Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscaliEsenzione dagli oneri fiscali
1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale. InquadramentoGli artt. 126, 127 e 128 contengono disposizioni comuni al contenzioso elettorale. La norma di cui all'art. 127 dispone, in deroga alla regola generale, che gli atti relativi al contenzioso elettorale sono esenti dal contributo unificato e da altri oneri fiscali. Art. 127 c.p.a.: esenzione fiscaleLa disposizione prevede l'esenzione dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale gli atti concernenti il contenzioso elettorale. Si è sottolineato che la norma persegue la finalità di facilitare l'accesso ai rimedi giurisdizionali in materia elettorale, eliminando alcuni oneri che normalmente gravano sul ricorrente (Gigli, 1218). Analoga ratio agevolatrice va ricondotta alla previsione di cui all'art. 23 che consente alla parte, nel giudizio in materia elettorale, di stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza del difensore. In questa prospettiva, la norma conferma la previgente disposizione di cui all' art. 19, comma 4, della l. n. 1034/1971 (abrogata dall'All. 4, art. 4) ed è analoga all'esenzione vigente per le controversie elettorali di competenza del giudice ordinario prevista dall' art. 3 della legge n. 1147/1966. L'esenzione è richiamata all' art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 (nonché al par. E.3 della circolare 18 ottobre 2011 (agg. 22 ottobre 2014) del Segretario generale del Consiglio di Stato, recante Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato (si veda anche il commento sub art. 26). In caso di ricorso avvero gli atti di un procedimento elettorale riguardante le elezioni della città metropolitana, impugnati con rito ordinario, si è affermato che non è favorevolmente valutabile l'istanza dei ricorrenti di rimanere esenti dal pagamento del contributo unificato, posto che l'azione non appare diretta a tutelare secondo le forme proprie del rito elettorale, il diritto di elettorato attivo dei ricorrenti ( T.A.R. Lombardia, n. 841/2016; fattispecie anteriore all'estensione disposta, a partire dal 30 ottobre 2016, dall'art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168 anche a tali procedimenti elettorali). Nello stesso, la precedente giurisprudenza aveva chiarito come l'esenzione fosse applicabile soltanto nei ricorsi in materia di elezioni comunali, provinciali e regionali, non estendendosi, viceversa, ad altri tipi di controversie elettorali, quale, ad esempio, quella in tema di referendum (T.A.R. Lazio, n. 243/1982). BibliografiaSi veda la bibliografia citata sub art. 126. |