Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 132 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo

Ciro Daniele Piro

Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo

 

1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.

2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell'articolo 131.

Note operative

Termini relativi al procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento Europeo (art. 132)
Tipologia di atto Termine Decorrenza
Ricorso in appello 20 giorni Dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune
Deposito ricorso in appello 15 giorni Dall'ultima notificazione.
Ricorso in appello – Dichiarazione da presentare in segreteria T.A.R. 5 giorni Dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
Motivi di appello 30 giorni Dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 132, nel caso delle elezioni europee, possono proporre appello le parti del giudizio di primo grado mediante dichiarazione presentata entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza presso la segreteria del T.A.R.

Disciplina dell'appello in caso di elezioni del parlamento europeo

La disposizione in oggetto deve essere letta unitamente alla norma di cui all'art. 131, che contiene la disciplina generale dell'appello in materia di contenzioso elettorale, alla quale si deroga con riferimento a taluni aspetti per ciò che riguarda le elezioni del Parlamento europeo.

In particolare, in relazione alle elezioni del Parlamento europeo, l'art. 132 introduce talune deroghe (che riprendono sostanzialmente quanto previsto ai sensi del previgente art. 43, l. n. 18/1979), al generale regime dell'appello previsto dall'art. 131, con riferimento in particolare a:

- le modalità di proposizione dell'appello, incombendo alle parti del giudizio di primo grado l'onere di depositare una dichiarazione contenente il gravame presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza;

- il termine entro cui depositare tale dichiarazione, ristretto a cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo (art. 132, comma 1).

In coerenza con la ratio derogatoria, si ritiene che non è consentita l'azione popolare nel giudizio di appello, essendo l'impugnativa limitata alle sole parti del giudizio di primo grado (De Nictolis, Proc. amm., 2565).

Quindi, l'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza (art. 132, comma 2). La norma non chiarisce se entro tale termine l'atto deve essere anche notificato.

In difetto di espressa previsione – e stante il richiamo indiretto alla procedura ordinaria davanti al Consiglio di Stato, si ritiene che per il deposito valgano i termini ordinari, dimezzati (e quindi il deposito dovrà essere eseguito entro 15 giorni dall'ultima notificazione) (De Nictolis, Proc. amm., 2564);

Per i restanti aspetti della procedura, il comma 3 rinvia alla disciplina dell'art. 131.

Non appaiono chiare le ragioni per cui, nonostante il criterio della legge delega che disponeva l'unificazione dei riti elettorali per entrambi i gradi del giudizio, il legislatore abbia previsto un regime differenziato per la procedura di appello (Pellegrino, 1072).

Bibliografia

Si veda la bibliografia, sub art. 130.

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