Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 83 - Effetti della perenzione

Roberto Chieppa

Effetti della perenzione

 

1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.

Inquadramento

L'art. 83 disciplina gli effetti della perenzione e si limita a precisare la rilevabilità d'ufficio della perenzione e il fatto che a seguito delle perenzione ogni parte sopporta le proprie spese nel giudizio.

Effetti della perenzione

La perenzione dei ricorsi deriva dall'inerzia delle parti e l'onere di dare impulso al processo è posto a carico di tutte le parti del processo amministrativo.

Questo è il motivo per cui l'istanza di fissazione può essere presentata da qualsiasi parte costituita del processo e ciò giustifica perché in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio, dovendo ogni parte attivarsi per evitare la perenzione se intende avere una pronuncia anche solamente relativa alle spese.

La previsione della condivisione delle spese di giudizio è riconducibile alla presunzione di un sostanziale disinteresse comune verso la vicenda, posto che le parti avrebbero avuto i mezzi processuali per impedire tale evento (Menchini-Renzi, 820).

La norma in commento stabilisce che la perenzione opera di diritto, dovendosi al riguardo intendere che la sua operatività è automatica e prescinde dalla successiva pronuncia che la dichiara, ancorandosi piuttosto al fatto tipizzato (ossia il decorso del tempo e l'inerzia della parte).

La disposizioni di cui all'art. 83 si applica sia alla perenzione ordinaria ex art. 81, sia alla perenzione ultraquinquennale ex art. 82 (Leone-Maruotti-Saltelli, Codice, 658; De Nictolis, Proc. amm., 1434).

Nel processo amministrativo, ai sensi dell' art. 82 c.p.a., lo spirare del quinquennio dal deposito del ricorso costituisce una causa estintiva del giudizio rilevabile d'ufficio ai sensi dell' art. 83 dello stesso c.p.a., fondata su una presunzione di carenza di interesse conseguente al decorso di un lungo lasso di tempo dal deposito del ricorso, che spetta alla parte ricorrente superare con un'espressa manifestazione d'interesse alla decisione del merito, a nulla rilevando la circostanza che, nelle more della scadenza del termine, era stata fissata l'udienza di discussione ( Cons. St. V, n. 2584/2015).

La rilevabilità d'ufficio della perenzione determina, come conseguenza, l'onere di previa indicazione in udienza (o assegnazione di un termine per dedurre), qualora il giudice voglia porre tale evento a fondamento della sua sentenza. In mancanza, si concreta una violazione del diritto di difesa, rilevabile ex art. 73, comma 3, con obbligo del giudice di appello di rimettere la causa a quello di prime cure ( Cons. St. V, n. 3957/2013).

Con riferimento al rapporto tra perenzione e prescrizione è stato rilevato che la perenzione del giudizio amministrativo determina il venire meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, c.c., restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda (Cass., S.U., n. 17619/2022). 

Bibliografia

V. sub art. 82.

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