I limiti alla regolarizzazione contributiva dell’operatore economico
08 Novembre 2017
Il caso. La pronuncia trae spunto dalla vicenda di un operatore economico, aggiudicatario di un appalto, colpito da DURC “non regolare” nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto. Ricevuto l'invito alla regolarizzazione dall'INPS, l'aggiudicataria ha provveduto a stipulare un accordo per la rateizzazione del debito con Equitalia, ma si è vista comunque revocare l'aggiudicazione precedentemente disposta in proprio favore. Avverso tale provvedimento e tutti i suoi atti presupposti, la società ha proposto ricorso deducendo la violazione dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.
La regolarizzazione. Il Tar Lecce, investito del gravame, ha respinto il ricorso ritenendo la regolarizzazione postuma inidonea a sorreggere la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto il recepimento dell'istanza di rateizzazione non può spiegare effetti retroattivi. Il Collegio afferma che la società che si sia avvalsa della facoltà di rateizzazione possa dirsi regolare solo allorché l'impegno al pagamento sia stato formalizzato prima della partecipazione alla gara e, dunque, con l'accettazione espressa della rateizzazione da parte degli agenti preposti alla riscossione dei tributi, non essendo altrimenti sufficiente la presentazione della mera istanza da parte dell'operatore economico. In tal senso va letto il dato testuale dell'art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016 che, nel consentire la partecipazione dei soggetti in corso di regolarizzazione, fissa dei precisi limiti temporali all'assunzione dell'impegno a saldare il debito contributivo da parte dell'operatore, da formalizzare in modo vincolante entro e non oltre il momento della partecipazione alla gara.
Concludendo. In ogni caso, afferma il Tar Lecce, la regolarità contributiva deve permanere dal momento della partecipazione alla gara fino alla conclusione della procedura con la stipula del contratto senza soluzione di continuità, come chiarito da molteplici arresti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza del vecchio codice appalti. Nel caso di specie, la perdita del requisito di regolarità contributiva nella fase intercorrente tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto determina il venir meno della continuità nel possesso del requisito e rende legittima la revoca del provvedimento di aggiudicazione disposta. Incidentalmente il Collegio afferma che il carattere della definitività dell'irregolarità contributiva ben può essere desunto dall'istanza di rateizzazione presentata dalla società, con cui la stessa ha dato contezza di voler riconoscere il proprio debito contributivo. Conseguentemente l'operato della stazione appaltante che ha escluso l'aggiudicatario è immune da vizi, atteso che l'irregolarità contributiva in cui è incorso l'operatore è grave, definitivamente accertata e sopravvenuta alla scadenza del termine utile per la regolarizzazione. |