La giurisdizione del GA ove si deduca, a fini risarcitori, un cattivo esercizio del potere di autotutela da parte della PA

Redazione Scientifica
02 Novembre 2017

Ove, con riferimento ad un'azione risarcitoria, venga dedotto un cattivo esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione, che abbia comportato la violazione delle norme di correttezza alle quali è tenuta la pubblica...

Ove, con riferimento ad un'azione risarcitoria, venga dedotto un cattivo esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione, che abbia comportato la violazione delle norme di correttezza alle quali è tenuta la pubblica amministrazione, ne consegue che il riferimento alla giurisprudenza relativa al riparto di giurisdizione in materia di contratti pubblici, secondo cui rientrano nella giurisdizione amministrativa tutte le controversie relative alla fase pubblicistica che si chiude con la stipulazione del contratto, e a quella civile quelle relative alla fase esecutiva, deve ritenersi inconferente, perché in tal caso la controversia riguarda il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi prodotto dell'illegittimo esercizio del potere di autotutela che si pone a valle del contratto, ma che si configura come atto autoritativo lesivo di interessi legittimi.

Rientrano, infatti, nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11366/2016; 5446/2012, 7578/2009), ma ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative agli atti autoritativi lesivi di interessi legittimi e le relative controversie risarcitorie.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione sono comprese nella giurisdizione amministrativa anche le liti concernenti il risarcimento del danno da responsabilità dell'amministrazione per il mancato rispetto delle norme di correttezza, regole la cui violazione si concretizza quando siano venuti meno gli atti della fase pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi che avevano ingenerato l'affidamento di buona fede (cfr. Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13454).

Tale principio è stato affermato in relazione ad una fattispecie nella quale il contratto non era stato ancora stipulato ma è da ritenere che esso valga anche ove l'atto autoritativo adottato in violazione delle norme di correttezza sia intervenuto dopo il contratto, in quanto ciò che rileva, ai fini della giurisdizione in materia risarcitoria, è la natura dell'atto produttivo di danno, a prescindere dal momento in cui viene adottato.

Infine, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice, l'esercizio del potere di revoca involge pur sempre il legittimo esercizio, da parte della PA, di poteri autoritativi incidenti sul rapporto contrattuale, e la giurisdizione esclusiva sulle procedure di affidamento non può non riguardare anche gli atti di secondo grado, ossia quelli incidenti su provvedimenti assunti nell'ambito delle suddette procedure (quali, appunto, gli atti di ritiro) e le relative conseguenze (Cass. civ., Sez. Un., 5 maggio 2017, n. 10935).

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