Codice di Procedura Penale art. 742 bis - Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero 1Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero 1 1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento. [1] Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. InquadramentoIl d.lgs. n. 149/2017 ha introdotto, come detto (v. sub art. 742) specifiche disposizioni che hanno modificato l'assetto del Libro XI c.p.p., che disciplina i rapporti giurisdizionali con Autorità straniere. La complessiva disciplina normativa opera soltanto nell'ipotesi in cui non debba essere applicata una diversa regolamentazione sia all'interno dell'attività di assistenza con i Paesi che non facciano parte dell'UE, che ovviamente, tra quelli dell'UE, per cui è espressamente previsto che la cooperazione in ambito euro unitario è disciplinata dalle norme del TUE e del TFUE e dai singoli strumenti adottati in attuazione dei medesimi. Pertanto, solo in mancanza di tali norme, ovvero nell'ipotesi in cui per gli Stati membri residuino margini per l'applicazione di norme più specifiche, verranno applicate le Convenzioni internazionali, le norme di diritto internazionale generale e, le norme del codice di procedura penale. L'articolo valorizza i poteri del Ministro della giustizia, cui vengono delegati poteri di vigilanza sull'osservanza delle condizioni che l'Autorità giudiziaria italiana abbia posto per l'esecuzione all'estero della sentenza italiana di cui è stato chiesto il riconoscimento. ( V. in dottrina Piattoli Girard, 311 e ss.). BibliografiaPiattoli Girard, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, Milano, 2018, 311 e ss. |