Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 94 - Deposito delle impugnazioniDeposito delle impugnazioni
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. Note operative
* per i termini relativi al ricorso in cassazione, v. sub art. 110 InquadramentoLa notificazione dell'impugnazione della sentenza deve avvenire, come stabilito dall'art. 92, entro il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza e, in assenza di notificazione della sentenza, entro il termine lungo di impugnazione è stabilito in sei mesi. In entrambi i casi il ricorso deve essere depositato nel termine di trenta giorni dall'ultima notificazione. Il deposito delle impugnazioniIl termine di decadenza di trenta giorni, previsto per il deposito delle impugnazioni, decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione. Si ricorda che nel processo civile vige una regola diversa che fa decorrere il termine di costituzione dalla prima notificazione. In relazione al deposito delle impugnazioni, il Codice dispone innovativamente che all'impugnante è sufficiente produrre una copia anche non autentica della sentenza impugnata, in considerazione della estrema facilità di reperirne il testo sul sito ufficiale della giustizia amministrativa, il che fa presumere con ragionevole certezza che il testo prodotto sia conforme a quello reale. In caso di mancato deposito della sentenza appellata l'appello era in passato ritenuto inammissibile (Cons. giust. Amm. Reg. Sic., n. 165/2022) e tale regola era stata considerata vigente anche nel regime del processo amministrativo telematico, trattandosi di previsione funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio (Cons. giust. Amm. Reg. Sic., n. 956/2022). Una svolta sul punto si è avuta con la decisione della Adunanza plenaria, che ha invece affermato che un'irregolarità solo formale non può comportare alcuna decadenza, che risulterebbe irragionevole e sproporzionata, per il principio di strumentalità delle forme (art. 159 c.p.c.), nel vigore delle regole sul processo amministrativo telematico, improntate alla semplificazione delle forme processuali e all'informatizzazione dell'intero procedimento e, di conseguenza, l'art. 94, comma 1, c.p.a. deve essere interpretato nel senso che non dispone l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, nel caso di mancato deposito della sentenza impugnata (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 marzo 2025 n. 5). E' stato ritenuto che l'incompletezza del ricorso mancante di alcune pagine - fra cui quelle attestanti la prova della intervenuta notificazione - determina l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 94 c.p.a. e ciò anche a prescindere dalla intervenuta costituzione dell'intimato, che nulla abbia eccepito (Cons. St. IV, n. 2271/2018). Il mancato rispetto del termine di deposito del ricorso comporta l'improcedibilità del relativo appello, che peraltro può ritualmente essere reiterato se ancora in termini. Invece, la mancata, tempestiva costituzione in giudizio è motivo di decadenza e non di improcedibilità, come accade nel processo civile (artt. 348,369,399 c.p.c.). Conseguentemente, non si applicano gli artt. 358 e 387 c.p.c., e l'impugnazione può essere riproposta – purché ovviamente nel termini di cui all'art. 92, e tenendo presente che, ove la sentenza da impugnare non sia stata notificata, la notificazione della prima impugnazione fa decorrere il termine breve per proporre la seconda (Luiso, 898). Si sensi dell'art. 45, è possibile depositare il ricorso e costituirsi in giudizio anche prima che la notificazione si sia perfezionata per il destinatario (purché essa si sia perfezionata per il notificante; il Codice, in conformità con l'insegnamento di Corte cost. n. 154/2005, ha precisato che il termine decorre dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario e che il richiedente può depositare l'atto anche prima che la notificazione si sia perfezionata per il destinatario, evitando così ogni decadenza; ma, in tal caso, la procedibilità dell'atto depositato è condizionata all'ulteriore deposito del documento comprovante il perfezionamento della notificazione per il suo destinatario, senza però che tale ulteriore deposito sia assoggettato ad alcun termine (il richiamo, in proposito, è ai principi posti da Corte cost. n. 153/2004). La soluzione è ragionevole, perché fissa una data di deposito che è certa anche per il destinatario dell'atto e impedisce che la mancata conoscenza da parte del ricorrente di tale data (per la quale deve attendere il ritorno delle prove dell'avvenuta notificazione) possa pregiudicarlo, potendo egli depositare fin da subito l'atto, dopo aver assolto i propri oneri di notificazione. La mancanza della produzione della prova dell'avvenuta notificazione per il destinatario dell'atto non implica alcuna decadenza, ma, in assenza di tale prova, le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate. La Adunanza plenaria ha ritenuto integrare una mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 44, comma 2, c.p.a., quella che colpisce un ricorso in appello notificato privo di firma digitale (ma non depositato); in tal caso il ricorrente può, in applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa (art. 1, c.p.a.) e di ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.), provvedere direttamente a rinotificare l'atto con firma digitale, ancor prima che il giudice ordini la rinnovazione della notifica. Il termine per il deposito del ricorso, di cui al combinato disposto degli artt. 94, comma primo, e 45 c.p.a., andrà fatto decorrere dalla data dell'effettiva notifica del ricorso accompagnata dalla firma digitale (Cons. St., Ad. plen., n. 6/2022). BibliografiaLuiso, Impugnazioni in generale, in Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2015, 889. |