Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 12 - Polizia dell'udienzaPolizia dell'udienza
1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. 2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, può chiedere l'intervento della forza pubblica. 3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. InquadramentoLa disposizione in argomento — a differenza di quella di cui all' art. 11, disp. att. c.p.a. che disciplina i poteri attribuiti al presidente al fine di garantire una efficiente e sollecita trattazione delle cause fissate in udienza- norma i poteri di polizia attribuiti al presidente al fine di tutelare il regolare svolgimento della stessa sotto i profili dell'ordine e della sicurezza, che potrebbe essere compromessa dalla presenza di un pubblico indisciplinato. Normalmente quindi si tratterà di un potere esercitabile a fronte di episodi che si verifichino in sede di udienza pubblica. A tal fine il presidente può ammonire chi crea disturbo, invitarlo ad allontanarsi dall'aula o, in caso di necessità, richiedere l'intervento della forza pubblica. Si evidenzia che anche il magistrato amministrativo è soggetto passivo del reato di cui all' art. 343 c.p.(oltraggio a magistrato in udienza). Secondo la comune interpretazione, infatti, tale locuzione si riferisce ad ogni magistrato che svolga le funzioni del suo ufficio nel contesto dell'udienza, venendo così assicurata una specifica protezione del prestigio degli ordini di giustizia, particolarmente nel momento formale e solenne della celebrazione del processo. Secondo una giurisprudenza penale particolarmente rigorosa, integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza la condotta del difensore che, subito dopo la lettura della sentenza che definisce il processo penale nel quale ha svolto la propria funzione, esprime davanti al collegio giudicante il proprio dissenso per la decisione adottata (Cass. pen., n. 2253/2005). Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell' art. 598 c.p. non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. In tali casi il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza. Infine, il terzo comma dell' art. 11, disp. att. c.p.a. prevede la possibilità che anche nell'ambito del processo amministrativo l'udienza pubblica possa essere soggetta a riprese fotografiche, audiovisive ovvero trasmessa via radio o in trasmissione televisiva, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca. Il riferimento dell' art. 147 disp. att. c.p.p. al fatto che l'autorizzazione sia concessa con ordinanza fa pensare che si tratti di decisione che deve essere assunta collegialmente. Presupposti applicativi della disposizione sono: a) il consenso delle parti; b) che non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione. L'autorizzazione può essere data, tuttavia, anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. BibliografiaChieppa, Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Milano, 2012, 818 ss. |