Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 137 - Norma finanziariaNorma finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. InquadramentoLa norma di chiusura, uniformandosi al criterio di delega dettato dall' art. 44, comma 5, l. n. 69/2009, chiarisce che il codice non comporta oneri finanziari. La disposizione sancisce che l'attuazione del codice del processo amministrativo deve avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il rischio di aumenti di spesa per le PP.AA. ha costituito, infatti, la ragione per l'espunzione dal Codice di alcuni istituti, quali ad esempio l'azione di adempimento e quella di accertamento. Va rilevato che anche la trasformazione del tradizionale processo cartaceo in processo telematico, sin dall'originaria formulazione dell' art.13, All. 2 disp. att. c.p.a. (che prevedeva espressamente la sperimentazione e graduale introduzione del processo telematico “nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”), è stata subordinata al rispetto del medesimo obbligo di invarianza finanziaria, confermato dall' art. 38, d.l. n. 90/2014, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (in Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014. Si è rilevato che non soltanto è mera utopia subordinare la radicale trasformazione del processo dalle tradizionali modalità cartacee in processo “telematico” salvaguardando l'invarianza finanziaria, ma che ciò può ripercuotersi negativamente sul servizio reso dalla giustizia amministrativa (Pisano). La dottrina osserva che non possono essere considerati oneri finanziari la previsione di più efficaci mezzi di tutela per il cittadino, in quanto i maggiori costi per la p.a., derivanti da pronunce giurisdizionali, non sono la conseguenza di maggiori poteri del giudice o delle parti del processo, ma di inefficienze della stessa amministrazione, rispetto alle quali un controllo giurisdizionale effettivo può costituire uno stimolo e un ausilio per porvi rimedio (Chieppa). BibliografiaChieppa, Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Milano, 2012; Pisano, Il processo amministrativo telematico, Roma, 2017. |