Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 47 - Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccateRipartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata. 2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9. 3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15. Note operative
InquadramentoLa disposizione prevede che il riparto tra sede principale e sezione staccata di T.A.R. non costituisce questione di competenza, pur essendo regolato dalle norme sulla competenza territoriale, la cui violazione deve essere eccepita entro il termine di costituzione (sessanta giorni decorrenti dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso). Si prevede, inoltre che le misure cautelari concesse dalla sezione staccata o dalla sede principale del T.A.R., erroneamente adita, perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza del Presidente del Tar, fermo restando che le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente. Riparto delle controversie tra sede principale e sezione staccata dei T.A.R.La disposizione in commento riguarda la soluzione dei conflitti di competenza tra la sede centrale e le sezioni staccate del tribunale amministrativo regionale, rimessa al presidente del tribunale. Si tratta delle sezioni staccate previste dall' art. 1, l. n. 1034/1971 in alcune regioni italiane, oltre che nella regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Con riferimento alla regione del Trentino-Alto Adige, si è precisato che si tratta di una «sezione staccata con ordinamento speciale» che, ai sensi del citato art. 1, è disciplinata dal d.P.R. n. 426/1984 con riferimento, tra l'altro, ai conflitti di competenza tra la sezione di Trento e quella autonoma di Bolzano (si prevede, infatti, che tali conflitti siano decisi dal Consiglio di Stato e che legittimati a sollevare l'eccezione di competenza «interna» siano anche i presidenti della giunta provinciale di Trento e di Bolzano ai quali i ricorso deve essere notificato; cfr., De Nictolis, Proc. amm., 317). In conformità con il precedente art. 32 della l. Tar., il riparto tra sede centrale e sezione staccata dei Tribunali amministrativi regionali non costituisce una questione di competenza (che sarebbe oggi inderogabile), quanto piuttosto di ripartizione interna ad un plesso regionale tendenzialmente unitario, anche se è regolato dai criteri di competenza territoriale. Conseguentemente, si ritiene che l’inosservanza della regola di ripartizione (che attiene ad un profilo organizzativo interno) non incide sul principio del giudice naturale e ha valore di mera irregolarità (non deducibile in appello). Al fine di individuare la sezione del Tar dove depositare il ricorso il previgente art. 32 l. Tar ora abrogato, prevedeva che: «Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata. — Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. — La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione. — Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata». La giurisprudenza sviluppatasi nel vigore del precedente regime di cui all' art. 32 l. Tar era unanime nel ritenere che l'inosservanza della divisione di competenza in seno a un unico Tar, diviso in sede centrale e periferica, lungi dall'incidere sul principio costituzionale del giudice naturale, si risolve in una mera irregolarità. (Cons. St. IV, n. 1101/1996; Cons. St. I, 1457/1996). È inammissibile l'istanza di regolamento di competenza rivolta al Cons. Stato in materia di riparto di competenza fra il T.A.R. sedente nel capoluogo e la sua sezione staccata (Cons. St. VI, 6 aprile 1982, n. 172, Cons. St., I, n. 527/1982). A norma dell' art. 32, comma 3, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, la decisione del ricorso da parte del T.A.R. sedente nel capoluogo anziché della sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione (Cons. St. VI, n. 1056/1992; Cons. St. I, n. 1921/1992; T.A.R. Napoli, V , n. 4142/2013). Il comma 2 dell'articolo in commento disciplina il rimedio disponibile per la parte, diversa dal ricorrente, al fine di contestare la competenza del giudice adito in relazione a tale riparto, qualora ritenga che il ricorso debba essere deciso dal tribunale del capoluogo in luogo di quello della sezione staccata (o viceversa). In tal caso, è onere della parte proporre una eccezione al momento della costituzione e, comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione (ai sensi dell'art. 46, co. 1, fissato in sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso). Si tratta di termini perentori e la questione non è rilevabile d'ufficio (Traglia, 461). È quindi irrituale e contestabile la decisione con cui d'ufficio il Tar distaccato ha con ordinanza rimesso la questione al Tar del capoluogo, non essendo considerata, fuori dei casi di cui all'art. 14, una questione di competenza la ripartizione delle controversie tra il Tar con sede nel capoluogo e sezione staccata (T.A.R. Lazio (Roma) I, 9 gennaio 2013 n. 121). Ma, per un caso di competenza inderogabile rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 13, comma 1, in considerazione del criterio degli effetti del provvedimento impugnato, con conseguente dichiarazione di incompetenza in favore della sezione distaccata nel cui ambito erano localizzati i suddetti effetti, v. T.A.R. Lazio (Roma), III, n. 2362/2019. Su tale eccezione provvede il presidente del tribunale amministrativo regionale con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta, disponendo la trasmissione del fascicolo al Presidente della sezione competente (T.A.R. Lecce, I, n. 1542/2019). Determina invece la mancata instaurazione del giudizio – e non una mera violazione di regole di distribuzione interna dei ricorsi – il caso in cui il ricorrente depositi presso il Tar della sezione staccata un ricorso destinato invece al Tar del capoluogo, come indicato nella vocatio in ius. Infatti, tale deposito non può in radice formalizzare alcuna instaurazione del giudizio, poiché la fattispecie progressiva che conduce all'instaurazione del rapporto processuale postula un coerente coordinamento fra le due fasi della notificazione e del deposito, in primis con riguardo all'autorità giurisdizionale adita. Ne consegue che il Tar cui il ricorso non è intestato, e quindi non è diretto, ma che ciò malgrado risulta depositario del ricorso stesso presso i suoi uffici, non può che dichiararne la inammissibilità. Pertanto, l'art. 47 intende chiaramente imporre anche nei Tar ove insistono sezioni staccate, la corrispondenza fra sede indicata nella notificazione e sede destinataria del deposito, entro i termini perentori previsti dal codice ( T.A.R. Abruzzo I, 29 ottobre 2015, n. 739). Misure cautelariSe nel frattempo sono state disposte misure cautelari, il comma 2 richiama l'applicabilità delle previsioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 15. In realtà il richiamo è da intendersi ai commi 7 e 8 dell'art. 15, non avendo il Legislatore del secondo correttivo (disposto con d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160), provveduto a coordinare il testo dell'art. 47 alle modifiche apportate al precedente art. 15 (Ferrari). Pertanto, le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza del Presidente del Tar fermo restando che le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente. Competenza funzionaleTale disciplina non vale nel caso in cui il Tar adito sia quello indicato dal criterio di competenza funzionale di cui all'art. 14, per cui vale il regime di eccezione di incompetenza di cui all'art. 15. Si tratta, in tal caso, di una vera e propria questione di competenza il riparto tra le sezioni staccate e le sedi del capoluogo dei rispettivi Tar nei casi di incompetenza inderogabile (si pensi, ad esempio, ai casi in cui sia proposto ricorso di inottemperanza avverso la sentenza del Tar del capoluogo dinnanzi al Tar della sezione staccata, ovvero alle controversie in tema di procedure di affidamento). Il principio in base al quale la ripartizione delle controversie tra Tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata non è da considerarsi questione di competenza (art. 47) trova eccezione nelle ipotesi richiamate dall'art. 14 stesso codice, tra le quali rientrano le controversie aventi per oggetto gli atti delle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 13 ottobre 2015, n. 630; v. anche T.A.R. Lazio (Latina), 6 agosto 2004, n. 665 in relazione alla previgente disciplina, nel senso dell'inammissibilità dell'ottemperanza presso la sezione staccata per portare ad esecuzione una decisione del Tar Capoluogo. E' quindi da considerarsi questione di competenza funzionale inderogabile anche la ripartizione delle controversie fra sede del capoluogo e sezione staccata del medesimo Tribunale amministrativo regionale, allorquando si tratti, tra l'altro, dei giudizi ex art. 119, comma 1, lett. a) (Cons. St., V, n. 7412/2019; T.A.R. Calabria, n. 1849/2021; T.A.R. Campania, I, n. 4381/2017). Per ciò che riguarda la possibile interferenza della proposizione di motivi aggiunti sui profili relativi alla competenza territoriale dei Tar, v. anche il commento sub art. 43, in particolare il par. “Competenza a decidere sui motivi aggiunti”. BibliografiaCerulli Irelli, Sul principio «territoriale» della competenza dei tribunali amministrativi regionali (nota a C. cost. 6 giugno 2014 n. 159; C. cost. 13 giugno 2014 n. 174; C. cost. 23 giugno 2014 n. 182), in Giur. Cost., fasc. 3, 2014, 2545; Carpentieri Le questioni di competenza, in Dir. proc. amm., 4, 2010, 1214; (v. Ferrari (a cura di), Codice processo amministrativo (agg.to al 17 febbraio 2017), in giustizia-amministrativa.it; Pellegrino, Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate, in Quaranta-Lopilato (cur.), Il processo amministrativo, Milano, 2011, 459 ss.; Traina, Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate, in Morbidelli (cur.), Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2015, 599 ss.; Travi, Nota a Corte cost. 13 luglio 2014 n. 174; Corte Cost. 6 giugno 2014 n. 159 in Foro it., fasc. 7-8, 2015, 2292. |