Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 128 - Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ciro Daniele Piro

Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

 

1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Inquadramento

Gli artt. 126, 127 e 128 contengono disposizioni comuni al contenzioso elettorale.

L'art. 128 prevede l'inammissibilità, per tale tipo di controversie, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

In considerazione del carattere speciale e della estrema celerità del rito processuale, e dell'esercizio di poteri di merito non previsti in sede di ricorso straordinario, l'art. 128 sancisce l'inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La norma recepisce un indirizzo consolidato delle sezioni consultive del Consiglio di Stato, che si fondava sulla “natura peculiare del contenzioso elettorale amministrativo, per il quale è previsto uno speciale sistema procedimentale e di tutela giurisdizionale accelerata.” (Corte cost., n. 85/2004).

Invero, gli artt. 129 e ss. – come si vedrà infra – prevedono un termine breve per la proposizione del ricorso giurisdizionale, nonché per l'instaurazione del contraddittorio e per l'emanazione del dispositivo, oltre alla fissazione in via d'urgenza della udienza di trattazione del ricorso giurisdizionale.

La ratio del regime delineato dal codice in relazione al contenzioso elettorale è da ravvisare nel fatto che esso è precipuamente diretto a realizzare il preminente interesse pubblico di garantire la stabilità degli organi elettivi, di favorire il rispetto della volontà degli elettori, di assicurare la certezza dei risultati elettorali e di conservare l'efficacia degli atti del procedimento elettorale. A conferma della peculiarità stessa del giudizio elettorale innanzi al giudice amministrativo, dettagliatamente scandito dalla legge e caratterizzato da una particolare celerità, il codice prevede che in tale ipotesi non trova applicazione l'alternatività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ( Cons. St. n. 3826/2013).

In dottrina si è osservato come determinante profilo di incompatibilità tra i due rimedi sia quello relativo al deposito del ricorso, atteso che la definizione del ricorso straordinario potrebbe anche essere più celere della definizione di due gradi di giudizio (Pellegrino, 1048).

La norma codifica un principio già emerso nella giurisprudenza anteriore che, riconoscendo le peculiarità del contenzioso elettorale, escludeva come rimedio alternativo il ricorso straordinario al P.d.R., che si limita ad un sindacato di legittimità e ed è assistito da un termine impugnatorio lungo ( Cons. St. n. 3244/2009, Cons. St. n. 3113/2009 e Cons. St. n. 4642/2010).

Il principio è stato successivamente confermato dal Consiglio di Stato che, pronunciandosi su un ricorso straordinario avverso gli atti di indizione della procedura elettorale di un Comune, ne dichiara l'inammissibilità in virtù del combinato disposto degli artt. 126 e 128 del codice (Cons. St., parere n. 215/2014)

Si è rappresentato peraltro come la norma, pur codificando un indirizzo giurisprudenziale preesistente, abbia in misura ecceduto i confini della delega di cui all' art. 44 l. n. 69/2009, che si limitava a definire il criterio del riassetto della tutela davanti ai tribunali amministrativi, non comprendendo anche il diverso ambito del riordino dei ricorsi amministrativi (Pellegrino, 1049).

Bibliografia

Si veda la bibliografia sub art. 26.

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