Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 72 - Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione

Roberto Chieppa

Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione

 

1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l'udienza di discussione.

2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

Inquadramento

Con l'art. 72 è stata introdotta una procedura accelerata quando l'oggetto della causa verte su un'unica questione di diritto: su accordo delle parti, l'udienza di discussione è fissata dal presidente con priorità, anche se poi il giudizio prosegue con il rito ordinario se il Collegio rileva l'insussistenza dei presupposti per tale definizione.

Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su una unica questione di diritto

È stata creata una corsia preferenziale per quei ricorsi che, anche a seguito di rinuncia ad altri motivi o eccezioni e sempre che le parti concordino sui fatti di causa, vertano in definitiva su un'unica questione di diritto. La norma risponde alla plurima esigenza di concorrere all'eliminazione dell'arretrato e di rallentarne l'ulteriore formazione; nonché di permettere la più sollecita formazione di un'interpretazione giurisprudenziale sulle nuove questioni di massima che le parti ritengano utili a orientare le loro ulteriori attività non solo processuali.

Una parte, in genere il ricorrente, può prospettare al Presidente che per la decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni ed è sufficiente che le altre parti prestino adesione alla richiesta, anche implicitamente concordando sui fatti di causa.

Qualora l'udienza pubblica sia stata già fissata, la parte può presentare un'istanza di anticipazione della medesima e, sussistendo i presupposti di cui all'art. 72, il giudice con decreto può fissare con priorità l'udienza di discussione, ordinando al ricorrente di notificare il decreto alla parte resistente. Nei casi di urgenza, il ricorrente può anche associare a tale richiesta l'abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 53. T.A.R. Lazio, decreto n. 14424/2014.

La norma dunque intende premiare, mediante una fissazione con priorità, in deroga ai criteri ordinari fondati su un ordine cronologico, di cui all'art. 8 disp.att. – la collaborazione delle parti («se le parti concordano sui fatti di causa») tesa a individuare la questione sottesa alla materia del contendere.

La rinuncia ad alcuni motivi o eccezioni può anche essere rappresentata all'udienza fissata per la trattazione dell'udienza cautelare e l'esistenza delle condizioni per la fissazione con priorità può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, che assegnerà alle parti un termine per presentare memorie al fine di enucleare e specificare meglio la questione di diritto. (T.A.R. Abruzzo (Pescara), 3 dicembre 2010, n. 1273).

Resta fermo che, se il collegio rileva l'insussistenza dei presupposti per tale definizione, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

Si ritiene tuttavia che una simile sanzione possa rivelarsi eccessiva se la mancanza dei presupposti per l'applicazione della norma non sia dovuta ad una errata rappresentazione delle parti, ma ad un errore valutativo del giudice. Dunque, l'ordinanza prevista dal comma 2 assumerebbe carattere facoltativo e non obbligatorio (Gallo, 578).

Bibliografia

Gallo, Art. 72, in Quaranta-Lopilato (a cura di), Il processo amministrativo, Milano, 2011, 470; Pecchioli, Riunione, discussione e decisione dei ricorsi, in Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2015, 720.

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