Anomalia dell'offerta in gare aggiudicate al minor prezzo
06 Novembre 2017
In merito alla verifica dell'offerta anomala nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, dopo aver concluso per l'incongruità della stessa, il Rup deve richiedere ulteriori spiegazioni oppure può procedere ad escludere la ditta?
Ai sensi dell'art. 97 c.c.p., nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici forniscono spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti (comma 1). La medesima norma precisa altresì che la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione – sempre per iscritto – delle suddette spiegazioni ed esclude l'offerta «solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti» (comma 5). Tuttavia, il comma 8 dell'art. 97 prevede che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, come nel caso prospettato nel quesito, la stazione appaltante può prevedere nel bando di escludere automaticamente le offerte “anomale”, vale a dire le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97. Il comma 8 precisa altresì che l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. Pertanto, la facoltà di avvalersi dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, è prevista esclusivamente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 c.c.p., quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. In tal caso nella documentazione di gara è opportuno indicare che non si procede all'esclusione automatica, ancorché sia previsto nel bando, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci (come precisato nel comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016).
|