Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 11 - Direzione dell'udienza

Ines Simona Immacolata Pisano

Direzione dell'udienza

 

1. L'udienza è diretta dal presidente del collegio.

2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.

Inquadramento

L' art. 11, comma 1 disp. att. c.p.a. introduce, nel c.p.a., il concetto di direzione dell'udienza, attribuito al presidente al fine di assicurare modalità e tempi, in funzione dell'efficiente svolgimento delle fasi processuali.

Il secondo comma della disposizione e invece dedicato al verbale di udienza, che costituisce la formalizzazione delle dichiarazioni orali e delle attività compiute dalle parti e dal giudice. Le attività di udienza devono essere, infatti, verbalizzate dal segretario e i relativi processi verbali devono essere annotati nell'apposito registro particolare di cui all' art. 2 delle disp.att.c.p.a. ed inseriti nel fascicolo d'ufficio ai sensi dell'art. 5 delle disp.att. medesime. È opportuno rilevare che, dopo l'avvio del PAT dalla data del 1° gennaio 2016, anche tale attività avviene con modalità telematiche.

La direzione dell'udienza

Nel processo amministrativo, attesa la composizione collegiale del Tribunale, costituisce prerogativa essenziale del presidente del Collegio, ad esso attribuita per l'efficiente svolgimento delle fasi processuali.

Tale potere, in realtà, era già previsto nell' art. 127 c.p.c. ed applicabile nel processo amministrativo in virtù del c.d. rinvio esterno, di cui all' art. 39, comma 1 c.p.a.

Anche nel processo amministrativo, quindi, deve ritenersi che in tale prerogativa rientri, in generale, quanto occorra affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, semplificati nell' art. 127 c.p.c. nella specificazione del potere di regolare la discussione tra gli avvocati, determinare i punti sui quali essa deve svolgersi, e nel dichiararla chiusa — specie considerando che il processo amministrativo, per la sua natura prevalentemente cartacea, non richiede discussioni particolarmente complessa quando tutte le argomentazioni siano state già evidenziate agli atti di causa — quando la ritiene sufficiente. Rientra tra le prerogative in oggetto anche dare la parola ai componenti del collegio, al fine di interloquire direttamente con i difensori, richiedere chiarimenti orali etc.

Si evidenzia che dalla disposizione dell' articolo 127 del c.p.c., a cui al giudice viene demandato il potere di direzione dell'udienza, non deriva obbligo alcuno per lo stesso di accogliere una mera richiesta di rinvio, pur formulata da entrambe le parti (Trib. Bologna I, 17 gennaio 2005).

In ogni grado del processo il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (anche ai sensi dell' art. 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. sez. lav. n. 5294/2014).

Il verbale di udienza

L' art. 11, comma 2, disp. att. c.p.a. è la disposizione di attuazione che riguarda la predisposizione del verbale di udienza, che costituisce attività necessaria al fine di dare atto delle attività compiute e delle dichiarazioni rese dalle parti e dal Giudice in udienza e in camera di consiglio.

La predisposizione del verbale, che costituisce atto pubblico il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell' art. 2700 c.c., è compito attribuito al segretario di udienza. La natura di atto pubblico fa sì che le modifiche o le aggiunte nel verbale di udienza, dopo che esso è stato formato, integrano un falso punibile ai sensi dell' art. 476 c.p., pur quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale.

Tale disposizione, seppure apparentemente non investita dalle modifiche apportate dalla l. n. 197/2016, per i ricorsi depositati dopo il 1° gennaio 2017 ricade nella previsione di cui all'art. 13, comma 2-ter, disp. att. c.p.a. secondo cui salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel d.P.C.S. 28 luglio 2021.

Ne deriva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, il verbale di udienza è redatto con modalità telematiche come documento informatico sottoscritto con firma digitale, secondo quanto descritto dall'art. 10 All.1 d.P.C.S. 28 luglio 2021 , da chi presiede l'udienza o la camera di consiglio e dal Segretario di udienza ed è conservato con modalità informatiche nel S.I.G.A.

Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, la mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell' art. 126 c.p.c., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l'efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorché non sottoscritte (Cass. II, n. 8874/2011).

Bibliografia

Chieppa, Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Milano, 2012 .

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