Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 107 - Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

Roberto Chieppa

Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

 

1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.

Inquadramento

In conformità all' art. 403 c.p.c., avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non è consentita la revocazione, mentre sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

L' art. 403 c.p.c. prevede che non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (comma 1) e che contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione (comma 2).

Pur con un inversione dei due commi le stesse regole sono contenute nell'art. 107.

La sentenza pronunciata a seguito del giudizio di revocazione sostituisce la sentenza revocata. Perciò la disposizione in commento stabilisce che contro tale sentenza possono essere proposti gli stessi mezzi di impugnazione previsti contro la sentenza impugnata per revocazione, con esclusione, peraltro, della revocazione stessa (Di Marzio).

In ossequio all' art. 403, comma 2, c.p.c., contro la sentenza resa in sede di giudizio di revocazione si devono ritenere ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione: per le sentenze dei Tar, appello e opposizione di terzo ( Cons. St. IV, n. 1476/2000).

In applicazione dell' art. 107, comma 2, del Codice del processo amministrativo, la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione, ciò al fine di evitare di procrastinare irragionevolmente quella formazione del giudicato formale ( art. 324 c.p.c.) cui tende l'ordinamento processuale.

La norma in parola detta, difatti, un principio generale, volto ad evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, che impediscono la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia (Cass. n. 7584/2004; Cass. n. 18120/2010).

Tale regola — corrispondente a quella riferibile al quadro normativo anteriore all'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo — trova eccezione solo quando la sentenza di revocazione sia affetta da un errore di fatto che ha precluso l'esame del relativo ricorso (ad es., per una erronea declaratoria della sua tardività; Cons. St. VI, n. 4039/2012).

L'ordinamento giuridico opera, nella descritta disciplina della revocazione, un comprensibile e condivisibile bilanciamento tra valori costituzionalmente previsti e tutelati: – da un lato, la previsione del mezzo straordinario del ricorso per revocazione adempie all'esigenza di garantire la più piena attuazione del diritto alla tutela giurisdizionale, ex art. 24 Cost., andando anche oltre (proprio perché mezzo di impugnazione straordinario) i gradi ordinari di giudizio; – dall'altro lato, il divieto di “revocazione della revocazione” afferma lo speculare principio del diritto alla tutela giurisdizionale delle altre parti evocate in giudizio (diritto che ricomprende sia, in negativo, quello di non essere oggetto di innumerevoli azioni, prive di ragionevole giustificazione, sia, in positivo, quello di vedere definito ed assicurato il risultato processualmente conseguito), ed inoltre realizza in concreto il principio di ragionevole durata del processo, ex artt. 111, comma 2, Cost e 6 Cedu.

Pertanto. fermo il generale divieto di proporre ricorso per revocazione avverso una sentenza che si è già pronunciata su un ricorso per revocazione (c.d. divieto di revocatio revocationis), divieto di cui agli artt. 107, comma  2 Cpa e 403 c.p.c., – il che comporta l'inammissibilità del ricorso non già per difetto delle condizioni dell'azione, ma per divieto di esercizio dell'azione in sé – può tuttavia proporsi il predetto ricorso per revocazione (Cons. St. IV, n. 2889/2019; Cons. St.VII, n. 1697/2022 ):

a) nel caso di statuizioni in rito, viziate da errore di fatto, che abbiano sostanzialmente precluso il giudizio di revocazione (es. declaratoria, per errore di fatto, della tardività di un ricorso per revocazione in realtà tempestivamente proposto);

b) nei casi in cui, per errore di fatto del giudice relativo ad aspetti formali di instaurazione del contraddittorio (ad. es., un difetto di notifica alla controparte non rilevato, nonché nei casi, del tutto residuali, di nullità della sentenza per il difetto di sottoscrizione in assenza di impedimento ovvero di carenza in toto di elementi essenziali - motivazione o dispositivo - che si risolvono nell'inesistenza stessa dell'atto conclusivo del giudizio revocatorio), la pronuncia risulta insanabilmente affetta da nullità;

c) nei casi in cui, per sostanziale mancanza di uno degli elementi ontologicamente fondanti la decisione, quest'ultima non può che essere dichiarata inesistente (per mancanza della motivazione e/o del dispositivo, mancanza di sottoscrizione in difetto di impedimento ovvero sottoscrizione da parte di soggetti non componenti il Collegio giudicante).

Si ritiene che debba proseguire l'orientamento precedente all'entrata in vigore del Codice sulla derogabilità in presenza «di circostanze eccezionali della regola dell'inammissibilità dell'impugnazione per revocazione di una sentenza emessa in giudizio di revocazione (Lolli, 993).

Anche nei casi di ricorso per revocazione avverso una sentenza che si è già pronunciata su un ricorso per revocazione va esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c., che prevede l'obbligo del giudice di astenersi quando abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, allorquando sia lo “stesso ufficio giudiziario” che ha reso la pronuncia oggetto di revocazione, competente a decidere nuovamente (Cons. St. IV, n. 2889/2019, che ha ribadito che, ad eccezione dell'ipotesi del dolo del giudice o, comunque, dell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del collegio investito della cognizione del giudizio revocatorio).

Bibliografia

Di Marzio, Art. 403 c.p.c., in Di Marzio (a cura di) Codice di procedura civile, Milano, 2016; Lolli, Revocazione, in Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2015, 992.

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