Codice di Procedura Penale art. 734 bis - Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero 1

Giovanni Diotallevi

Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero 1

1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l’esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

 

Inquadramento

L'articolo aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. e), d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 affida al Ministro della giustizia la verifica del rispetto delle condizioni eventualmente imposte per l'esecuzione della sentenza dallo Stato estero e della loro compatibilità con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

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