Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficioRitiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio
1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato. 2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado. 3. Se è appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, può, se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti. 4. Il presidente della sezione può autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata. InquadramentoL' art. 6, disp. att., c.p.a. disciplina le modalità del ritiro della documentazione originale inserita nei fascicoli dalle parti nonché la trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio di primo grado al giudice d'appello. La norma ripropone in parte qua le previsioni dell'abrogato art. 23 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e per altra parte mutua il regime dell' art. 347, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 123 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. La disposizione in esame pone come regola di ordine generale l'immodificabilità del fascicolo d'ufficio di primo grado sino alla definizione dell'intero giudizio e la non trasferibilità del fascicolo stesso sino alla conclusione del giudizio dinanzi al tribunale amministrativo regionale. In applicazione di tale regola il ritiro degli atti e documenti prodotti dinanzi al tribunale amministrativo regionale è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio mentre la trasmissione al giudice di secondo grado del fascicolo d'ufficio costituito dinanzi al tribunale amministrativo regionale è consentita solo in caso di proposizione di appello avverso la sentenza che definisce il primo grado di giudizio. Resta comunque ferma la possibilità del giudice dell'appello, anche in tali casi, di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio ovvero di ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti prodotti in primo grado. La regola adottata ha la finalità di ridurre i rischi connessi ai trasferimenti dei fascicoli d'ufficio prima della definizione del giudizio di primo grado. La norma, al quarto comma, consente al Presidente della sezione di autorizzare la sostituzione di atti e documenti prodotti in originale con copie conformi predisposte dalla segreteria, su istanza motivata della parte interessata. Tale previsione costituisce modalità utile anche per l'eventuale produzione degli originali dinanzi al giudice dell'appello per i casi di mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio. Nei casi invece di appello proposto avverso ordinanze cautelari e avverso sentenze non definitive il fascicolo d'ufficio di primo grado non viene trasmesso al giudice dell'appello, essendo pertanto onere delle parti produrre dinanzi a quest'ultimo gli atti e/o i documenti ritenuti utili per la decisione (Chieppa). Si tratta di una disposizione, tuttavia, strettamente connessa alle tradizionali modalità di formazione del fascicolo cartaceo, disciplinate dalla vecchia formulazione dell' art. 5, disp. att., c.p.a. Nella sua formulazione letterale, quindi, l' art. 6, disp. att., c.p.a. può quindi essere applicato ai soli fascicoli nati in modalità cartacea prima dell'avvio del Pat. Per quelli depositati in data successiva al 1° gennaio 2017 invece anche tale disposizione, seppure apparentemente non investita dalle modifiche apportate dalla l. n. 197/2016, per i ricorsi depositati dopo il 1° gennaio 2017 ricade nella previsione di cui all' art. 13, comma 2-ter, c.p.a. secondo cui, salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel d.P.C.S. 28 luglio 2021. In particolare, premesso che i documenti successivamente a tale data verranno depositati in forma di copia informatica conforme all'originale che viene detenuto dal difensore, il deposito di documenti e atti con modalità telematiche appare difficilmente compatibile con il concetto di «ritiro». Anche per quanto riguarda la trasmissione del fascicolo informatico d'ufficio dal giudice di primo grado al giudice di secondo grado, con riferimento ai fascicoli soggetti all'applicazione del Pat il d.P.C.S. 28 luglio 2021 afferma il principio della trasmissione con modalità telematiche, finalizzate ad assicurarne la data certa, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. L'art. 11, All. 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 prevede una particolare modalità, in quanto la trasmissione dei fascicoli informatici di primo grado con modalità telematiche da parte dei T.A.R. e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, avviene, tramite S.I.G.A., mediante accesso diretto (quindi, attraverso apposite credenziali username e password) al fascicolo di primo grado da parte dei soggetti abilitati. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, da e verso organi giurisdizionali diversi avverrà, invece, ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalità stabilite in virtù di apposite Convenzioni stipulate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Il comma 3 dell'art. 12, All.1, d.P.C.S. 28 luglio 2021 prevede che, nel caso in cui sia formato anche un fascicolo cartaceo, lo stesso verrà trasmesso con le tradizionali modalità. Sussistono perplessità, dopo l'avvio del Pat, circa la possibilità per il giudice di appello di ordinare alla parte interessata di produrre copia cartacea di determinati atti, ai sensi dell'art. 6, comma 3, disp. att. c.p.a., al di fuori dei casi eccezionali in cui dopo l'avvio del Pat è consentito il deposito in modalità cartacee (V. commento art. 136 comma 2 c.p.a.). Quanto alla possibilità per il Presidente della sezione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, disp. att. c.p.a. di autorizzare, su istanza motivata della parte, la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, uno spazio residuale di applicazione di tale norma anche per i ricorsi successivi all'avvio del Pat va riconosciuto per le ipotesi in cui il Giudice richieda o autorizzi in giudizio la produzione di documenti in copia cartacea. In tal caso la copia conforme verrà predisposta a cura della segreteria. È bene evidenziare che tale fattispecie non rientra, infatti, tra quelle per cui il legislatore, modificando con la l. n. 197/2016, l'art. 136, comma 2, c.p.a. ha BibliografiaChieppa, il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Milano, 2012; Pisano, Il processo amministrativo telematico, Roma, 2017, 21, 22 |