Codice di Procedura Penale art. 726 sexies - Audizione mediante teleconferenza 1Audizione mediante teleconferenza1 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo. [1] Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera e) del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. InquadramentoLa disciplina introdotta sub art. 726-sexies dal d.lgs. n. 149/2017 regola l'audizione mediante teleconferenza del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna nei casi previsti dagli accordi internazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, ai fatti di rilevanza penale commessi nel corso della teleconferenza e, per quanto compatibili, le ulteriori disposizioni del medesimo articolo. BibliografiaBuzzelli, Le videoconferenze transnazionali, in Proc. pen. giustizia, 2017, 2, 326; Diotallevi, Sub art. 726- sexies, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, 2020, 1076. |