Codice di Procedura Penale art. 722 bis - Riparazione per ingiusta detenzione 1

Giovanni Diotallevi

Riparazione per ingiusta detenzione 1

1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all'articolo 314.

Inquadramento

Il d.lgs. n. 149/2017 ha inserito espressamente nel codice la necessità dell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare rispetto ad un fatto non ricompreso nell’originaria richiesta di estradizione, come condizione preliminare per la predisposizione della richiesta di estradizione suppletiva. Naturalmente devono sussistere i gravi indizi di colpevolezza. L’ordinanza non può essere eseguita se prima non viene concessa la estensione dell’estradizione ed è revocata, anche d’ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero. Una volta che sia stata concessa l’estensione dell’estradizione, su richiesta del pubblico ministero l’ordinanza di custodia cautelare è confermata ai fini dell’esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, vengono ritenute sussistenti le esigenze cautelari a norma degli art. 274 e ss. c.p.p. L’esecuzione dell’ordinanza cautelare è sospesa sino all’eventuale concessione dell’estradizione da parte dello Stato estero.

Bibliografia

De Amicis, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, Milano, 152 e ss; Diotallevi, sub art. 722 bis, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, V, 2020, 1054;

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