Solo l’avvalimento operativo richiede la specificità dei mezzi e risorse prestate
03 Novembre 2017
La sentenza in rassegna ha chiarito la differente portata del grado di dettaglio dell'oggetto contrattuale a seconda che l'avvalimento intervenga a fini di garanzia o sia di natura operativa.
Avvalimento ai fini di garanzia. In particolare, con riferimento all'avvalimento di garanzia relativo ai requisiti di capacità economica e finanziaria ed in particolare del fatturato globale o specifico, la sentenza ha richiamato l'orientamento che non impone l'indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall'ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, perché l'impegno assunto da quest'ultima riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all'azienda nel suo complesso (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. III, 11 luglio 2017, n. 3422, 17 novembre 2015, n. 5703, 4 novembre 2015, nn. 5038 e 5041, 2 marzo 2015, n. 1020, 6 febbraio 2014, n. 584; IV, 29 febbraio 2016, n. 812; V, 22 dicembre 2016, n. 5423).
Avvalimento di natura operativa. Viceversa, con riferimento all'avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la sentenza ha ribadito l'esigenza che il contratto specifichi, a pena di esclusione del concorrente dalla gara, i mezzi aziendali messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.
Benché la sentenza abbia ad oggetto una procedura regolata dal d.lgs. n. 163 del 2006, l'esigenza di un'adeguata specificazione delle risorse del contratto assume particolare rilievo in vigore del nuovo Codice, il cui art. 89, comma 9, dispone che «il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto»; infatti, un'adeguata verifica in fase esecutiva circa l'effettivo utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento non può prescindere da un elevato grado di dettaglio circa i requisiti che, in fase di gara, l'ausiliaria aveva messo a disposizione consentendo all'ausiliata di prendere parte alla procedura. |