e ss.). D'altro canto nella stessa Relazione al codice (n. 802) viene evidenziata l'equiparazione, dal punto di vista funzionale, del risarcimento in forma specifica e del risarcimento per equivalente, essendo il primo definito come “reintegrazione in forma specifica della situazione patrimoniale anteriore” avente, tuttavia, un “volgimento funzionale (...) negli stessi termini di quello per equivalente, ambedue avendo riferimento alla situazione patrimoniale da costituire e, dunque, secondo misure che non possono risultare diverse nel loro significato patrimoniale”. La questione dell'ammissibilità della riparazione pecuniaria in forma specifica è frequentemente sottoposta all'attenzione della giurisprudenza, con riferimento alla questione delle c.d. riparazioni antieconomiche. Secondo un primo orientamento sarebbe il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 2058 c.c. a suggerire la soluzione negativa: il rimborso delle spese per le riparazioni non sono dovute ove queste siano superiori al valore del bene in quanto eccessivamente onerose. La Suprema Corte ha, in particolare, stabilito che la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058 c. 2 c.c. di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. n. 2402/1998; Cass. n. 21012/2010; Cass. n. 24718/2013; Cass. n. 11662/2014; Cass. n. 27546/2017). Secondo altra parte della giurisprudenza l'eccessiva onerosità di cui al secondo comma non può essere determinata alla luce del valore economico del bene danneggiato (Trib. Cremona, 21 maggio 2001; Trib. Forlì, 24 maggio 1985; App. Genova, 6 marzo 1985). Tale orientamento non condivide l'assunto per il quale alla base della tesi che considera il valore economico del bene anteriore al sinistro come limite alla riparazione pecuniaria vi è l'opzione per la tecnica risarcitoria dell'aestimatio rei, la quale non è coerente con la nozione di danno delineata dall'art. 1223 c.c., ispirata al criterio del quod interest, consistente tanto nella perdita subita, quanto nel mancato guadagno. La tesi che privilegia l'aestimatio rei postula una nozione di patrimonio statica, in cui l'unico parametro per la liquidazione del danno è il valore monetario di scambio della res e, quindi, non considera l'interesse giuridicamente rilevante del danneggiato alla disponibilità di un bene che, ancorché caratterizzato da modesto valore di scambio, sia pienamente funzionante ed abbia per questo una notevole utilità per il proprietario. La completa restitutio in integrum del patrimonio del danneggiato non può, invece, non tener conto dell'utilità che in concreto il bene arrecava al danneggiato (in tal senso Cass. n. 15726/2010; Cass. n. 9740/2010. Per un'ampia rassegna della giurisprudenza anche di merito, v. Raspagni, in Danno e resp., 2014, 12, 1135). La liquidazione del danno da mancato godimento del bene. Secondo la nozione generalmente accolta in dottrina il diritto soggettivo è una situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta ad un soggetto a diretta tutela di un suo interesse giuridicamente rilevante. Nel diritto soggettivo si distingue un momento funzionale, costituito dall'interesse protetto dall'ordinamento, ed un momento contenutistico che si esprime in una serie di prerogative che, attraverso la volontà del titolare, consentono il soddisfacimento di detto interesse. L'essenza del diritto soggettivo si concretizza, dunque, nell'attività potenziale, nell'agere licere che, sotto il profilo contenutistico, si traduce in facultas agendi per la realizzazione dell'interesse (Natoli, 44). Il contenuto del diritto va distinto rispetto al profilo funzionale, costituito dall'interesse. L'interesse integra, invero, il fondamento genetico, l'elemento-base nel procedimento di qualificazione normativa delle situazioni giuridiche soggettive e, in particolare, di quelle di vantaggio. Nella norma giuridica si distinguono, infatti, due parti: una ipotetica che prevede l'instaurarsi di certe condizioni (situazione di fatto) da cui sorge oggettivamente una situazione di interesse; l'altra dispositiva tendente a ricollegare alla situazione di fatto una determinata situazione conseguenza predisposta dalla legge in funzione di realizzazione di tale interesse (Bigliazzi Geri, Busnelli, Breccia, Natoli, 271, 282 e ss.) Il contenuto deve essere distinto anche dall'oggetto del diritto, il quale coincide con la cosa su cui il potere è esercitato, ossia con l'entità materiale o ideale in relazione alla quale il diritto è costituito (Bianca, Diritto civile, VI, 21). Nei diritti reali e nei diritti su beni immateriali l'oggetto è il bene su cui cade il diritto, mentre nei diritti della personalità il bene è costituito dal singolo valore personale di volta in volta tutelato (salute, nome, riservatezza, onore, ecc.). Il contenuto del diritto soggettivo consiste, in primo luogo, in una serie di facoltà (Carnevali, in Dig. civ., 172), situazioni dinamiche non dotate, rispetto al diritto soggettivo, di propria autonomia, ma esprimenti lo stesso diritto nel suo potenziale farsi (Bigliazzi Geri, Busnelli, Breccia, Natoli, 292). Esse vengono definite da una parte della dottrina (Carnevali, in Dig. civ., 172) come specifici poteri giuridici spettanti al soggetto in ordine a determinate attività di fatto o comportamenti. Altra opinione (Cassarino, 46) vi intravede, invece, le innumerevoli possibilità di fatto che rientrano nel diritto soggettivo quali semplici manifestazioni o pertinenze di esso, prive di giuridica rilevanza (Criscuoli, in Enc. forense, 167), atteso che l'esercizio di esse non produce alcun effetto giuridico. Secondo la prima delle tesi richiamate, le facoltà concorrono, invero, a formare il contenuto dei diritti soggettivi, così che la loro tutela si identifica con la tutela del diritto cui ineriscono e il loro esercizio costituisce esercizio del diritto. Di conseguenza l'impedimento di tale esercizio integra violazione del diritto e suscita i rimedi previsti a tutela dello stesso. È stato anche affermato (Anastasi, in Enc. dir., XVI, 1967) che la facoltà, in quanto espressione di tutela dell'interesse individuale in seno al diritto soggettivo (o alla situazione soggettiva in genere), si pone non solo come astratta possibilità di tenere determinati comportamenti attivi e concreti, ma come certezza di conseguire risultati giuridicamente rilevanti e di realizzare valori giuridici. Delineato nei termini che precedono il contenuto del diritto soggettivo, la nozione di danno-conseguenza come delineatasi anche grazie all'apporto della giurisprudenza di legittimità nell'ultimo decennio, non coincide con la lesione dell'interesse, né del bene sottesi alla situazione giuridica soggettiva violata, ma con la perdita o con la riduzione delle facoltà, intese nel loro aspetto concreto e dinamico di comportamenti acquisitivi di utilità, in cui detta situazione soggettiva si sostanzia. Nei diritti assoluti di natura reale le facoltà di cui si compone il contenuto del diritto si esteriorizzano in una serie di comportamenti, giuridici e materiali, che si configurano come altrettante fattispecie acquisitive delle utilità riferibili al bene che, unitariamente considerate, costituiscono il godimento del bene stesso. In questo caso il danno risarcibile non coincide con la lesione del diritto di proprietà in sé e, tanto meno, con l'interesse inteso come tensione verso il bene materiale o immateriale, con esso tutelato, ma con le conseguenze, di natura patrimoniale, prodotte nella sfera giuridica del proprietario dalla perdita, dalla temporanea sottrazione o dalla riduzione qualitativa o quantitativa del bene che ne forma oggetto. Ne consegue che anche in caso di temporanea sottrazione del godimento di un bene, il proprietario è onerato della prova, che può essere offerta anche a mezzo di presunzioni, del concreto pregiudizio subito, e, quindi, dell'allegazione dello specifico impiego del bene stesso, impedito dalla indebita sottrazione della sua disponibilità (in tal senso Papagni, in Giustizia civile.com, 26 febbraio 2016). In giurisprudenza si registrano due opposti orientamenti. Per il primo, per lungo tempo prevalente, in caso di occupazione illegittima di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, ricollegandosi alla semplice perdita della disponibilità del bene ed alla conseguente impossibilità di conseguire l'utilità — anche solo potenziale — ricavabile dallo stesso in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. In tal caso la determinazione del quantum debeatur ben può essere effettuata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo, costituito dal valore locativo del bene (Cass. n. 13630/2001; Cass. n. 1294/2003; Cass. n. 3251/2008; Cass. n. 3223/2011; Cass. n. 9137/2013; Cass. n. 16670/2016). Detto parametro è, per l'indirizzo in esame, solo orientativo, ben potendo il danno essere liquidato dal giudice in via equitativa e sulla base di nozioni rientranti nella comune esperienza (Cass. n. 4953/1979; Cass. n. 10433/1994). Secondo un altro orientamento il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è, viceversa, un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. n. 378/2015; Cass. n. 15111/2013). Più precisamente il danno patrimoniale subito dal titolare del bene — della cui prova egli è sempre onerato — dipende dall'atteggiarsi del suo godimento su di esso nel momento in cui si verifica l'occupazione, giacché solo se esista un godimento diretto o indiretto si concretizza un danno emergente da rapportare alle utilità che egli avrebbe potuto ottenere dal bene se non occupato, mentre, in caso contrario, sarà al più ipotizzabile un lucro cessante, da identificare nell'impossibilità di realizzare la modalità di godimento diretto che era stata programmata prima dell'occupazione, ovvero una modalità di godimento indiretto che si sia presentata medio tempore e resa, del pari, impossibile dall'occupazione (Cass. n. 15757/2015; Cass. n. 13071/2018; Cass. n. 31233/2018;Cass. n. 11203/2019). Alla stregua di tale ultima impostazione, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del bene può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cass. n. 25898/2016; Cass. n. 20708/2019). Per calcolare il mancato reddito ritraibile dal bene occorre guardare all'effettivo andamento del mercato immobiliare, verificando così il concreto valore del bene per ciascuno degli anni compresi nell'intervallo di tempo al quale si riferisce la domanda di risarcimento. La Corte di Cassazione riconosce, tuttavia, la possibilità di ricorrere al parametro del valore locativo del bene incrementato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nei casi in cui la sottrazione delle disponibilità del bene intervenga per un breve periodo (Cass. n. 12406/2007). Secondo altro indirizzo giurisprudenziale non è corretto quantificare il danno rivalutando il valore locativo sulla base dell'indice ISTAT, bensì occorre guardare all'andamento del mercato immobiliare (Cass. n. 4769/1991; Cass. n. 11769/1992; Cass. n. 2296/1996; Cass. n. 1245/2001; Cass. n. 17487/2006). Il danno da “fermo tecnico”. Il danno da fermo tecnico è quel pregiudizio, connesso al danneggiamento di un veicolo, consistente nella mancata possibilità di disporre del mezzo durante il periodo di tempo necessario per la sua riparazione (Russo, in Danno e resp., 2016, 11, 1123 e ss.; Cavallaro, Il danno da “fermo tecnico”: fondamento e limiti della sua risarcibilità, in Riv. dir. civ., 2002, II, 80; Scotti, 122). Tale periodo corrisponde a quello strettamente necessario a riparare il mezzo considerati i tempi di lavorazione di un'autofficina organizzata (Argine, in Resp. civ. prev., 2012, 127; Pogliani, 460). Il fermo tecnico va tenuto distinto dal c.d. fermo effettivo, indicando quest'ultimo l'intero periodo di tempo in cui il veicolo giace nell'impossibilità di circolare. La distinzione assume rilevanza in quanto è ormai pacifico che, ai fini della stima del danno, siano imputabili al danneggiante solo ed esclusivamente i periodi strettamente necessari per provvedere alla riparazione del mezzo, mentre non è risarcibile, proprio in virtù del principio ex art. 1227 c.c., che impone al danneggiato il dovere di cercare nei limiti dell'ordinaria diligenza di evitare le conseguenze lesive dell'evento, il danno da fermo effettivo, coincidente con i pregiudizi conseguiti alla concreta inutilizzabilità del bene ove il danneggiato non si sia attivato, nei limiti dell'ordinaria diligenza, per la relativa riparazione. Sulla questione della prova del danno da fermo tecnico si registra nella giurisprudenza di legittimità un contrasto che vede contrapposti due orientamenti. Secondo l'impostazione più risalente, il danno da fermo tecnico può essere liquidato anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato. Tale orientamento si fonda sull'assunto secondo cui il proprietario di un veicolo a motore, durante il tempo delle riparazioni, sopporta necessariamente una perdita economica coincidente con la tassa di circolazione; il premio di assicurazione; il deprezzamento del veicolo (Cass. n. 13215/2015; Cass. n. 22687/2013; Cass. n. 9626/2013; Cass. n. 6907/2012; Cass. n. 23916/2006). Secondo altro orientamento, il danno da fermo tecnico non è un danno in re ipsa e non può trarsi dal solo fatto che il veicolo non ha potuto circolare per un certo periodo di tempo perché in riparazione. Esso può essere risarcito soltanto se viene offerta la prova non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo (Cass. n. 970/1996; Cass. n. 12820/1999; Cass. n. 15089/2015; Cass. n. 20620/2015). Tale ultimo indirizzo si pone in linea con il nuovo trend giurisprudenziale, inaugurato dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008, per il quale nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (Cass. n. 24474/2014; Cass. n. 18812/2014; Cass. n. 23194/2013; Cass. n. 21865/2013). Il danno in senso giuridico non può, infatti, dirsi esistente solo perché vi sia stata la lesione di un diritto. La lesione del diritto (c.d. danno evento) costituisce il presupposto del danno conseguenza e non può coincidere con esso. Difatti il danno può ritenersi sussistente solo se dalla lesione del diritto sia, altresì, derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale. Secondo l'orientamento di legittimità da ultimo menzionato è, inoltre, erroneo l'assunto per il quale, una volta dimostrato che il veicolo sia stato inutilizzabile per un certo numero di giorni, il danno può essere per ciò liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c.. La liquidazione equitativa è, infatti, consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, mentre non può essere applicata quando il danno sia incerto nella sua stessa esistenza. La sosta forzosa del veicolo non comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la c.d. tassa di circolazione già prevista dal d.p.r. 5 febbraio 1953 n. 39, è stata trasformata in tassa sulla proprietà dall'art. 5, comma 29, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53). La norma appena ricordata stabilisce che la tassa è dovuta per il solo fatto dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione. Non è, quindi, corretto, secondo la Suprema Corte, sostenere che la tassa sia stata pagata invano nel caso di sosta forzosa del veicolo, perché il fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria è la proprietà del veicolo, non la sua circolazione. È parimenti erronea l'affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo inutilmente pagato. Ciò in qaunto il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione e, dunque, il premio non è inutilmente pagato. In secondo luogo durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all'assicuratore la sospensione dell'efficacia della polizza, sicché, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perché dovuto a negligenza del danneggiato (art. 1227 c.c.). Parimenti non corretta è, per l'orientamento giurisprudenziale in esame, l'affermazione secondo la quale il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa a causa del deprezzamento del veicolo, posto che esso è causato dalla necessità della riparazione, non dalla durata di questa e, comunque, non è una conseguenza necessaria del fermo tecnico, ma un danno eventuale e da accertare caso per caso. L'indisponibilità del veicolo durante il tempo delle riparazioni non costituisce un danno patrimoniale a prescindere dall'uso a cui esso era destinato. Sulla scorta di tali assunti, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato; la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” (Cass. civ., n. 20620/2015, cit.; Cass. n. 22201/2017). La liquidazione del danno alla persona. Il danno biologico.La definizione di danno biologico offerta dalla dottrina (Bianca, Diritto civile, V, 194 e ss.; Rossetti, 149 e ss.; Rossetti, Cannavò, Mancini, Mastroroberto, 3 ss.) è quella di temporanea o definitiva compromissione dell'integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico legale, da cui sia derivato un peggioramento della salute del danneggiato intesa quale complessivo stato di benessere e di efficienza psicofisica godute prima dell'illecito. La sola lesione del diritto alla salute, pur costituendone un presupposto indefettibile, non è sufficiente ai fini del risarcimento, essendo necessario che dalla stessa siano scaturite, in forza di un processo causale giuridicamente e medicolegalmente dimostrabile, delle conseguenze peggiorative. In particolare, perché possa ritenersi sussistente un danno risarcibile è necessario accertare: a) se vi sia stata una lesione dell'integrità psicofisica e, cioè, un'alterazione anatomica permanente che residua al quadro lesivo iniziale; b) se da tale lesione sia derivata una disfunzione e, cioè, una disabilità; c) se tale disfunzione abbia determinato un peggioramento delle funzioni vitali del leso, lavorative ed extralavorative (Rossetti, 262 e ss.). Tale peggioramento consiste in una deminutio e, più precisamente, nell'alterazione della qualità della vita del danneggiato causata dalla compromissione dello stato di salute goduto prima del verificarsi del danno, la quale deve essere oggetto di valutazione distinta ed autonoma rispetto alle eventuali ripercussioni negative sul patrimonio. Il danneggiato, dopo il fatto lesivo, non può più continuare ad essere, apparire, comportarsi, vivere, come era, appariva, si comportava e viveva prima del prodursi del danno (Alpa, Bessone, Zeno Zencovich, I fatti illeciti, 427). Se, dunque, la lesione non ha avuto alcuna ripercussione sull'esistenza della vittima, alcun ristoro può esserle accordato (ad esempio una lesione oculare occorsa ad una persona già affetta da cecità, ovvero la frattura di un arto in un soggetto paralizzato o in stato di coma, pur incidendo sulla sua complessiva integrità psicofisica, non è suscettibile di ristoro posto che a tali lesioni non corrisponde alcuna deminutio, nel senso giuridico di perdita di manifestazioni esistenziali, posto che la vita del danneggiato non subisce alcuna modificazione peggiorativa). In definitiva non è il bene-interesse salute in sé che può essere risarcito nel caso di lesione ingiusta (danno-evento), ma le sole conseguenze pregiudizievoli che a tale lesioni siano causalmente riconducibili (danno-conseguenza). Tale nozione di danno all'integrità psicofisica, attualmente condivisa in dottrina e in giurisprudenza, è coerente con quella generale di danno quale perdita, totale o parziale, di valori personali o patrimoniali. Occorre, tuttavia, dare atto che secondo l'indirizzo interpretativo più risalente della giurisprudenza di legittimità il danno biologico coincideva con la compromissione dell'integrità psicofisica in sé a prescindere dalle concrete ripercussioni sulla vita del danneggiato, delle quali poteva, comunque, tenersi conto in sede di liquidazione del danno al fine di variare il quantum risarcitorio. Tale impostazione distingueva tra danno biologico “statico” coincidente con la lesione alla salute in sé, e danno biologico “dinamico” rappresentato dalle conseguenze pregiudizievoli della lesione. Il primo tipo di danno era considerato in re ipsa, nel senso che non richiedeva altra prova che quella dell'esistenza della lesione; il secondo andava, invece, dimostrato sia pure facendo largo uso della prova presuntiva. La perdita delle potenzialità psicofisiche proprie della vittima, ossia della possibilità di godere della vita in senso pieno mediante la completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale in cui si sostanzia il danno da lesione all'integrità psicofisica dovrebbe formare l'oggetto della valutazione del medico legale, il quale nella stima dell'entità dei postumi dovrebbe ponderare tutte le ricadute negative ordinariamente provocate dalla patologia sull'esistenza dell'individuo. Come evidenziato da una parte della dottrina (Navarretta, 96), il nucleo del danno biologico definito statico non è affatto statico perché considera, in un'ottica che è già dinamica, le ricadute esistenziali della patologia ispirandosi al principio di uguaglianza formale e considerando l'incidenza della disfunzione a prescindere dalla peculiare e specifica condizione della vittima. Spetta, invece, all'adattamento equitativo del valore di base del danno biologico operato con la personalizzazione il compito di valorizzare, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, le peculiarità della pregressa esistenza del danneggiato. Contraddice, invece, la nozione di danno in generale e di danno non patrimoniale da pregiudizio all'integrità psicofisica in particolare, costituendo un'indebita duplicazione, il riconoscimento congiunto del risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale, posto che, come detto, la diminuzione derivante dal danno alla salute è essa stessa modificazione peggiorativa dell' agere licere dell'individuo, mentre non è autonomamente risarcibile, per quanto sin qui detto, la lesione al bene salute in sé. Anche nella materia del danno alla persona si registrano diversi orientamenti in ordine alla funzione del risarcimento. Secondo la tesi ripristinatoria il risarcimento del danno ha la finalità di ricostruire un quid distrutto o diminuito così che nella liquidazione deve tenersi conto esclusivamente della perdita subita dal danneggiato. Ancorché la dottrina maggioritaria abbia evidenziato che il risarcimento del danno non patrimoniale, a differenza del danno patrimoniale, non può tendere alla reintegrazione del bene perduto o diminuito, perché questo è di norma insuscettibile di ricostruzione, neanche per equivalente (Mastropaolo, in Enc. giur., X, Roma, 1988), si registra un'isolata opinione secondo la quale il risarcimento non muta funzione a seconda della natura del danno. Anche il risarcimento del danno non patrimoniale tende a collocare il danneggiato nella medesima situazione in cui si trovava prima dell'evento dannoso, con l'unica differenza che poiché in questo caso la ricostruzione in rerum natura del bene perduto è impossibile, la reintegrazione deve avvenire in denaro. La tesi che annette al risarcimento anche una funzione sanzionatoria valorizza nella liquidazione del danno anche l'elemento soggettivo, dovendo il quantum essere commisurato all'intensità della colpa. Secondo tale impostazione, poiché il danno alla persona è insuscettibile di riparazione, il risarcimento non può che avere una funzione afflittiva per il danneggiante e deterrente per il resto dei consociati. Il risarcimento viene, così, equiparato ad una pena privata (Bonilini, 296 e ss.) sul presupposto che al danneggiato è sufficiente provare il danno evento per ottenere il ristoro pecuniario, il quale è determinato in base a criteri standard, che rappresentano una sorta di minimo garantito (Rossetti, 407). Secondo la tesi della funzione satisfattiva nella liquidazione del danno in generale occorre tener conto dell'interesse soggettivo che il danneggiato riponeva nel bene distrutto. Con specifico riferimento al danno non patrimoniale, secondo l'impostazione in esame il risarcimento assolve alla funzione di soddisfare la vittima attraverso utilità alternative a quelle correlate al bene perduto (Salvi, in Enc. del dir., 1099 e ss.). A tale impostazione è stato obiettato che il danno alla salute può nella maggior parte dei casi essere obiettivato e misurato secondo criteri di scientificità. Attraverso i barèmes medico legali e l'elaborazione del sistema tabellare in forza del quale all'unità di misura dell'invalidità è assegnato un valore monetario condiviso, è possibile classificare e personalizzare l'entità del danno e, quindi, di liquidarlo in modo obiettivo riconoscendo al leso un equivalente pecuniario equitativamente scelto (Rossetti, 415). In giurisprudenza è costantemente ribadito il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008, secondo cui la categoria giuridica del danno non patrimoniale ha natura unitaria ed omnicomprensiva e vieta all'interprete di moltiplicare le categorie di pregiudizi risarcibili semplicemente attribuendo loro denominazioni diverse. L'unitarietà della nozione di danno non patrimoniale non comporta, tuttavia, l'esclusione dal risarcimento di pregiudizi effettivi e concretamente sofferti dalla vittima (Cass. n. 16788/2015; Cass. n. 9320/2015). L'unitarietà del danno non patrimoniale è un concetto giuridico posto a presidio del divieto di duplicazioni risarcitorie. Esso prescinde dal fatto che in concreto il danno può assumere una molteplicità di manifestazioni, con la conseguenza che al giudice spetta solo di inquadrare il pregiudizio nel danno patrimoniale o in quello non patrimoniale. Quando, invece, si tratta di stabilire quanto valga economicamente il danno patito dalla vittima, lo stesso giudice deve accertare in concreto cosa e come il danneggiato abbia perduto e per quanto tempo (Cass. n. 16788/2015, cit.). Sulla scorta di tali premesse, la giurisprudenza di legittimità enuclea la distinzione tra la compromissione permanente dell'integrità psicofisica ed il periodo di malattia che eventualmente la precede, evidenziando come tali danni costituiscono pregiudizi non patrimoniali in diritto, ma in fatto presentino delle diversità. Presupposto comune tanto del danno biologico permanente, quanto di quello temporaneo, è la lesione dell'integrità psicofisica. La lesione dell'integrità psicofisica è un'alterazione morfologica o funzionale dei tessuti, di un organo o delle cellule, causata da un fatto illecito, la cui azione vulnerante è superiore alla resistenza dell'organismo. Da una lesione dell'integrità psicofisica normalmente consegue un periodo di malattia. La malattia è un fenomeno anormale o patologico che altera l'integrità anatomica degli organi o ne fa deviare il funzionamento in senso dannoso. La malattia è un fenomeno necessariamente transeunte, al cui esaurimento possono darsi tre possibilità con effetti giuridicamente diversi: a) la vittima può guarire recuperando integralmente lo stato di salute antecedente all'illecito (guarigione senza postumi); b) la vittima può guarire senza, però, recuperare integralmente lo stato di salute antecedente (guarigione con postumi); c) la vittima non guarisce, poiché la malattia causata dalla lesione ne provoca la morte. Sia il periodo di malattia, sia la guarigione con postumi permanenti, costituiscono un danno biologico. Il primo è un danno perché, imponendo alla vittima una totale o parziale inattività, la costringe temporaneamente ad un modus vivendi diverso da quello usuale. Il secondo è un danno perché, in ragione dell'efficacia invalidante dei postumi, riduce proporzionalmente la possibilità del leso di attendere alle proprie ordinarie attività (Cass. n. 16788/2015; Cass. n. 26897/2014). Lo statuto del danno non patrimoniale delineato dalle sentenze delle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 26972/2008; Cass. S.U., n. 26973/2008; Cass. S.U., n. 26974/2008 e Cass. S.U.,n. 26975/2008) ha subito alcune modifiche. Nel corso degli anni si è, infatti, delineato un orientamento (Cass. n. 18641/2011; Cass. n. 21917/2014; Cass. n. 23147/2013; Cass. n. 16041/2013; Cass. n. 20292/2012; Cass. n. 11851/2015; Cass. n. 7766/2016; Cass. n. 26805/2017) basato su un approccio ermeneutico non del tutto coincidente con quello adottato dalle pronunce nomofilattiche del 2008, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con la conseguenza che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. Secondo la più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la reale essenza del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente tutelati è duplice e si manifesta tanto come sofferenza interiore, quanto come modificazione peggiorativa della vita quotidiana, così dando luogo a danni diversi e, quindi, autonomamente risarcibili, ove allegati e provati. In quest'ottica il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (C. cost. n. 235/2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Cass. n. 901/2018; si vedano anche Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 27482/2018). Non costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. n. 4878/2019). I criteri di liquidazione del danno biologico. I criteri legali. Nella disciplina dell'aestimatio del danno biologico è possibile distinguere tra criteri legali e criteri giurisprudenziali di liquidazione. Solo in relazione a due fattispecie è possibile contare su parametri fissati direttamente dalla legge, ossia con riferimento ai danni causati da infortuni sul lavoro (art. 13 d.lgs. n. 38/2000) e ai danni causati da sinistri stradali da cui derivino postumi pari o inferiori al 9% (art. 139 d.lgs. n. 209/2005). Non ha avuto, invece, ancora attuazione la disposizione di cui all'art. 138 d.lgs. 209/2005 relativa alle lesioni causate da sinistri da cui siano derivati postumi in percentuale superiore al 9%, che impone l'adozione di una tabella legislativa. Nel caso di danno c.d. micropermanente l'art. 139 prevede un criterio di liquidazione “a punto” in base al quale il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente per una somma di denaro che costituisce il valore monetario del singolo punto di invalidità, moltiplicando il risultato di tale operazione per un coefficiente proporzionale al grado di invalidità permanente così che il risarcimento si accresca in modo più che proporzionale rispetto al grado di invalidità permanente, riducendo il prodotto così ottenuto in funzione dell'età del danneggiato (risultato che si ottiene moltiplicando il prodotto delle operazioni precedenti per un demoltiplicatore (cioè una riduzione percentuale proporzionale all'età della vittima pari allo 0,5% per ogni anno di età del danneggiato a partire dall'undicesimo) (Rossetti, 430). Il valore del punto è stato fissato dalla legge e viene annualmente aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in misura pari alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT (art. 139 comma 5 d.lgs. n. 209/2005). Secondo una parte della dottrina, considerata la previsione di legge il giudice non può provvedere autonomamente all'aggiornamento, neanche nell'ipotesi in cui il ministro non provveda all'emanazione del decreto ministeriale (Rossetti, 431). In materia di infortuni sul lavoro il d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 all'art. 13 ha previsto l'inclusione nella copertura assicurativa INAIL del danno biologico, i relativi criteri di liquidazione, nuovi criteri di liquidazione del danno da riduzione o perdita della capacità di produrre reddito, una disciplina organica per la valutazione delle sopravvenienze, una disciplina espressa per il caso di morte dell'infortunato. La principale novità della richiamata disciplina è che l'INAIL indennizza il danno biologico con forme e modalità diverse e in particolare: 1) nel caso di danni alla salute con esiti solo temporanei o con esiti permanenti da 0 a 5% il danno patito dal lavoratore non viene indennizzato; 2) nel caso di danni con esiti permanenti dal 6 al 15% il danno biologico viene indennizzato con sistema a punto in forma di capitale; 3) in caso di danni con esiti pari o superiori al 16% il danno biologico viene indennizzato in forma di rendita la quale viene maggiorata in misura proporzionale alla retribuzione della vittima, sicché essa costituisce un indennizzo ibrido che ristora sia il danno biologico che il danno patrimoniale che in caso di postumi in percentuale superiore al 15% è presunto dalla legge. Ai fini dell'attuazione di tale sistema regolamentare con d.m. del 12 luglio 2000 sono state approvate quattro tabelle che prevedono rispettivamente il valore monetario del punto di invalidità in base al quale è possibile liquidare il danno biologico in forma capitale; il valore monetario delle rendite in base al quale liquidare il danno biologico in forma capitale; i coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato per liquidare il danno da ridotta capacità a produrre reddito; i gradi di invalidità corrispondenti a ciascuna menomazione. Le tabelle delle c.d. micropermanenti non riconoscono alcun valore al danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima, profilo che, tuttavia, si identifica in una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.S.U. n. 26972/2008). Sull'interpretazione dell'art. 139 cod. ass. è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale nella sentenza Corte cost. n. 235/2014 ha affermato che “(...) È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza Cass.S.U. n. 26972/2008, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” — e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato — «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale”. Di conseguenza, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. n. 339/2016). Sotto il profilo dell'accertamento e della prova del danno cd. micropermanente , ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, la verifica della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, ma l'esame clinico strumentale non rappresenta l'unico mezzo utilizzabile, salvo che ciò si correli alla natura della patologia ( Cass. n. 11218/2019; Cass.10816/2019; Cass. n. 1272/2018 ). Con riguardo ai rapporti tra l'indennizzo INAIL e il risarcimento del danno, poiché l'indennizzo erogato dall'INAIL per l'inabilità permanente si fonda su parametri che sono inferiori rispetto a quelli utilizzati in ambito civilistico, e poiché il lavoratore danneggiato ha diritto all'integrale risarcimento del danno, in giurisprudenza si è consolidato l'orientamento secondo il quale, dal momento che la tutela assicurativa indennitaria non mira all'integrale ristoro del danno patito dal lavoratore, ma assolve ad una funzione di natura previdenziale, l'infortunato ha diritto di agire nei confronti del danneggiante chiedendo il risarcimento integrale di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali e, quindi, del danno da compromissione dell'integrità psicofisica permanente e da inabilità temporanea c.d. differenziale. L'entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000 ha, infatti, integralmente modificato il quadro di riferimento giurisprudenziale attinente la liquidazione del danno biologico nell'ipotesi di infortunio sul lavoro. L'art. 13 del predetto decreto legislativo riconduce, infatti, il danno biologico alla copertura assicurativa obbligatoria, prevedendo un'articolata serie di criteri di computo per la sua determinazione e liquidazione. Ma la prospettiva applicativa della norma in esame non è quella di definire in via generale e omnicomprensiva tutti gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di determinarli agli specifici e limitati fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Ciò appare ancor più vero se si tiene conto del fatto che le erogazioni di somme effettuate dall'INAIL sono qualificabili alla stregua di un mero indennizzo, cioè di un istituto che, a differenza del risarcimento, non appare necessariamente riconducibile ad un fatto illecito (contrattuale o aquiliano). Anche ex parte creditoris il diritto all'indennizzo erogato dall'INAIL si struttura in modo diverso dal risarcimento del danno. Mentre, infatti, il diritto alla rendita erogata dall'istituto si estingue con la morte dello stesso beneficiario, il diritto al risarcimento entra a far parte del patrimonio ereditario del danneggiato. Sussistono, inoltre, sostanziali divergenze di riferimento a norme primarie tra l'indennizzo erogato ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico: mentre quest'ultimo ha trovato ab origine il proprio riconoscimento nell'articolo 32 Cost. ed è tuttora finalizzato a risarcire il danno nell'esatta misura in cui si è verificato, l'indennizzo INAIL ha dato applicazione all'art 38 Cost. e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore infortunato. L'evidente diversità strutturale e funzionale sussistente tra l'erogazione effettuata ex art. 13 d.lgs.n. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico, consente di escludere, quindi, che le somme versate dall'INAIL a tale titolo possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato, laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione portino a ritenere sussistente un danno (c.d. differenziale) ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall'istituto. Ai fini della determinazione del danno differenziale la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo il quale il relativo calcolo deve avvenire sottraendo dal credito risarcitorio l'importo dell'indennizzo versato alla vittima dall'INAIL, quando l'uno e l'altro abbiano ad oggetto il ristoro del medesimo pregiudizio (ex multis, Cass. n. 13222/2015; Cass. n. 22862/2016). La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo-base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso) (Cass. n. 9112/2019). Le tabelle per la liquidazione del danno biologico. In assenza di criteri di liquidazione dettati dalla legge – che, come si è visto, operano solo in relazione alle specifiche fattispecie esaminate, non avendo ancor trovato attuazione l'art. 138 del d.lgs. n. 209/2005 che rinvia ad un decreto del Presidente della Repubblica per la predisposizione di una specifica tabella unica nazionale delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso — il danno biologico non può che essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Nell'ambito delle possibili modalità di applicazione dell'equità nella liquidazione del danno non patrimoniale si distingue tra un criterio equitativo puro, che si caratterizza per la mancata individuazione di criteri di determinazione del danno uniformi, ma l'aestimatio avviene tenendo conto esclusivamente delle particolarità del caso concreto senza ricorrere a complessi calcoli, e un criterio tabellare. Il primo di tali metodi non può garantire l'uniformità di trattamento e può condurre a statuizioni del tutto empiriche ed immotivate. Il criterio tabellare consiste, invece, nel moltiplicare una somma di denaro, che si assume satisfattiva del danno consistito nella sopportazione per un anno di invalidità permanente per un coefficiente di capitalizzazione ragguagliato all'età del danneggiato e, quindi, proporzionale alla presumibile durata della vita residua del danneggiato stesso. Il prodotto della rendita per il coefficiente dà un capitale che rappresenta l'importo del risarcimento. Si tratta del metodo utilizzato per la prima volta dal Tribunale di Genova nella storica sentenza del 25 maggio 1974, in cui venne “creato” il danno biologico, la cui liquidazione venne basata sul reddito medio nazionale – e successivamente sul triplo della pensione sociale — al quale veniva applicato un coefficiente di capitalizzazione ricavato dalle tavole di mortalità elaborate dell'ISTAT. Tale criterio ebbe una certa diffusione sino agli anni '80 e successivamente fu abbandonato. Altro metodo è quello a punto elastico o “pisano”, elaborato dal Tribunale di Pisa con l'obiettivo di superare i limiti del criterio genovese rappresentati dall'anelasticità e dal necessario fondamento sul reddito. Il metodo in esame si fonda sull'idea per cui, poiché l'invalidità permanente si misura dal punto di vista medico legale in punti percentuali, per liquidare il danno basta individuare un valore monetario che corrisponda ad ogni singolo punto di invalidità: il risarcimento del danno da invalidità permanente sarà dato dal prodotto del valore del punto per il numero di punti, mentre il risarcimento del danno da invalidità temporanea è dato dal prodotto della somma giornaliera equitativamente stabilita per il numero dei giorni di invalidità. Secondo tale impostazione la flessibilità è garantita dalla possibilità di aumentare sino alla metà il valore del punto ovvero il risarcimento giornaliero (si veda la storia sentenza del Trib. di Pisa del 19 maggio 1982). Anche tale metodo di liquidazione del danno è stato abbandonato in ragione della esua eccessiva elasticità (Rossetti, 458 e ss.). Altro criterio di liquidazione è quello del punto variabile o milanese elaborato dal Tribunale di Milano a far data dal 1995. Esso si fonda sull'operazione con la quale si moltiplica il grado di invalidità permanente residuato alle lesioni per una somma di denaro rappresentativa del valore monetario del singolo punto di invalidità e quindi abbattendo il risultato in funzione dell'età della vittima. Il valore monetario del punto di invalidità non è costante, ma varia in funzione del grado di invalidità permanente: più è elevato quest'ultimo, maggiore è il peso pecuniario del punto. Tale meccanismo trova fondamento in un principio della medicina legale per cui la sofferenza della vittima di lesioni personali aumenta in misura geometrica rispetto al crescere del grado di invalidità. Il metodo tabellare adottato dai giudici per la liquidazione del danno biologico costituisce una concretizzazione della valutazione equitativa, per così dire, “controllata”, ossia orientata da criteri di uniformità, ma idonea a valorizzare adeguatamente le peculiarità del caso concreto (Rossetti, 449). Una parte della dottrina vi intravede una sorta di equità collettiva in cui “il sistema giudiziario rinunzia alla propria individualità, appoggiando le sue determinazioni, che rimangono squisitamente equitative, su scelte collettive di tipo preventivo, che comunque non comprimono ma sicuramente riducono il loro potere” (Ponzanelli, 553) . È stato sottolineato da più parti come tale sistema non si ponga in contrasto con il ripudio di qualsiasi automatismo liquidativo del danno non patrimoniale sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella note sentenze dell'11 novembre 2008, né con l'affermazione della necessità di allegazione e di prova specifica di tutte le componenti che possono astrattamente integrarlo, in ossequio ai noti principi di unitarietà tipologica e di non duplicazione delle voci di pregiudizio, ivi compreso quello da sofferenza morale. In presenza di un danno fisico, il danno morale può, infatti, essere separatamente valorizzato, senza essere assorbito dal biologico, purché adeguatamente descritto, dimostrato. In difetto di tale specifica allegazione e prova, la sofferenza morale cagionata dalla specifica gravità della lesione fisica resta ricompresa all'interno del danno biologico, potendo esser valorizzata sia in ambito medico legale (graduando adeguatamente il barème di riferimento), sia sotto il profilo della personalizzazione equitativa del caso concreto (Hazan, 939). Rispondono, secondo la dottrina da ultimo richiamata, a tale esigenza le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali si fondano sulla costruzione di un punto variabile che già sintetizza le componenti dinamico relazionali e sofferenziali che, naturalmente inglobate nella stessa nozione di danno biologico, potrebbero definirsi medie e comuni a tutti i soggetti danneggiati, salvo lasciare aperti ampi spazi entro i quali eventualmente personalizzare la singola liquidazione del caso di specie; e salvo tener distinti — fuori dal sistema tabellare — i casi di estrema ed eccezionale gravità, che sfuggono, per definizione, a qualsiasi tentativo di predeterminazione convenzionale. Le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano nel 2009 (il cui ultimo aggiornamento risale al 2014),, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia Cass.S.U. n. 26792/2008, propongono, infatti, una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale. A far data dal 2011 nella giurisprudenza di legittimità è venuto affermandosi il principio di diritto secondo il quale nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa soltanto perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Secondo tale impostazione garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. —, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. E l'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass. n. 12408/2011; Cass. n. 3505/2016; Cass. n. 9950/2017). Evidenziata la perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100% e rilevato che il legislatore ha, comunque, espresso, quanto meno per le lesioni da sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, la Corte di Cassazione ha, così, ritenuto di fornire ai giudici di merito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona in tutto il territorio nazionale. Ha, quindi, ribadito i principi secondo i quali la liquidazione equitativa del danno può ritenersi sufficientemente motivata quando il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico seguito. L'equità non equivale, tuttavia, ad arbitrio, perché quest'ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Essa è strumento di adattamento al caso concreto della norma giuridica la quale, in quanto astratta, non può mai prevedere tutte le ipotesi concretamente verificabili. Da ciò la tradizionale affermazione secondo la quale l'equità è la regola del caso concreto, individuata non attraverso un'interpretazione o estrapolazione del testo della legge, ma dello spirito di quest'ultima, inteso quale regola di adeguatezza della fattispecie astratta al caso concreto. Dall'esame delle disposizioni codicistiche si desume, altresì, che l'equità assolve anche alla funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale. Alla nozione di equità è, quindi, consustanziale non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione. (Cass. n. 12408/2011). L'equità, in definitiva, non coincide, secondo la Suprema Corte, soltanto con quella di “regola del caso concreto”, ma anche con quella di “parità di trattamento”. L'equità può, dunque, ritenersi correttamente applicata solo se in casi uguali venga realizzata la parità di trattamento. Tale nozione di equità è particolarmente confacente alla materia della liquidazione del danno non patrimoniale, nel quale manca, per la diversità tra l'interesse leso (la salute, l'integrità morale, ecc.) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato. In tal caso solo un'uniformità pecuniaria di base, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del caso concreto, può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento. Sulla scorta di tali premesse, la Corte di Cassazione ha dato atto che, ancorché i criteri adottati dai singoli Tribunali abbiano pari dignità, non è possibile procedere ad una media aritmetica dei correlati valori monetari, così riconoscendo ai valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano una sorta di vocazione nazionale e facendoli assurgere a valore da ritenersi equo e, cioè, in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità (Cass. n. 12408/2011, cit.). La Suprema Corte ha recentemente chiarito che, ove il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l' id quod plerumque accidit . Ne consegue che, nel caso di determinazione del danno a favore del convivente more uxorio del defunto, il giudice non può procedere ad una determinazione del relativo importo in misura inferiore a quella minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, realizzando una discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio, attesa l'espressa completa equiparazione, contenuta in dette tabelle, tra convivenze more uxorio e convivenze matrimoniali (Cass. n. 14746/2019). La personalizzazione. L'equità nella liquidazione del danno alla salute si attua rispettando contemporaneamente l'esigenza di uniformità e di valorizzazione del caso concreto. Tale ultima esigenza viene soddisfatta attraverso la personalizzazione del risarcimento, coincidente con l'adeguamento del parametro standard alle peculiarità della fattispecie concreta. Il parametro standard si basa sul dato puramente biologico della lesione e dei suoi postumi (la disfunzione), mentre la personalizzazione dà rilievo alle conseguenze negative per la vita della vittima causate dai postumi (la menomazione). La personalizzazione, consistente nell'incremento del valore monetario riconoscibile al danneggiato in base al parametro standard, è dovuta nel caso in cui si dimostri che i postumi hanno precluso lo svolgimento di attività peculiari e diverse rispetto al cottidie agere. È stato sottolineato (Rossetti, 478) che la varietà del reale e le innumerevoli manifestazioni delle menomazioni che possono derivare dalla lesione del diritto alla salute rende impossibile predeterminare una regola per la personalizzazione del risarcimento. Va, tuttavia, tenuto presente che il danno alla salute è un danno disfunzionale e consta nella perdita o nella compromissione di attività dell'esistenza individuale del leso e, quindi, è un danno tanto più grave quanto maggiore è il numero e la rilevanza di attività perdute o compromesse. Nell'ambito delle attività in cui si estrinseca la personalità del leso anteriormente al sinistro va distinto tra quelle comuni a tutti gli individui (come camminare, lavarsi, vestirsi, mangiare, leggere il giornale, guardare la televisione, guidare l'automobile) e quelle non ordinarie (praticare uno sport o un hobby, svolgere attività politica o sociale ecc.). Attraverso il parametro fisso si risarcisce la perdita o la compromissione della possibilità di svolgere le attività ordinarie; attraverso la personalizzazione si risarcisce la perdita o la compromissione delle attività extralavorative che eccedono le normali esplicazioni della personalità dell'uomo medio. Nella determinazione dell'incremento giustificato dalla personalizzazione deve tenersi conto esclusivamente delle perdite effettivamente subite, senza, invece, attribuire rilievo a parametri come l'età, il sesso del danneggiato, la durata della malattia e la gravità delle lesioni perché questi sono parametri già considerati nel calcolo del risarcimento standard (ovvero del valore tabellare attribuito ad un determinato grado di invalidità permanente), così che se di tali parametri si tenesse conto nella liquidazione dell'incremento dovuto a titolo di personalizzazione si incorrerebbe in un'indebita duplicazione della medesima posta risarcitoria (Rossetti, 481). Ciò di cui bisogna, invece, tener conto, oltre alle perdite effettive, è la durata e l'intensità del dolore causato dalla lesione, così come dello spavento e dell'angoscia presumibilmente avvertiti dalla vittima a causa della lesione e della conseguente malattia. Questi aspetti del danno biologico, un tempo ricondotti entro la categoria del danno morale c.d. transeunte, devono, però, essere valorizzati nella determinazione del risarcimento solo ove si manifestino con intensità straordinaria. I presupposti fattuali della personalizzazione del risarcimento devono essere allegati e provati dalla parte. A tal fine è inutile dedurre la perdita di attività esistenziali ordinarie, essendo, invece, necessario indicare le specifiche attività eccedenti il cottidie agere alle quali la parte ha dovuto rinunciare. Sarebbe inutilmente formalistico e defatigante pretendere la dimostrazione che il soggetto che abbia riportato una grave lesione ad un arto inferiore non sia più in grado di fare passeggiate, o che chi ha perso le dita di una mano abbia difficoltà ad impugnare oggetti e, quindi, ad attendere anche alle ordinarie attività quotidiane (Mancini) In questi casi, come anche nel caso di perdita di un congiunto, la prova della lesione, dell'integrità biologica o del vincolo parentale, è sufficiente per dimostrare anche i pregiudizi funzionali e relazionali c.d. ordinari da essa derivanti. Esiste, invero, un ragionamento presuntivo in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione. Sovente si ricorre alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, ma il riferimento non è corretto in quanto nel caso in esame ciò che viene in rilievo è il fatto notorio, non le massime di esperienza. I fatti notori sono circostanze concrete non soggette a prova e sono, pertanto, sottratte all'onere di allegazione. Il fatto notorio è, in particolare, un fatto realmente accaduto la cui emergenza processuale è sottratta alla disponibilità delle parti e che nella sua realtà storica non è soggetto ad alcuna valutazione e non implica alcun ragionamento di tipo inferenziale. Il fatto notorio è caratterizzato da obiettività e, di conseguenza, da incontestabilità. Diversa è la massima di esperienza che, invece, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, in quanto è una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche o di mera esperienza, comunemente e pacificamente accettate in un determinato ambiente. Rispetto a queste ultime non si pone un problema di applicazione discrezionale da parte del giudice, atteso che il loro utilizzo nel ragionamento probatorio è doveroso, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione. Il ricorso al ragionamento presuntivo puro e, di conseguenza, l'onere della parte danneggiata di allegare e provare, principalmente attraverso la prova per testi, i fatti secondari sui quali svolgere detto ragionamento probatorio è, invece, necessario quando manca una massima di esperienza che consente di inferire in via deduttiva il danno non patrimoniale dalla lesione; quando, pur sussistendo detta “legge di copertura”, l'offesa al bene interesse della persona sotteso al diritto leso sia di modesta gravità, con la conseguenza che la prova presuntiva assolverà in questo caso ad una funzione integrativa ai fini della quantificazione del risarcimento; quando la particolarità del caso concreto impone di valorizzare fatti attestanti la perdita di attività umane diverse da quelle, comuni ad ogni individuo, di regola derivanti dalla lesione subita dal danneggiato, ovvero un'afflizione morale eccedente l' id quod plerumque accidit (Mancini). La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'” id quod plerumque accidit ”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cass. n. 3505/2016; Cass. n. 9950/2017; per un'esemplificazione dei fatti concreti che giustificano la personalizzazione, Cass. n. 15733/2015). Il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime, infatti, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 23778/2014). Con riferimento all'oggetto dell'allegazione e della prova, la Suprema Corte ha evidenziato che le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 24471/2014). Costituisce ragione giustificativa dell'incremento del risarcimento del danno biologico la lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (Cass. n. 20312/2015). La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice fare emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie emerse, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento. (Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 2788/2019). 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