Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione

Roberto Chieppa

Intervento nel giudizio di impugnazione

 

1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.

Inquadramento

L'art. 97 disciplina l'intervento nel giudizio di impugnazione, limitandosi a prevedere che esso è considerato ammissibile da parte di chi vi abbia interesse.

Legittimazione all'intervento nel giudizio di impugnazione

Nel processo amministrativo la legittimazione ad intervenire nei giudizi di impugnazione è disciplinata in modo diverso dal processo civile.

L' art. 344 c.p.c. stabilisce che nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell' articolo 404 c.p.c.

Le ridotte possibilità di intervento in appello nel giudizio civile, a fronte dell'ampio margine di intervento in primo grado, si fonda, secondo la dottrina, sulla duplice considerazione che:

i) l'intervento in appello di un terzo estraneo al giudizio comporta (anche se non sempre) l'introduzione di una domanda nuova e, come tale, si pone in conflitto con il generale divieto di nova sancito dall'successivo art. 345; la concorde opinione dottrinale trova riscontro, in una prospettiva speculare, nell'affermazione giurisprudenziale secondo cui l'interveniente in appello non incorre nel divieto di nova, proprio perché è inevitabile che il suo ingresso nel giudizio di secondo grado comporti la necessità di esaminare domande nuove: il congegno, in breve, si riassume in ciò, che l'intervento in appello è generalmente vietato poiché comporterebbe una radicale modificazione del thema decidendum, e che, però, laddove detto intervento è consentito, esso non può infrangersi contro il divieto di nova;

ii) tale intervento, inoltre, comporta una violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, principio che, pur non dotato di copertura costituzionale, impregna profondamente l'impianto del codice di rito; ciò si traduce nell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'intervento in appello, ove proveniente da un soggetto dotato della qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di primo grado, comporta la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, salvo che le parti — ed anzitutto il litisconsorte pretermesso — non manifestino la volontà di rinunciare al primo grado (Di Marzio).

L'art. 97 ammette, invece, l'intervento di tutte le parti che vi hanno interesse, recependo un orientamento già emerso in giurisprudenza prima dell'entrata in vigore del Codice.

Era, infatti, già stato ritenuto che nel processo amministrativo non si applicava l' art. 344 c.p.c. e nel giudizio di appello era ammissibile l'intervento ad adiuvandum da parte dei soggetti privi della qualità di parte formale o necessaria nel giudizio di primo grado, il cui interesse si sia attualizzato in corso di causa, potendo quindi intervenire per la prima volta in appello i soggetti che possano subire anche indirettamente un pregiudizio o possano tutelare una situazione di vantaggio con la definizione della controversia (Cons. St. V, n. 3084/2009).

Tale regola è stata confermata dall'art. 97 che consente l'intervento in appello a chi vi abbia interesse e non soltanto — come avviene invece nel giudizio civile — a chi potrebbe proporre l'opposizione di terzo ( art. 344 c.p.c.), che sono solo i soggetti che sono titolari di una situazione giuridica che sia in diretto rapporto con la controversia e non riflesso o titolari di un interesse economico professionale di fatto.

L'intervento adesivo non autonomo può essere legittimamente proposto per la prima volta nel processo amministrativo di appello da parte di chiunque abbia interesse alla contestazione, anche ove titolare di un interesse di mero fatto (Cons. St. n. 6702/2011).  L’intervento diretto in appello è quindi ammesso da parte di chiunque abbia interesse nella contestazione, anche ove titolare di un interesse di mero fatto (Cons. St. IV, n. 1040/2022 in relazione ad una Associazione pro loco intervenuta direttamente in appello per sostenere la posizione dei privati appellanti, originari ricorrenti soccombenti, con la finalità di tutelare le aspettative turistiche della zona).

Ai sensi dell'art. 97 del codice amministrativo deve essere riconosciuta la legittimazione ad essere parte del giudizio, in qualità di interveniente, alla associazione iscritta nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, in quanto titolare di un interesse di fatto ad una pronuncia giurisdizionalmente favorevole alla categoria dei propri soci. Cons. St.Ad. plen., n. 7/2011.

Modalità dell'intervento nel giudizio di impugnazione

In assenza di una disciplina specifica si rinvia al commento all'art. 50 relativo all'intervento nel processo di primo grado.

L'art. 97 prevede la notificazione dell'atto di intervento.

Di conseguenza, ai sensi di tale previsione è inammissibile l'atto d'intervento che non sia stato notificato alle controparti (Cons. St. V, n. 5504/2012; Cons. St. n. 1732/2012).

Bibliografia

Di Marzio, Art. 344 c.p.c., in Di Marzo (a cura di) Codice di procedura civile, Milano, 2016.

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