Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 33 - Provvedimenti [del giudice] 1

Roberto Chieppa

Provvedimenti [del giudice] 1

 

1. Il giudice pronuncia:

a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;

b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;

c) decreto nei casi previsti dalla legge.

2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.

3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.

4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

Inquadramento

Il titolo IV è relativo alle pronunce giurisdizionali e contiene – nell'art. 33 — l'elencazione dei tipi di provvedimento del giudice: sentenze, ordinanze e decreti.

Le sentenze e le ordinanze sono definite negli elementi essenziali, mentre i decreti costruiscono la tipologia di provvedimento adottato dal giudice in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Lo stesso art. 33 stabilisce il principio della esecutività delle sentenze di primo grado, che può essere sospesa dal giudice.

Ordinanze e decreti possono esser pronunciati in udienza, altrimenti sono comunicati alle parti a cura della segreteria dell'ufficio giudiziario.

Le tipologie di provvedimenti del giudice

Le sentenze sono le pronunce con cui il giudice definisce in tutto o in parte il giudizio; le ordinanze sono adottate in relazione a misure cautelari, interlocutorie o sulla competenza; i decreti nei casi previsti dalla legge.

L'art. 33 del codice, diversamente dall' art. 131 c.p.c., oltre ad elencare i provvedimenti che il giudice amministrativo – in composizione monocratica o collegiale – può adottare, stabilisce anche in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. Tuttavia, il primo comma dell'art. 33 del codice non soddisfa l'auspicio divisato: se dal testo si ricava che la definizione del processo, parziale o totale, va fatta con sentenza (il che significa che l'accertamento della fondatezza o infondatezza delle diverse prospettazioni suscettibili di divenire giudicato è affidata solo a tale atto), già la categoria delle ordinanze è definita in modo ondivago; in tale categoria vengono inclusi indistintamente provvedimenti a contenuto decisorio e provvedimenti «interlocutori», evidentemente accomunando in tale seconda categoria anche ordinanze che, seppure inidonee a definire fasi del processo, non esibiscono la tradizionale funzione ordinatoria litis (basti pensare all'ordinanza che dichiara rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale): funzione residuale, questa, confermata dal comma 1 dell'art. 36, laddove è previsto che si provvede con ordinanza ogniqualvolta non si definisce nemmeno in parte il giudizio, salvi i diversi casi previsti dal codice (Paolantonio, 534).

Un caso di definizione in parte del giudizio con provvedimento diverso dalla sentenza è costituito dalla possibilità di decidere con ordinanza la richiesta di accesso proposta in via incidentale in un giudizio principale avente altro oggetto (art. 116, comma 2).

Le classificazioni delle decisioni possono essere, tuttavia, di diverso tipo: si distingue tra quelle definitive, che chiudono la controversia in un determinato grado del giudizio e quelle non definitive, in cui la cognizione di alcuni aspetti è rinviata ad altra udienza (sentenze parziali; art. 36, comma 2, del Codice) o in cui, come già detto, sono solo disposti incombenti istruttori o altri adempimenti, quali ad esempio la rinnovazione della notificazione o l'integrazione del contraddittorio (ordinanze interlocutorie; art. 36, comma 1).

Altra distinzione può riguardare le c.d. sentenze in forma semplificata (sentenze succintamente motivate), che possono essere pronunciate sia in camera di consiglio trattenendo per la decisione nel merito un ricorso in sede di fase cautelare, sia come tecnica di redazione in caso di manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della «sentenza breve» può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Quando il giudice esamina il merito della controversia, le decisioni sono di accoglimento (totale o parziale) o di reiezione del ricorso.

Queste ultime non producono effetti e non si differenziano in relazione al tipo di azione esercitata e respinta; mentre vanno distinte le tipologie delle decisioni di accoglimento (v. par. precedente).

Vi sono poi le sentenze di rito, con cui il ricorso è deciso sulla base di una delle questioni preliminari (vedi art. 35).

Va ricordato che il giudizio si può anche chiudere in via definitiva senza la pronuncia di una sentenza: infatti, l'estinzione e l'improcedibilità possono essere pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Avverso il decreto può essere presentata opposizione al Collegio, che, se la ritiene fondata, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario (art. 85).

Viene poi precisato che le sentenze di primo grado sono esecutive e, rispetto al testo approvato dalla Commissione istituita presso il Consiglio di Stato, nell'art. 33 sono stati aggiunti i commi 3 e 4, relativi rispettivamente alla comunicazione alle parti di ordinanze e decreti non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e all'ordinanza che dichiara l'incompetenza, con cui è indicato in ogni caso il giudice competente.

Col il primo correttivo al codice ( d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195) è stato eliminato nella rubrica dell'art. 33 il riferimento al giudice in quanto pleonastico, vuoi perché i provvedimenti nel processo amministrativo non possono che essere pronunciati dal giudice, vuoi perché il richiamo alla loro natura «giurisdizionale» è già contenuta nella rubrica del Titolo IV.

Esecutività delle sentenze di primo grado

Ai sensi dell'art. 33 le sentenze del giudice di primo grado sono esecutive e il ricorso in appello non comporta un effetto di sospensione automatica delle sentenze medesime, restando ferma la possibilità di sospensione dell'esecuzione delle stesse per effetto di ordinanza cautelare, qualora dalla loro esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile; di conseguenza l'Amministrazione soccombente, a fronte di una sentenza non sospesa, è tenuta a darvi esecuzione, senza che ciò possa costituire acquiescenza ad essa.

Ordinanze e decreti pronunciati in udienza

Ai sensi dell'art. 33 comma 3 nel processo amministrativo i provvedimenti assunti in udienza o in camera di consiglio e della cui adozione si è dato atto nel relativo verbale non devono essere comunicati alle parti presenti, né la norma prevede che le parti devono essere avvisate del provvedimento adottato e, quindi, che di tale avviso deve darsene atto a verbale; tale conclusione è coerente con la regola enunciata nell' art. 176 comma 2, c.p.c. — applicabile al giudizio amministrativo in forza della norma di cui all' art. 39, comma 1, c.p.a. — in base alla quale i provvedimenti del giudice (ordinanze o decreti) pronunciati in udienza si ritengono conosciuti dalle parti presenti e per esse dai rispettivi procuratori exartt. 170, c.p.c. e 39 comma 1, c.p.a., senza necessità di adempimenti ulteriori rispetto a quello concernente la verbalizzazione della presenza delle parti e dell'avvenuta adozione del provvedimento stesso; in sostanza, la mera partecipazione delle parti all'udienza o alla camera di consiglio, vale di per se sola a rendere le parti stesse edotte, ex lege, dei provvedimenti ivi adottati sempreché, ovviamente, presenza e decisione assunta dal giudice risultino a verbale ( Cons. St. IV, 14 maggio 2015 n. 2458).

Bibliografia

Corso, Commento all'art. 33, in Quaranta-Lopilato (a cura di), Il processo amministrativo, Milano, 2011 Paolantonio, Pronunce giurisdizionali, in Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2015, 534; Torchia, Le nuove pronunce nel Codice del processo amministrativo, Relazione al 56° Convegno di Studi Amministrativi, Varenna, 23-25 settembre 2010, in giustizia-amministrativa.it.

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