Codice di Procedura Penale art. 726 sexies - Audizione mediante teleconferenza 1

Giovanni Diotallevi

Audizione mediante teleconferenza1

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.

Inquadramento

 La disciplina introdotta sub art. 726-sexies dal d.lgs. n. 149/2017 regola l'audizione mediante teleconferenza del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna nei casi previsti dagli accordi internazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, ai fatti di rilevanza penale commessi nel corso della teleconferenza e, per quanto compatibili, le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.

Bibliografia

Buzzelli, Le videoconferenze transnazionali, in Proc. pen. giustizia, 2017, 2, 326; Diotallevi, Sub art. 726- sexies, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, 2020, 1076.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario