Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 13 - Processo telematicoProcesso telematico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario, nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1. 1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto 2. 1-ter Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.3 1-quater Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario.4 [1] Comma modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera c-bis) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197 sostituito dall'articolo 4, comma 2 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70e, da ultimo, modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera b), punto 1), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. [2] Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 agosto 2016, n. 161 e da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 6-bis, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197. [3] Comma inserito dall'articolo 7, comma 2, lettera d) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per l'applicazione vedi i commi da 3 a 5 del medesimo articolo. [4] Comma inserito dall'articolo 7, comma 2, lettera d) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per l'applicazione vedi i commi da 3 a 5 del medesimo articolo. Note operative
InquadramentoNella sua originaria formulazione, l'art. 13 disp. att. c.p.a. prevedeva – nella prospettiva dell' introduzione del processo amministrativo telematico e dunque della sperimentazione egraduale applicazione dello stesso – che la relativa regolamentazione fosse adottata in forma di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine, si è dovuto attendere fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40, pubblicato in G.U. nel mese di marzo 2016 – resa improcrastinabile dalla previsione dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 90/2014 che aveva espressamente previsto l'entrata in vigore del PAT alla data del 1° gennaio 2015, via via prorogata fino alla effettiva entrata in vigore in data 1° gennaio 2017. La formulazione dell'art. 13, All. 2 disp. att. c.p.a è stata quindi modificata a seguito del d.l. n. 168/2016, conv., con modif., in l. n. 197/2016, con cui il legislatore ha ritenuto di disciplinare con norma primaria alcuni degli aspetti processuali più rilevanti del PAT (ad esempio, in materia di disciplina dell'orario di deposito, ai sensi dell'art. 4, comma 4, disp. att .c.p.a.). Il nuovo comma 1-ter dell'art. 13, disp. att. c.p.a. ha comunque attribuito un ruolo centrale alla normativa secondaria nella regolamentazione del PAT (inizialmente costituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «emanato ai sensi del comma 1»), stabilendo che dalla data del 1° gennaio 2017 tutti gli adempimenti processuali previsti dal c.p.a. e dalle sue norme di attuazione sono effettuati «con modalità telematiche», secondo quanto previsto appunto dal richiamato d.P.C.M. (e, oggi, dalle regole tecniche emanate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato). A seguito delle ulteriori modifiche nella formulazione della norma per effetto dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 28/2020 (Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa), il compito di adottare le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico è stato infine demandato all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge. Tale scelta, in linea con quanto già da tempo previsto per il processo telematico innanzi alla Corte dei Conti dall'art. 20 bis del d.l. n. 179/2012, risponde alla ratio di garantire che la normativa di dettaglio tecnico che regolamenta il PAT possa essere agevolmente modificata, all'occorrenza, con un procedimento più agile, atto a consentire un costante adeguamento allo sviluppo normativo e tecnologico in materia. Il d.P.C.M. n. 40/2016 è stato dunque abrogato e, attualmente, interamente sostituito dal d.P.C.S. 28 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 183 del 2 agosto 2021. La vera, grande novità , peraltro, è costituita dall'ampliamento dell'oggetto del d.P.C.S., che è costituito oggi dall'espressa previsione che le regole tecniche non siano limitate agli aggiornamenti del PAT riguarderanno anche lo sviluppo telematico dei procedimenti connessi, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Risulta quindi orma improcrastinabile, per espresso volere del legislatore, la digitalizzazione del procedimento per il ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, per la fase propedeutica all'emanazione del relativo parere che si svolge in seno alla sezione consultiva del Consiglio di Stato, nonché del procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 14 disp.att.c.p.a. In considerazione dell'esplicito rinvio della stessa norma primaria alla necessaria integrazione da parte della fonte sub-primaria, si ritiene che non possa più negarsi che le regole tecniche del processo amministrativo (oggi contenute nel d.P.C.S. 28 luglio 2021) rivestano il valore di fonte del diritto di livello pari alla stessa norma primaria «in bianco» che a tali regole rinvia. Ne consegue che il rispetto di tale regolamentazione è imposto agli attori processuali dal perseguimento delle nuove finalità di semplificazione e accelerazione dei tempi processuali connesse al processo telematico. Quanto alla natura giuridica delle regole tecniche del processo amministrativo, la giurisprudenza è stata oscillante. Cons. St. IV, n. 1541/2017, richiama e condivide il parere reso dall'Ufficio studi, massimario e formazione della G.A. in data 6 marzo 2017, secondo cui «... La procedura informatica – per quanto possa esserne enfatizzata la natura – non è una fonte del diritto....»; secondo tale decisione, un regolamento non è legittimato a intervenire sulla disciplina del processo, che costituisce materia soggetta a riserva assoluta di legge (art. 111, primo comma, Cost.); è, nel caso specifico dell'art. 13, comma 1 disp. att. c.p.a., si tratta di regolamento destinato a dettare solamente «le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico», dal cui ambito applicativo rimane del tutto estranea ogni valutazione in termini di validità/invalidità (e ancor più di esistenza/inesistenza) degli atti processuali». Anche T.a.r. Campania (Napoli) IV, n. 1799/2017 ritiene che le «specifiche tecniche» rispondano a esigenze eminentemente operative, legate alla peculiare configurazione del sistema informatico della G.A. (cd. S.I.G.A.), ma riconoscono allo stesso natura di regolamento «ministeriale» ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. n. 400/1988. Si tratta, quindi, di una fonte secondaria o, più precisamente, sub secondaria in quanto subordinata ai regolamenti governativi. È bene evidenziare che, al di là del nomen juris, le «regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico» costituiscono un vero e proprio corpo di norme regolamentari deputate ad integrare il codice del processo amministrativo e le relative norme di attuazione, per quanto attiene alla «trasformazione» con modalità telematiche di tutti gli adempimenti tradizionalmente effettuati con modalità cartacee. Integrano il regolamento le disposizioni di dettaglio contenute nell'All.2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 che specificano, ai sensi dell'art. 19, le disposizioni attuative di dettaglio, sotto il profilo tecnologico (Pisano). Il d.P.C.S. 28 luglio 2021 e le regole tecniche dell’udienza da remotoCon d.P.C.S. 28 luglio 2021 (pubbl. in G.U. n. 183 del 2 agosto 2021), sono state approvate - con efficacia a decorrere dal 9 agosto 2021- le nuove regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. L'aggiornamento delle regole tecniche si è reso necessario al fine di dettare le regole per lo svolgimento dell'udienza da remoto in tutti i casi dettati dalla legge processuale (e non più, quindi, limitatamente alla trattazione da remoto legata alla fase emergenziale del Covid 19). Tuttavia, s Sebbene la formulazione dell'art. 13, comma 1, 1 periodo, allegato 1 c.p.a. - come modificato dalla legge n. 113/2021 di conversione del d.l. n. 80/2021- faccia espresso riferimento allo svolgimento da remoto di «udienze, camere di consiglio e adunanze» è bene precisare che l'art. 87 comma 4 -bis c.p.a., introdotto dalla medesima l. n. 113/2021, attualmente prevede la possibilità di svolgimento da remoto eclusivamente per udienze di smaltimento dell'arretrato . Il d.P.C.S. 28 luglio 2021 stabilisce, all'art. 1 comma 1, che le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, e le relative specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli Allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante. Malgrado l'intento del legislatore, resta attualmente ancora esclusa dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico la disciplina dello svolgimento telematico del procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui al d.P.R. n. 1199 del 1971. Giova tuttavia evidenziare dal 1° gennaio 2017 che la l. n. 197/2016 ha esteso l'obbligatorietà della firma digitale anche anche ai pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativo per la Regione siciliana (art. 13-bis, comma 8-bis, disp. att. c.p.a), che vengono già attualmente redatti e pubblicati con modalità telematiche. Inoltre, non è ancora disciplinato dalle regole tecniche il procedimento di ammissione al gratuito patrocinio di cui all'art. 14 disp.att.c.p.a., malgrado in via sperimentale sia già da tempo ammesso il deposito della relativa istanza e dei documenti allegati con l'utilizzazione delle modalità telematiche utilizzate per il deposito delle istanze ante causam. Il nuovo comma 2 dell'art. 1 del d.P.C.S. stabilisce che nei casi in cui le udienze, camerali e pubbliche, si svolgono da remoto le regole tecnico-operative, e le relative specifiche tecniche, di cui al comma 1 sono integrate dalle disposizioni di cui all'art. 2. Il successivo art. 2 comma 2 del d.P.C.S. è interamente dedicato alle modalità di svolgimento della c.d. udienza da remoto. Come già evidenziato, trattasi di evenienza eccezionale, inizialmente finalizzata alla necessità di fronteggiare l'emergenza Covid-19 (allo stato cessata alla data del 31 marzo 2022) e, a regime, oggi limitata alla trattazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato di cui all'art. 87 comma 4-bis c.p.a (oltre che alle sedute della commissione per il gratuito patrocinio di cui all'art. 14 allegato 1 c.p.a). Tali disposizioni devono essere quindi oggi lette in combinato disposto - e applicate solo in quanto compatibili- con il nuovo artt. 13-quater c.p.a., specificatamente dedicato alla «Trattazione da remoto». Tale norma prevede infatti che, fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso di spese». Tanto premesso, il comma 1 dell'art. 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 prevede che ove si debba procedere alla discussione orale, le udienze sia pubbliche sia camerali del processo amministrativo si svolgono mediante collegamenti da remoto in videoconferenza mediante adeguata piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, indicata nelle specifiche tecniche nella piattaforma Microsoft Teams: tale piattaforma, infatti, secondo quanto specificato nell'All. 3, assicura il rispetto della sicurezza delle comunicazioni attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati; prevede per gli utenti interni all'amministrazione prevede l'autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la crittografia dei dati in transito e a riposo; utilizza data center localizzati sul territorio dell'Unione europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti per l'erogazione del servizio; procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Tale disposizione, tuttavia, mal si coordina con le disposizioni di rango primario successivamente introdotte in sede di conversione dalla l. n. 113/2021 nella parte in cui, a regime, l'udienza da remoto per lo smaltimento dell'arretrato non è mai pubblica ma, come espressamente sancito dall'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., si svolge sempre in camera di consiglio. Il comma 2 specifica che per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, si provvede con i collegamenti in videoconferenza consentiti dalla medesima piattaforma mediante inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli utilizzati per le convocazioni delle udienze; Il comma 3 dell'art. 2 stabilisce che se l'istanza di discussione da remoto non è proposta da tutte le parti costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse dall'istante, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza; Il comma 4 dell'art. 2 chiarisce che tutti gli atti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 sono depositati con modalità telematiche e precisamente, come chiarito nell'All.3, utilizzando il “Modulo Deposito Atto” disponibile sul sito web della Giustizia amministrativa, selezionando, tra la tipologia di atti da trasmettere le apposite voci. Se l'istanza di discussione è formulata nel corpo del testo del ricorso introduttivo, in questo caso il suo deposito è effettuato con le modalità telematiche di cui all'Allegato 2, utilizzando il “Modulo Deposito Ricorso” disponibile sul sito web della Giustizia amministrativa; Il comma 5 dispone che in tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica agli avvocati, secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche, almeno tre un giornio liberio prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni distribuendole in un congruo arco temporale, in modo da contenere, quanto più possibile e compatibilmente con il numero di discussioni richieste, il tempo di attesa degli avvocati prima di essere ammessi alla discussione. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione sono inseriti il link ipertestuale per la partecipazione all'udienza, nonché l'avvertimento che l'accesso all'udienza tramite tale link e la celebrazione dell'udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale informativa. La copia informatica delle comunicazioni di cui al comma 3 e al presente comma, qualora non eseguite tramite il sistema informativo della Giustizia amministrativa, è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della segreteria. Il link inviato dalla segreteria è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato; al riguardo, l'All.3 precisa, all'art. 4, che all'udienza da remoto non potrà partecipare il domiciliatario, se non in qualità di difensore espressamente delegato. Giova precisare che l'iniziale termine di 1 giorno per la comunicazione agli avvocati, in virtù di quanto previsto dalle modifiche apportate all'art. 4 della l. n. 70/2020, è stato ora aumentato a 3 giorni, con la conseguenza che in virtù del rapporto tra fonti il perdurante riferimento ad 1 giorno deve ritenersi frutto di un mero errore di drafting con prevalenza, comunque, del termine di 3 giorni dettato dalla norma primaria. Il comma 6 dell'art. 2 stabilisce che per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza è necessario che il dispositivo del difensore rispetti i requisiti previsti nelle allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del suo software di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus. I magistrati utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa; Il comma 7 dell'art. 2 stabilisce che all'udienza sia pubblica sia camerale il presidente del collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto l'informativa di cui al comma 5; in particolare, secondo quanto specificato nell'All. 3, art. 8, l'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto è accertata, ove necessario previa esibizione di documento di riconoscimento ma comunque non si provvede, nel rispetto della previsione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679, all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto. Nel verbale, comunque, è necessario dare atto che chi partecipa ha acquisito previa conoscenza dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che la partecipazione dell'udienza è frutto di libera volontà a parteciparvi, e che la camera di consiglio o l'udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'articolo 3, comma 2; Il comma 8 dell'art. 2 prevede che all'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla camera di consiglio, nonché si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui al comma 11. La dichiarazione dei difensori o delle parti che agiscono in proprio è inserita nel verbale dell'udienza o della camera di consiglio; Il comma 9 prevede che qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il presidente del collegio dà le opportune disposizioni ai sensi degli articoli 39 del c.p.a., 11 delle disp.att. c.p.a. e 127 del c.p.c.; Il comma 10 dispone che il presidente del collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle altre parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio; Il comma 11 prevede che è vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonché della camera di consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli affari. È in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio; Il comma 12 dispone che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 28/2020, in caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale, le parti contengono i loro interventi di discussione entro i seguenti tempi massimi: a) in sede di discussione dell'istanza cautelare e nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell'ottemperanza e, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma: sette minuti; b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'articolo 119 c.p.a., nel rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e s.s c.p.a., nei riti elettorali: dieci minuti; – il comma 13 che i tempi indicati nel comma 12 sono assegnati a ciascuna parte, indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono. Nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 39 del c.p.a., 11 delle disp.att. c.p.a. e 127 del c.p.c. il presidente del collegio può, tuttavia, stabilire tempi di intervento inferiori o superiori a quelli indicati nel comma 12 in considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le necessarie pause; – il comma 14 che le specifiche tecniche del presente articolo sono stabilite nel testo di cui all'Allegato 3 del presente decreto, di cui formano parte integrante; – il comma 15 che le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle adunanze convocate per la deliberazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica Con nota prot. 6305/2020, il Segretario generale della G.A. ha fornito indicazioni utili per la decisione in camera di consiglio «da remoto» da parte dei magistrati, che secondo le indicazioni tecniche pubblicate sul sito intranet della G.A. in data 31 marzo 2020 sono da realizzarsi preferibilmente: a) in videoconferenza o audioconferenza mediante i programmi Microsoft Teams o Skype for business, senza limite di numero di partecipanti, con una preferenza per Teams per ragioni tecniche; b) in modalità audioconferenza, tramite collegamento telefonico (cosiddetta call conference) che consente al massimo 5 partecipanti oppure mediante chiamata tramite l'app Whatsapp che ne consente al massimo 4. La nota suindicata, rispettando l'autonomia dei Presidenti dei vari organi giudiziari sulla scelta dei diversi strumenti di collegamento da remoto, ha indicato come preferibile per lo svolgimento delle camere di consiglio «interne» la modalità audioconferenza, prediligendo il collegamento telefonico, anche per ragioni di carico della rete internet della Giustizia Amministrativa, nonché in subordine Whatsapp e, in ulteriore subordine, Teams. Gli allegati alla citata nota recano indicazioni pratiche sull'utilizzo di Microsoft Teams, di Skype for business e dello smartphone per call conference. Detta nota segnala l'attenzione sia sulla necessità di garantire l'identificazione dei magistrati e del segretario di udienza, mediante l'utilizzo del telefono di servizio, e della segretezza delle camere di consiglio svolte con collegamento da remoto. In particolare, i magistrati avranno cura di assicurarsi che non siano in ascolto persone estranee al collegio e, per quanto nelle loro possibilità, che non siano presenti apparati di registrazione o dispositivi in grado di intercettare la conversazione. Nell'ipotesi di camera di consiglio tenute tramite Teams si raccomanda di non attivare la funzione di registrazione (il cui utilizzo non è consentito dalla normativa sulla protezione dei dati personali, in assenza di un consenso unanime di tutti i partecipanti) e di non utilizzare la messaggistica istantanea (chat) interna allo stesso applicativo o, comunque, altri strumenti o funzioni che conservino nella memoria del sistema le opinioni espresse dai membri del collegio. Il Segretariato Generale della G.A. ha diramato ulteriore nota contenente suggerimenti per la redazione dei verbali delle camere di consiglio che si terranno con connessione da remoto (a rigore, dal 6 aprile al 30 giugno 2021), nello spirito di offrire un contributo di carattere meramente collaborativo e nell'assoluto rispetto dell'autonomia di chi procede alla stesura e sottoscrizione del verbale. In particolare, si suggerisce che qualora si opti per il collegamento da remoto tramite il ricorso alla videoconferenza (con l'applicativo Teams), si dovrebbe inserire anche la previsione che «I magistrati e il Segretario partecipanti alla udienza pubblica/camerale celebrata in via telematica sono a conoscenza del «Documento informativo ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l'app Microsoft Teams su pc, tablet e dispositivo mobili» e del suo contenuto.». In tale nota, si precisa che nel verbale di udienza va sempre indicato il luogo della sede dell'Ufficio giudiziario. Non si ritiene invece necessario inserire nel verbale d'udienza indicazioni relative alle modalità di svolgimento della successiva camera di consiglio decisoria, atteso che tale attività non è documentata con inserimento dell'atto nel Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa. Gli Allegati 1 e 2 al al d.P.C.S.28 luglio 2021
Gli All.1 e 2 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 dettano la disciplina telematica di qualsiasi aspetto processuale, dalle istanze ante causam, all'incardinamento del ricorso introduttivo (ivi compresa la documentazione inerente alla notifica e alla procura alle liti), al deposito degli atti e dei documenti di causa, alla redazione e pubblicazione degli atti del Giudice; alle comunicazioni e notificazioni telematiche; alla trasmissione dei fascicoli processuali; alla richiesta di copie, alla consultazione dei dati e dell'accesso al fascicolo elettronico con modalità telematiche, con la sola esclusione del pagamento del contributo unificato con modalità telematiche, emanate sia in base alla precedente normazione in materia di informatizzazione dell'agire amministrativo, sia tenendo conto dell'esperienza relativa alle regole tecniche del processo civile telematico (PCT) previste dal d.m. n. 44/2011 come modificato dal d.m. n. 48/2013, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (da cui sono state «mutuate molte disposizioni», al fine di ottenere la «massima omogeneità possibile nell'ambito della giustizia digitale»). Tuttavia, esse appaiono connotate da alcuni elementi di assoluta novità. A tali aspetti di regolamentazione si aggiunge oggi quella della trattazione dell'udienza da remoto nei casi previsti dalla legge processuale, attualmente limitati alla fase pre-giudiziale delle sedute della Commissione per il gratuito patrocinio di cui all'art.14 disp.att.c.p.a. e alle udienze di smaltimento di cui all'art. 87 comma 4-bis c.p.a., dettata nell'art. 2 All. 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 e nel successivo All.3 del medesimo decreto, recante «Specifiche tecniche per le udienze da remoto». Si tratta, dunque, di peculiari regole tecnico/giuridiche, strettamente connesse con le caratteristiche tecniche del S.I.G.A.: non può pertanto ipotizzarsi l'applicabilità al PAT, neppure in via residuale o per analogia, delle regole tecnico-operative dettate per il PCT dal d.m. n. 44/2011. Il fatto che il d.P.C.S. 28 luglio 2021 abbia integralmente recepito, negli All.1 e 2, il precedente d.P.C.M. n. 40/2016 mantiene fermi alcuni elementi di criticità rispetto alla l. n. 197/2016, che continuano a non trovare concreta applicazione nella normativa tecnica di dettaglio (ad es. quanto al potere di attestazione di conformità), mentre altri aspetti sono disciplinati dalla norma primaria in modo differente rispetto a quanto previsto nella normativa tecnica di dettaglio (ad es. in tema di caratteristiche della casella PEC ai fini del deposito da parte delle pubbliche amministrazioni). Quanto all'ambito applicativo, dal tenore dell'art. 2 dell'All.1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 si evince che le regole tecniche del processo amministrativo telematico si applicano a tutti i ricorsi disciplinati dal codice del processo amministrativo e, quindi, ai ricorsi giurisdizionali, fatta eccezione – a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 197/2016 – per i ricorsi di cui agli artt. 22 e 39 l. n. 124/2007, per i quali il legislatore ha ritenuto che la tradizionale modalità cartacea sia più idonea a tutelare le esigenze di segretezza e protezione delle informazioni cosiddette «classificate». L'All.1 al d.P.C.S. si compone di 21 articoli: –art. 1 («Definizioni») che contiene le definizioni dei termini rilevanti ai fini del regolamento; –art. 2 («Ambito di applicazione») che definisce l'ambito di applicazione del regolamento; –art. 3 («Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa») che prevede disposizioni relative alla struttura ed all'organizzazione del sistema informativo della giustizia amministrativa (S.I.G.A.), in conformità a quanto previsto dal c.p.a., dalle norme di legge vigenti in materia, dal Cad e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, come successivamente modificato dal d.lgs. n. 101/2018), oltre che naturalmente dal GDPR; –art. 4 («Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa») che stabilisce che al S.I.G.A. spetti il compito di: gestire in via telematica la formazione del fascicolo; la tenuta dei registri; le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale; la gestione complessiva degli atti del fascicolo; la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali; le comunicazioni di segreteria; la trasmissione dei fascicoli nonché ogni altra attività inerente il processo amministrativo telematico; –art. 5 («Fascicolo informatico») che disciplina il contenuto del fascicolo informatico che per i ricorsi depositati dal 1 gennaio 2017 sostituisce il fascicolo cartaceo, prevedendo altresì le informazioni che devono essere «immediatamente desumibili» da quest'ultimo; –art. 6 («Registro Generale dei ricorsi e registri telematici particolari») che prevede che il Registro Generale dei ricorsi e gli altri registri telematici debbano essere tenuti con modalità informatiche secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 19; –art. 7 («Provvedimenti del giudice») che disciplina le modalità di deposito dei provvedimenti da parte del giudice nonché le attività di pubblicazione di tali provvedimenti da parte della segreteria, sempre secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 19. L'articolo prevede, inoltre, che sia consentito al giudice di redigere i provvedimenti su supporto cartaceo nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, attestato dal responsabile del S.I.G.A.; –art. 8 («Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa») che prevede che la procura alle liti e l'atto di conferimento dell'incarico di assistenza e difesa possano essere rilasciate sia su supporto cartaceo che in digitale e che, in entrambi i casi, il difensore debba certificare l'autenticità della sottoscrizione apponendovi la propria firma digitale. Tale articolo prevede, inoltre, specifiche disposizioni in caso di ricorsi collettivi; –art. 9 («Atti delle parti e degli ausiliari del giudice») che prevede le modalità di redazione, deposito e sottoscrizione degli atti delle parti e di quelli degli ausiliari del giudice, che devono essere redatti con modalità informatiche e sottoscritti con firma digitale. Il medesimo articolo prevede, inoltre, i casi in cui – per esigenze tecniche – è possibile il deposito di tale documentazione su supporto cartaceo; –art. 10 («Atti del segretario») che prevede le modalità di redazione e sottoscrizione con firma digitale del verbale di udienza, sia pubblica sia camerale, e degli altri atti del segretario; –art. 11 («Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito») che demanda alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) l'individuazione dei formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie informatiche nonché le modalità di deposito di atti, documenti e verbali; –art. 12 («Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche») che demanda alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) l'individuazione delle concrete modalità di trasmissione telematica del fascicolo di primo grado al giudice di appello (Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana), stabilendo altresì che tale trasmissione debba avvenire in modo da assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza; –art. 13 («Comunicazioni per via telematica») che prevede che le comunicazioni di segreteria siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche, ovvero a mezzo Pec, nei confronti degli avvocati, dell'Avvocatura dello Stato, dei soggetti pubblici, dei soggetti tenuti per legge a dotarsi di Pec e nei confronti di qualsiasi soggetto processuale che abbia comunicato alla Segreteria dell'Ufficio Giudiziario presso cui è stato incardinato il ricorso il proprio indirizzo Pec. Tale articolo prevede, inoltre, i casi in cui il segretario della sezione procede ad effettuare la comunicazione a mezzo fax o tramite altro mezzo non telematico; –art. 14 («Notificazioni per via telematica») che prevede le modalità di sottoscrizione ed effettuazione delle notificazioni di atti processuali per via telematica nonché i casi in cui è possibile procedere alla notifica in forma «tradizionale»; sebbene all'art. 14 delle regole tecniche non si faccia riferimento alle nuove modalità di notifica degli atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio previste dal nuovo art. 16-ter, comma 1 ter del d.l. n. 179/2012, introdotto dall'art. 28 del d.l. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, il riferimento alle nuove modalità si rinviene negli artt. 1 e 14 delle specifiche tecniche (art. 1, 1° comma lett o) e art. 14 comma 2). –art. 15 («Requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno») che disciplina i requisiti minimi che devono avere i gestori di Pec utilizzati dai difensori e dagli altri soggetti processuali (parti private, pubbliche amministrazioni, ausiliari del giudice); –art. 16 («Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale») che prevede le modalità di richiesta e di rilascio delle copie, con o senza certificazione di conformità, da parte della segreteria dell'ufficio giudiziario e le modalità di richiesta e di pagamento dei relativi diritti; –art. 17 («Accesso al fascicolo informatico») che disciplina le modalità di accesso al fascicolo informatico da parte dei componenti del collegio giudicante, degli esperti ed ausiliari del giudice, degli avvocati e procuratori dello Stato, dei difensori e dei soggetti ritualmente delegati ai sensi dell'attuale ordinamento della professione forense; –art. 18 («Servizi di consultazione») che disciplina i servizi di consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti, delle sentenze e delle altre decisioni depositate nel fascicolo informatico; –art. 19 («Specifiche tecniche») che demanda all'allegato A) l'individuazione delle «specifiche tecniche», cioè delle disposizioni essenziali per una compiuta configurazione del sistema informatico e per la concreta definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni tecniche necessarie per la redazione e la sottoscrizione degli atti, per il deposito e la consultazione dei medesimi e per ogni altra attività informatica inerente il processo amministrativo digitale. Tale articolo prevede, inoltre, che i parametri tecnici di cui al succitato allegato A) sono adeguati ed aggiornati dal responsabile del S.I.G.A., previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, se del caso, il Garante per la protezione dei dati personali; –art. 20 («Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico») che prevede che il responsabile del S.I.G.A. trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del processo amministrativo telematico prospettando eventuali ragioni di modifica del regolamento stesso; –art. 21 («Disposizioni finali») che prevedeva che il Pat entrasse in vigore già dal 1° luglio 2016 – data successivamente prorogata dalla l. n. 197/2016 al 1° gennaio 2017- e che le disposizioni del presente provvedimento si applicassero con carattere di esclusività ai giudizi introdotti, sia in primo che in secondo grado, a partire da tale data, mentre per i procedimenti anteriormente iniziati con modalità non informatizzate restassero salve, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento di entrata in vigore del processo telematico, le disposizioni previgenti. Tale previsione, particolarmente importante perché sottraeva il Pat alle problematiche applicative verificatesi nel Pct con riferimento al c.d. «doppio binario» (ovvero, la tenuta di fascicoli per metà cartacei e per metà digitali), risulta sconfessata dal successivo intervento del legislatore, che con l'art. 7, comma 3, inserito dalla l. n. 197/2016, ha invece previsto che anche per i ricorsi nati in modalità cartacea prima del 1° gennaio 2017, per tutti gli atti e i documenti che verranno depositati dalla data del 1 gennaio 2018, il deposito dovrà avvenire in modalità digitale. Tale articolo prevedeva, inoltre, un periodo di sperimentazione del processo telematico presso i Tribunali Amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 giugno 2016 (data prorogata dall'art. 13, comma 1-bis, c.p.a al 30 novembre 2016), durante la quale continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali; –allegato A) («Specifiche tecniche») che individua, ai sensi del citato art. 19, le «specifiche tecniche», cioè le disposizioni essenziali per una compiuta configurazione del sistema informatico e per definire le concrete modalità di svolgimento delle operazioni tecniche necessarie per la redazione e la sottoscrizione degli atti, per il deposito e la consultazione dei medesimi, e per ogni altra attività informatica inerente il processo amministrativo digitale. La sperimentazioneIl Pat è entrato in vigore, a tutti gli effetti, il 1° gennaio 2017. A differenza di quanto previsto nell'originaria formulazione dell'art. 13, comma 1, All.2, disp.att. c.p.a. – che prevedeva una progressiva sperimentazione e «graduale applicazione» – a seguito delle modifiche apportate a tale norma dall'art. 38, d.l. n. 90/2014, l'art. 2, comma 1, del d.P.C.M. n. 40/2016 (oggi d.P.C.S. 28 luglio 2021) aveva chiarito espressamente che le regole tecniche di cui trattasi avrebbero stabilito le regole tecnico-operative previste dall'articolo 13 disp. att. c.p.a. per la realizzazione del Pat mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il nuovo art. 13, comma 1-bis, disp. att. c.p.a ha sancito espressamente un limite temporale alla durata della sperimentazione, strumentale alla graduale introduzione del processo telematico, indicato nella data del 30 novembre 2016. Terminata, quindi, una brevissima fase di sperimentazione, già dal suo avvio il Pat ha coinvolto integralmente tutte le fasi del processo innanzi ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato e al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, fatta eccezione la fase del ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (nonché l'analogo procedimento innanzi al Presidente del Consiglio della Regione Siciliana) dei quali è imminente la sperimentazione con modalità telematiche. Di diverso avviso Cons. St. IV, n. 1541/2017, secondo cui «la disciplina del Pat, sebbene pienamente in vigore, conserva, infatti, carattere del tutto sperimentale (argomentando ex art. 13, comma 1, primo periodo, disp. att. c.p.a.) e, come tale, soggetta alle integrazioni che risulteranno necessarie all'esito della predetta fase». Secondo tale decisione, il c.d. processo cartaceo non solo non è scomparso ma rappresenta un elemento di chiusura dell'ordinamento per la migliore gestione di interessi ritenuti meritevoli di peculiare tutela (significativamente rappresentata dal modello cartaceo); ovvero, come garanzia estrema della continuità della funzione giurisdizionale in presenza di evenienze negative tali da rendere inutilizzabile il Pat; quest'ultimo, infatti, potrebbe rivelarsi capace, in assenza di opportuni correttivi individuati anche all'esito della sperimentazione, di creare significative criticità al sollecito e corretto svolgimento del processo, cui esso, invece, deve intendersi preordinato (in questo senso si è orientato Cons. St. VI, n. 880/2017). I limiti di «peso» dei file depositati con modalità telematicaL' art. 13, comma 1-bis, disp.att. c.p.a., stabilisce che al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante Pec o upload. Si tratta di un potere strettamente connesso alla necessità di scongiurare da un lato rischi di malfunzionamento del sistema informativo, dall'altro l'impossibilità tecnica di scaricare, aprire o visualizzare il singolo file le cui dimensioni non sono supportate dal sistema. La ratio di questa norma è quindi totalmente diversa rispetto a quella di cui all'art. 13-ter, all.2, disp. att. c.p.a. che attribuisce al Presidente del Consiglio di Stato il potere di adottare, con proprio decreto, criteri volti a disciplinare il principio di sinteticità degli atti. Nel caso in esame, infatti, il limite riguarda esclusivamente le dimensioni del singolo file allegato al Modulo di Deposito effettuato mediante Pec o upload e la stessa norma in commento lascia intendere che, in caso di dimensioni del singolo file eccedenti il limite prescritto, possa procedersi con «più invii dello stesso scritto difensivo o documento». La formulazione della norma, piuttosto infelice, sta in realtà a significare che l'invio del medesimo atto o documento possa essere frazionato mediante più file (ad es: da pag.1 a 30, da 31 a 50; da 51 a 70 e così via). A detta norma primaria non corrisponde, tuttavia, alcuna disposizione del d.P.C.M. che specifichi le concrete modalità in cui il frazionamento debba essere effettuato. L' art. 9, comma 5, All. 1 al d.P.C.S. disciplina infatti una differente ipotesi di «frazionamento» dello scritto difensivo o documento, che presuppone che il messaggio PEC del mittente ecceda (non i limiti dimensionali stabiliti con decreto del Segretario Generale, ma) la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente. In tal caso, l' art. 7, comma 9, All. 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina le modalità del frazionamento con la seguente modalità: nel primo modulo inviato, deve essere inserito l'indice di tutti i documenti in corso di deposito, mentre nei successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato. Al fine di evitare il «frazionamento» — che potrebbe rendere oltremodo difficoltosa non soltanto la lettura dei documenti di causa, ma soprattutto la riconduzione ad unità di più file riguardanti il medesimo atto processuale — l' art. 7 comma 10, All. 1 al d.P.C.S. esplicita che qualora il deposito del ricorso introduttivo sia effettuato a mezzo PEC è comunque consentito, nei casi di cui all' articolo 6, comma 8, All. 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, il deposito dei relativi allegati nonché degli atti successivi al primo anche tramite upload. In via interpretativa, può allora ritenersi che anche nel caso di frazionamento per superamento dei limiti fissati con decreto del S.G., le concrete modalità con cui operare siano le medesime indicate per effettuare il frazionamento del deposito qualora i file da depositare eccedano la dimensione massima gestibile dalla casella PEC del mittente. In ogni caso, né la norma primaria né quella regolamentare indicano quali siano le conseguenze del mancato rispetto dei limiti di peso richiesti, se cioè si tratti di mere conseguenze tecniche (ad esempio, il deposito non viene accettato) o giuridiche (ad esempio, al superamento dei limiti di peso dei file consegua l'inammissibilità del ricorso), fatta salva naturalmente la possibilità di ipotizzare la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. qualora dal deposito irregolare derivi il danneggiamento del sistema informativo. Ai sensi del decreto del Segretario generale della giustizia amministrativa del 23 dicembre 2016, n. 154: 1) la dimensione del singolo file inviato a mezzo Pec non può superare i 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola Pec e fatta salva la possibilità di depositi frazionati; 2) la dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 30 MB; 3) la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati. I file di dimensioni superiori ai 30 MB, non frazionabili, possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi del citato art. 13, comma 1, delle Norme di attuazione del c.p.a. (FAQ n. 11). L'autorizzazione al deposito cartaceo quando non sia possibile effettuare più invii del medesimo atto o documentoIl nuovo art. 13, comma 1, disp. att. c.p.a, come modificato dalla l. n. 197/2016, prevede che in casi eccezionali e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo. Si tratta di una ulteriore deroga al deposito degli atti e dei documenti di causa con modalità telematiche, rispetto a quelle già descritte sia nell' art. 136, comma 2, c.p.a. come modificato dalla l. n. 197/2016 (che, stabilisce nel suo inciso finale che in casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia, il Giudice può dispensare gli attori processuali che ne facciano richiesta dall'impiego delle modalità di sottoscrizione con firma digitale e del deposito con modalità telematica), sia da quelle contemplate dal d.P.C.S., al quale lo stesso art. 136, comma 2 c.p.a. rinvia (cioè delle ipotesi descritte dall' art. 9, commi 8 e 9, All. 1 al d.P.C.S., in cui l'esclusione dall'impiego delle modalità telematiche è connesso alla sussistenza di «particolari ragioni tecniche» che rendano impossibile il deposito telematico). La formulazione della disposizione è in realtà piuttosto contorta: a fronte della locuzione «e», il legislatore sembrerebbe consentire la possibilità di richiedere l'autorizzazione al deposito cartaceo a fronte della ricorrenza della ricorrenza del duplice presupposto di una situazione di «eccezionalità» (non meglio precisata) in cui, nel contempo, non sia possibile effettuare «più invii» dello stesso scritto difensivo o documento». In particolare, la possibilità di effettuare «più invii» a mezzo PEC dello stesso scritto difensivo o documento è espressamente contemplata nell'art. 9, comma 5, All. 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 che prevede che quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Tale possibilità, a seguito delle modifiche intervenute con la l. n. 197/2016, deve essere oggi interpretata alla luce della possibilità di effettuare «più invii» (c.d. frazionamento) quando il messaggio supera i limiti di peso stabiliti con il decreto del Segretario generale della g.a. di cui all' art. 13, comma 1-bis, c.p.a. L' art. 13, comma 1, disp. att. c.p.a., non fa invece alcun riferimento all'ulteriore requisito che, ai sensi del d.P.C.S. n.40/2016, consentiva alle parti, in via del tutto eccezionale, di richiedere l'autorizzazione ad effettuare il deposito cartaceo, ovvero l'impossibilità di effettuare il deposito dell'atto o del documento, per il quale non possa effettuarsi il frazionamento, attraverso caricamento diretto con upload. Al riguardo, l' art. 6, comma 8, All. 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 prevede che nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito con Peco nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30 MB, è consentito il caricamento diretto attraverso il Sito Istituzionale (upload), secondo le modalità indicate dall'art. 8 delle stesse specifiche. Quanto al difensore, il caricamento diretto avviene mediante collegamento al Sito Istituzionale, nell'apposita sezione presente nel Portale dell'Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito il deposito mediante PEC e digitare il codice identificativo del messaggio di mancato deposito. Ad avvenuto completamento della procedura l'avvocato invia il ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione presente nel Sito Istituzionale. Il S.I.G.A. genera un messaggio, immediatamente visualizzabile, di ricezione. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito con upload si considera effettuato nel momento in cui il S.I.G.A. ha registrato l'invio del ricorso o degli altri atti processuali. In considerazione della ratio sottesa al processo telematico e del favor per la modalità telematica, deve privilegiarsi l'interpretazione per cui l'autorizzazione al deposito con modalità cartacee possa essere concessa, anche con riferimento a tale ipotesi, solo nel caso eccezionale in cui non possa procedersi al deposito neppure con upload (in tal sensosi èpronunciato di recente T.a.r. Lazio, I, decr. pres. n. 7136/2017). In proposito — a prescindere da ogni considerazione sul rapporto tra fonti di grado diverso- va evidenziato un disallineamento tra il d.P.C.M. n. 40/2016, ed oggi il d.P.C.S. 28 luglio 2021, che ammette il caricamento con upload in ogni caso in cui il file da depositare superi i 30 MB, e quanto, invece, stabilito dal Segretario generale della giustizia amministrativa con decreto n. 154/2016 secondo cui la dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 30 MB e la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati. Per effetto di tale decreto, nella sostanza, la possibilità di ricorrere al deposito mediante upload viene ad essere depotenziata all'unica ipotesi dell'impossibilità tecnica di procedere al deposito mediante PEC, purché il singolo file non superi i 30 MB. Secondo la FAQ n. 11 pubblicata sul sito istituzionale della G.A. i file di dimensioni superiori ai 30 MB, non frazionabili «possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi del citato art. 13, comma 1, delle Norme di attuazione del c.p.a. (FAQ n. 11)». In realtà, le regole e specifiche tecniche della G.A. non contengono alcuna norma volta a disciplinare caricamento diretto dei file del difensore da parte della segreteria: è bene fare attenzione, quindi, alla circostanza che anche in tal caso il caricamento, corrispondendo ad un deposito con modalità telematiche, non può sfuggire alle ordinarie regole del deposito, sia per quanto attiene alla identificazione del soggetto depositante che anche alle informazioni che ai sensi del d.P.C.S. devono tuttora essere fornite in sede di deposito attraverso la compilazione del Modulo. L'adempimento con modalità telematiche delle prescrizioni del c.p.a.Per chi, dopo la pubblicazione del d.P.C.M. n. 40/2016, aveva sollevato obiezioni circa la possibilità da parte di una fonte di rango regolamentare di dettare disposizioni volte a regolare le modalità telematiche del processo amministrativo — la l. n. 197/2016 ha espressamente sancito, con il nuovo art. 13, comma 1-ter, disp. att. c.p.a. che, salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1º gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto oggi disciplinato nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 ((oggi recate nel d.P.C.S. 28 luglio 2021). In realtà, il dubbio in questione era stato già fugato dal parere del Cons. St., sez. consultiva atti normativi, n. 66/2016, reso sullo schema del d.P.C.M., che nel ricostruire quadro normativo preesistente al d.P.C.M. n. 40/2016, lo ha ritenuto sufficiente a costituire il fondamento normativo del Pat. Piuttosto, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, trattandosi di norme inserite sia nel c.p.a. che in leggi speciali, e rilevato che a fronte di alcuni interventi di modifica di norme primarie altre sono rimaste invariate (ad esempio gli artt. 1, 2 nella parte non abrogata, 3, comma 1, 4 e 7 disp. att. c.p.a), potendosi così creare problemi interpretativi, poteva essere opportuno, in concomitanza con la fase di applicazione sperimentale del regolamento, accompagnare il medesimo con l'introduzione di previsioni di rango primario più puntuali che permettano di superare in anticipo le problematiche rilevate e di assicurare, nel contempo, piena legittimità alle norme regolamentari in esame che, in relazione al loro grado di maggior flessibilità, si palesano più adatte a far fronte alle continue innovazioni tecnologiche del settore informatico da applicare al processo amministrativo telematico. A seguito delle indicazioni date dalla sez. cons. atti normativi del Cons. St., accanto ad alcuni nuovi, limitati interventi normativi volti direttamente a modificare il codice (ad esempio, in materia di orario del deposito), anziché procedere con un intervento analitico su ciascuna disposizione codicistica, il legislatore con l' art. 13, comma 1-ter, disp. att. c.p.a. ha voluto dettare una «norma di chiusura» — secondo un meccanismo analogo a quello consentito, addirittura nel diritto penale, dalle c.d. norme penali in bianco — volta a chiarire che tutte le disposizioni del c.p.a. nonché delle relative norme di attuazione, per quanto riguarda i ricorsi depositati dal 1° gennaio 2017, devono essere interpretate ed eseguite con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute dapprima nel d.P.C.M. n. 40/2016, e oggi nel d.P.C.S. 28 luglio 2021. In tal modo, atteso che la fonte regolamentare (comprensiva delle specifiche ad esso allegate) ha la mera funzione di «tradurre» con modalità dapprima tecnologiche precetti già contenuti, con riferimento alle tradizionali modalità cartacee, nelle disposizioni codicistiche e nelle norme di attuazione, neppure può ritenersi violato il principio di riserva di legge esistente in materia processuale. Del resto, successivamente al richiamato parere del Cons. St. (in cui si evidenziava l'inapplicabilità tout court al processo amministrativo telematico del Cad, in mancanza di espressa previsione normativa) le modifiche apportate all'art. 2 con la legge n. 197/2016) comportano oggi che, in mancanza di specifiche disposizioni contenute nel d.P.C.S., si applicano direttamente i principi del d.lgs. n. 82/2005 (Cad). Si pensi, solo per citare alcuni esempi, alla pubblicazione della sentenza, che malgrado quanto previsto dall' art. 89 c.p.a. (rimasto invariato nella sua formulazione), non avviene più mediante deposito della copia cartacea in segreteria, ma direttamente con deposito del provvedimento digitale sottoscritto dal giudice nel fascicolo informatico; o alla correzione dell'errore materiale, che malgrado la formulazione dell' art. 86, comma 3, c.p.a. sia rimasta invariata, non avviene più mediante annotazione autografa a margine o in calce al provvedimento originale, bensì con modalità telematiche compatibili con la natura ontologicamente immodificabile di un documento Pdf sottoscritto con firma digitale) (Pisano). La disciplina transitoriaL'art. 13, comma 1-quater, All. 2, disp. att. c.p.a. dettava una particolare disciplina, con riferimento al periodo transitorio 1 gennaio- 31 dicembre 2017, in materia di deposito e di comunicazioni processuali, in cui veniva riconosciuto un ruolo peculiare alla figura del «domiciliatario». La norma dispone infatti che, con riferimento a tale lasso temporale, i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione potessero essere effettuati con Pec o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Analogamente, le comunicazioni di segreteria potessero essere fatte alla Pec del domiciliatario. Nella formulazione della disposizione, sembrerebbe sussistere una differenziazione tra il deposito — senza distinzione tra il deposito con le nuove modalità telematiche e quello con le tradizionali modalità cartacee- che potrebbe essere effettuato anche da domiciliatari non iscritti all'Albo degli avvocati, e le comunicazioni processuali, che richiedendo l'invio della comunicazione tramite PEC, sembrerebbero possibili solo nei confronti del domiciliatario iscritto all'Albo degli avvocati, la cui PEC risulti dai pubblici elenchi. Inoltre, per come la disposizione è formulata, non è chiaro se le comunicazioni a mezzo PEC potranno essere effettuate al domiciliatario anche dopo la data del 1 gennaio 2018. Quanto alle modalità con cui effettuare tale opzione, l' art. 13, comma 1, All. 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 rimette al dominus della causa la scelta se ricevere la comunicazione in proprio o se delegare anche tale adempimento al domiciliatario. In particolare, tale opzione potrà essere manifestata compilando gli appositi campi del Modulo Deposito Ricorso. Nessuna indicazione e invece contenuta nell'art. 136, comma 1, c.p.a. circa la sussistenza dell'obbligo del difensore di indicare nel ricorso o nel primo scritto difensivo la PEC (eventualmente, quella del domiciliatario) a cui ricevere la comunicazione, laddove la norma esplicita esclusivamente l'obbligo di comunicare la sua variazione. La norma costituisce retaggio di un mondo legato ad adempimenti «fisici» (quali il deposito in segreteria di atti processuali o la ricezione di notificazioni o comunicazioni cartacee) che mal si concilia con il processo telematico. La sua ratio quindi, è probabilmente da rinvenirsi in esigenze di «concentrazione» degli adempimenti processuali, atteso che, nello stesso periodo temporale, il dominus della causa è tenuto a garantire il deposito in segreteria di almeno una copia analogica autentica del ricorso. Sussistono, tuttavia, rilevanti aspetti di criticità, relativi alla possibilità attribuita al domiciliatario che non sia un avvocato di procedere non soltanto al tradizionale deposito cartaceo, ma altresì al deposito con modalità telematiche. Infatti, la funzione dei Moduli di Deposito non è soltanto quella di allegare con modalità telematiche l'atto e i documenti processuali — così come avveniva con il deposito cartaceo — ma anche di fornire informazioni rilevanti ai fini processuali, mediante la compilazione di appositi campi dei Moduli, sottoscritti con firma digitale. Inoltre, i domiciliatari non avvocati non sono pubblici ufficiali e conseguentemente non hanno il potere di attestazione di conformità all'originale (Pisano). La FAQ n. 24, pubblicata nella sezione FAQ del Processo amministrativo telematico del sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it, stabilisce che prima di procedere al deposito, il domiciliatario non avvocato deve essere identificato presso la Segreteria dell'Ufficio giudiziario, recandosi presso la stessa munito di documento di riconoscimento, codice fiscale e indirizzo Pec. È sufficiente accreditarsi una prima volta dopo il 1° gennaio 2017, atteso che la Pec oggetto di accredito viene registrata in una banca dati ed è quindi sempre «riconosciuta» dal sistema. I domiciliatari che sono anche avvocati utilizzano la Pec risultante dai pubblici registri gestiti dal Ministero della giustizia. Il contributo unificato. I presupposti, gli importi e le esenzioniAi sensi dell' art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 chi intende proporre un giudizio in materia civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione) amministrativa e tributaria, a fronte del servizio di giustizia reso dallo Stato è tenuto a versare un contributo unificato per ciascun grado di giudizio. Il pagamento del contributo unificato, per quanto riguarda il processo amministrativo, è soggetto a una specifica regolamentazione dettata dall' art. 13, comma 6 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Con circolare n. 7 del 29 ottobre 2014, di parziale modifica della circolare del 18 ottobre 2011, il Segretariato generale della giustizia amministrativa ha fornito inoltre dettagliate istruzioni e risposte ai quesiti più frequenti circa il pagamento del contributo unificato. Solo con il decreto del 27 giugno 2017 (G.U. Serie Generale n. 167 del 19 luglio 2017) — che, ai sensi dell'art.3, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — sono state dettate le norme per il pagamento del contributo unificato con modalità telematiche. Per effetto di quanto disposto dall'art.1 di tale decreto il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo dovrà essere versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e ss. del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista, con un apposito modello F24 presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari. Il pagamento con tali modalità riguarda, tuttavia, esclusivamente i ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del MEF (e, comunque, dopo l'entrata in vigore del PAT). Ai sensi dell'art.2, viene stabilito che tali modalità saranno osservate anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal d.P.R. n. 1199/1971 e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato dal r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455 e dall'art. 9 del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373. Nelle more dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano tuttavia a trovare applicazione le modalità di versamento del contributo unificato previste dall' art. 192, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 e pertanto il contributo unificato potrà essere ancora corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. Il presupposto d'imposta è costituito, ai sensi dell'art. 14 del T.U. n. 115 del 2002, dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio con cui si instaura il processo amministrativo di primo o di secondo grado, finalizzato ad una pronunzia nel merito. Pertanto, come chiarito dal punto E-6 della circolare n.7 del 29 ottobre 2014 del Segretariato generale della g.g., la mera proposizione di istanza cautelare, anche ante causam, ai sensi degli art. 55, 56 e 61 c.p.a. non è soggetta a pagamento di contributo unificato; analogamente, non è dovuto il contributo in caso di richiesta di esecuzione di ordinanza cautelare ex art.59 c.p.a., di appello cautelare ex art.92, comma 5 c.p.a. e di sospensione della sentenza di primo grado ex art.98 c.p.a. La norma precisa che tenuto al pagamento “contestuale” del contributo unificato è la parte che per prima deposita il ricorso introduttivo. Posto che l'art. 14 del T.U. n. 115 del 2002 configura come presupposto d'imposta il deposito del ricorso introduttivo, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio cui è riferito il contributo unificato non tempestivamente versato dal debitore d'imposta, l'invito al pagamento deve essere inviato sempre e comunque a quest'ultimo, il quale, a sua volta potrà ottenere il rimborso di quanto pagato, rivolgendosi, in sede di rivalsa, alla parte soccombente. Con le modifiche apportate all'art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002, il legislatore ha esplicitato che per “ricorso” si intendono anche il ricorso incidentale – a cui è equiparata la domanda riconvenzionale di cui all' art. 42, comma 5, c.p.a. — e i motivi aggiunti che introducono domande nuove (ciò significa che non è dovuto il pagamento del contributo quando con i motivi aggiunti venga impugnato l'originario provvedimento impugnato con il ricorso principale ma con nuovi motivi). In tali ipotesi l'onere tributario sorge, quindi, all'atto del deposito del ricorso incidentale o dei motivi aggiunti con cui si impugnano nuovi provvedimenti o si introducono nuove azioni di accertamento o di condanna non contemplate nell'atto introduttivo del giudizio. Con la circolare n. 8580 del 22 maggio 2020 il Segretario generale della g.a. aveva dettato disposizioni interne volte ad attuare la disciplina in materia di sospensione dei termini per il versamento del contributo unificato e per il computo delle sanzioni introdotta nell’emergenza Covid-19 (art. 135, d.l. n. 34 del 2020, che ha inserito i comma 1-bis all’art. 62 del d.l. n. 18/2020, conv., con modif., in l. n. 27/2020), secondo cui dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 e il termine di cui all’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato. La disposizione, per il periodo indicato, sospendeva: a) il termine di 30 giorni (dalla data di notifica dell’invito) per effettuare il pagamento del contributo unificato senza incorrere nelle previste sanzioni; b) il termine per il computo delle sanzioni, ove i termini di pagamento del contributo, alla data dell’8 marzo 2020, fossero già scaduti. I termini ordinari, pertanto, ricominciano a decorrere dal 1° giugno 2020. Con successiva circolare n. 18809 del 13 ottobre 2020, il Segretariato generale ha inoltre precisato che, se l’Amministrazione è vittoriosa nel giudizio, le spese prenotate a debito sono recuperate nei confronti della controparte dalla stessa Amministrazione parte in causa e riversate alla Giustizia amministrativa. Gli Uffici, pertanto, devono monitorare i giudizi proposti dalle Amministrazioni pubbliche beneficiarie della prenotazione a debito, al fine di accertare, ed eventualmente sollecitare, le stesse al recupero di cui all’art 158, comma 3, del T.U. e al successivo riversamento delle somme alla Giustizia amministrativa. A tal fine, le segreterie degli Uffici giudiziari inviano alle Amministrazioni interessate apposita richiesta per provvedere al recupero nei confronti delle parti soccombenti. Il Segretariato generale, per l’ipotesi in cui la parte soccombente non provveda alla rifusione del contributo, intende disciplinare la gestione dedicata per questo tipo di recupero, con l’obiettivo di consentirne una puntuale rendicontazione. Pertanto, è stato chiesto all’Agenzia della riscossione la creazione di un codice di entrata unificato dedicato, per l’iscrizione a ruolo nel caso di mancato versamento, ad uso esclusivo delle Amministrazioni che, nel caso sopra descritto, dovranno provvedere al recupero del contributo unificato per la Giustizia amministrativa. La circolare n. 7 del 29 ottobre 2014 del Segretariato generale della G.A. precisa che l'individuazione da parte dell'ufficio giudiziario del presupposto d'imposta, in relazione al deposito di “motivi aggiunti”, va effettuata tenendo conto dei seguenti requisiti, che devono sussistere congiuntamente: a. impugnazione di un atto (di qualsivoglia natura e portata sostanziale) “nuovo” vale a dire non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio, ovvero richiesta di accertamento di un rapporto, ovvero azione di condanna (per es. risarcimento del danno) formulate per la prima volta in giudizio; b. notifica dei “motivi aggiunti” all'amministrazione emanante e ai controinteressati. In tal modo si attribuisce rilevanza decisiva al contenuto ed alla natura ampliativa del thema decidendum dell'atto giudiziario che si va a depositare rispetto all'intestazione dello stesso: se ne ricava che saranno considerate del tutto equivalenti al classico nomen iuris “motivi aggiunti” altre diciture, pure utilizzate nella prassi forense quali “ulteriori motivi di ricorso” ovvero “Memoria integrativa”, dovendosi attribuire prevalenza alla finalità perseguita con la notifica dell'atto (cioè il sostanziale ampliamento del thema decidendum). L'ufficio giudiziario chiamato ad applicare il contributo unificato non dovrà effettuare alcuna indagine di merito sulla effettiva lesività dell'atto oggetto dei motivi aggiunti (si pensi, ad es. all'impugnazione di atti infraprocedimentali, quali un verbale di gara pubblica) trattandosi di valutazione che spetta in via esclusiva al giudice. Considerazioni analoghe vanno effettuate nel caso di proposizione del ricorso incidentale. Si ricorda, inoltre, che dopo la temporanea abrogazione operata dall' art. 37, comma 6, del d.l. n. 98/2011, l'art. 13, comma 6-bis.1, T.U. n. 115/2002 reca nuovamente la previsione che l'onere del pagamento del contributo unificalo gravi sulla parte soccombente in giudizio, anche nel caso di compensazione delle spese di causa ed anche nel caso in cui essa non si sia costituita in giudizio. La giurisprudenza ha rilevato che il petitum dell'azione impugnatoria davanti al giudice amministrativo è, in linea generale, circoscritto ad un solo provvedimento, mentre è ammessa in via eccezionale l'impugnazione di più atti con un solo ricorso quando tra di essi sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale, che però deve essere accertata in modo rigoroso, al fine di evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo o l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato. In virtù di queste indicazioni la regola generale dell'impugnabilità con il ricorso di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione nel medesimo giudizio della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall'esigenza di concentrare l'accertamento in un unico contesto processuale, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma comunque connesse, sequenze di atti; a questo scopo è dunque necessario che i distinti provvedimenti impugnati con ricorso cumulativo siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che con quest'ultimo vengano dedotti motivi di illegittimità identici, per cui la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente e che quindi non residui alcun margine di differenza nell'apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti impugnati (Cons. St. n. 1463/2017; T.A.R. Liguria, n. 303/2017). Gli importi da corrispondere sono stabiliti, per quanto riguarda il processo amministrativo, nell' art. 13, comma 6-bis del d.P.R. n. 115/2002. In particolare, il criterio di determinazione del “quantum” del contributo unificato dovuto per l'accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, è stabilito: a) in base alla tipologia del ricorso, con la previsione della progressività degli importi limitatamente alle controversie concernenti gli appalti ed i provvedimenti delle Autorità indipendenti, in ragione del valore della causa; b) in base alla materia oggetto del contenzioso. L' art.1, commi 25 e 26 della l. n. 228/2012 ha modificato gli importi e le modalità di calcolo del contributo unificato previsti dall' art.13 comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall' art.37, comma 6, del d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla l. n. 111/2011. Dal nuovo assetto normativo deriva: a) una misura ordinaria del contributo unificato, fissata in 650,00 euro, dovuta all'atto del deposito del ricorso giurisdizionale amministrativo; b) l'importa di 300,00 euro per i ricorsi in materia di silenzio della P.A., di accesso agli atti detenuti dalla P.A., di ottemperanza al giudicato, nonché per quelli in materia di cittadinanza, residenza, soggiorno e ingresso net territorio dello Stato; c) l'importo di 325,00 euro per i ricorsi in materia di pubblico impiego, fatta salva l'eventuale esenzione in ragione del reddito: d) l'importo di 1.800,00 euro per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del Codice, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito; e) l'importo di 2.000,00 euro per i ricorsi di cui all'art. 119, (comma 1 lettere a) e b) del c.p.a. (vale dire, i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture ed i provvedimenti delle Autorità indipendenti, con esclusione di quelli relativi ai rapporti di servizio con i propri dipendenti), quando il valore della controversia è pari o inferiore a 200.000,00 euro; per quelle di importo superiore ad euro 200.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00 il contributo dovuto è di 4.000.00 euro; per le controversie di valore superiore ad euro 1.000.000,00 il contributo è pari a 6.000,00 euro. Nei casi in cui manchi la dichiarazione di cui all'art. 14 comma 3- bis, T.U. n. 115/2002 il contributo dovuto è di 6.000,00 euro. Per i ricorsi di cui all' art. 119, comma 1, lett. h) del c.p.a. il valore della lite è determinato, a norma dell'art. 14, comma 3-ter T.U. n. 115/2002, dall'importo posto a base d'asta (al netto dell'IVA) individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell' art. 29 del d.lg. n. 163/2006 (codice appalti), come modificato dal d.lgs. n.50/2016 (nuovo codice appalti). In caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni delle Autorità indipendenti, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste. Nei casi in cui il valore della causa non sia determinato né determinabile, il contributo unificato è dovuto nella misura di 2.000,00 euro. Si evidenzia, inoltre, che per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2013, la l. n. 228/2012 ha previsto l'aumento della metà del contributo unificato dovuto per i giudizi di impugnazione (appello, revocazione ed opposizione di terzo). Il T.R.G.A. Trento, con ordinanza n. 366/2014 ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento UE, la questione pregiudiziale di corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata: se i principi fissati dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE, e del Consiglio n. 89/665/Cee e n. 92/13/Cee, sul miglioramento e sull'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, ostino ad una normativa nazionale italiana, quale quella sul contributo unificato delineata dagli articoli 9,13, commi 6-bis e 6-bis.1, e 14, comma 3-ter, del d.P.R. n. 115/2002 e dall' art. 1, comma 27, l. n. 228/2012 che stabiliscono elevati importi di contributo unificato per l'accesso alla giustizia amministrativa in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici. Con sent. 6 ottobre 2015 resa sulla causa C-61/14, la Corte di GiustiziaU.E., V ha dichiarato compatibile con la normativa europea il contributo unificato previsto dalla Giustizia Amministrativa italiana in materia di appalti pubblici. L'unico spiraglio offerto dalla Corte è in relazione alla giustificazione della percezione del contributo multiplo, che è ammissibile «solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente.» Nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto dello stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi. Quanto all'esenzione dal pagamento, in via generale, il primo criterio per valutare l'eventuale esenzione è il reddito ( art. 37 d.P.R. n. 115/2002). Si tratta, come chiarito dal parere dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2013, del reddito imponibile ai fini Irpef, quale definito dall'art. 3 del Testo Unico sull'Imposta dei redditi. L' art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 stabilisce, inoltre, una specifica esenzione per i ricorsi previsti dall' art. 25 della l. n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Una ulteriore esenzione è prevista dall' art. 18 del d.P.R. n. 115/2002 con riferimento ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell' art. 13, comma 3, l. n. 104/1992. Non é dovuto il pagamento, infine, per i ricorsi in materia di contenzioso elettorale (art. 127) nonché per quelli in materia di concorsi pubblici (punto 12, tab. B., d.P.R. n. 642/1972, richiamato dall' art 10, comma 1, d.P.R. n. 115/2002). L' art. 37, comma 6, del d.l. n. 98/2011, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011, ha introdotto il pagamento del contributo unificato — seppure, ridotto alla metà e con parziale esenzione per il reddito ( art. 13, comma 6-bis lett. b) d.P.R. n. 115/2002) — anche per le controversie in materia di rapporti di lavoro e di pubblico impiego. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. È importante evidenziare che tutti gli importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di PEC e il proprio recapito fax, ai sensi dell' articolo 136 del c.p.a. nel ricorso, anche incidentale, e nei motivi aggiunti ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale. Si evidenzia che il mancato pagamento del contributo, pur doveroso, non pregiudica l'ammissibilità del ricorso. Le violazioni di carattere fiscale, quali la mancata integrazione del contributo unificato, non comportano, sul piano processuale, l'inammissibilità del ricorso incidentale (Cass. III, n. 4366/2012). Il mancato pagamento del contributo espone il responsabile alle sanzioni pecuniarie, come dettagliatamente chiarito nella circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa 26 aprile 2007 n. 10186, alla quale si rinvia. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Nel processo amministrativo impugnatorio, come precisa Cons. St., II, n. 6544/2022, la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo. Secondo T.A.R. Lazio, n. 7284/2013, nelle cause di lavoro, ai fini della determinazione del reddito da prendere a riferimento per l’esenzione dal contributo unificato, gli artt. 9, comma 1-bis e 76, d.P.R. n. 115/2002 richiedono che il reddito da considerare sia quello complessivo del nucleo familiare, compreso il ricorrente. Nel processo amministrativo la regolamentazione delle spese di giudizio rientra nell’ambito della potestas decidendi del giudice, non sindacabile salva la manifesta abnormità, che ricorre allorquando venga condannata al pagamento delle spese giudiziali la parte vittoriosa; non costituisce invece vizio della sentenza impugnata la mancata pronuncia circa la restituzione del contributo unificato, trattandosi di un obbligo ex lege (Cons. St. V, n. 2042/2017). Precisa T.A.R. Campania (Napoli) III, n. 1716/2022 che il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed alla refusione del contributo unificato, quando le relative somme siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario.Quando, nel processo amministrativo d’appello il gravame è respinto per l’infondatezza e/o l’inammissibilità dei motivi formulati dall’appellante, per l’effetto la sentenza impugnata va integralmente confermata, anche con riguardo al capo relativo alle spese di lite, alla cui rifusione la ricorrente in primo grado è stata condannata, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., attesa la sua soccombenza, la quale comporta anche che il contributo unificato, corrisposto per il giudizio di primo grado, deve rimanere a suo carico (Cons. St. III, n. 1815/2017). Con circolare del 18 ottobre 2011, firmata dal Segretario generale della Giustizia amministrativa, aggiornata al 22 ottobre 2014, sono state dettate dettagliate Istruzioni sull’applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo, alla quale si rinvia per la dettagliata casistica. Con circolare n. 10788 del 18/07/2019 il Segretariato Generale dellla G.A. ha fornito chiarimenti con riferimento alla Trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Approfondimenti in materia di contributo unificato. Inoltre, sono state successivamente emanate le seguenti circolari: • Circolare n. 20901 del 2 novembre 2020. Contributo unificato sui ricorsi per l’ottemperanza dei decreti della Corte d’Appello in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto); • Circolare n. 24398 del 30 novembre 2020. Contributo unificato sui ricorsi per l’ottemperanza dei decreti della Corte d’Appello in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto); • Circolare prot. 10855 del 31/03/2021 del SGGA: Recupero contributo unificato da parte delle Amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito. Nuovi codici di entrata per iscrizione a ruolo Segue. Il pagamento del contributo unificato con modalità telematicheA differenza di quanto previsto per il Pct dal d.m. n. 44/2011, il d.P.C.S. 28 luglio 2021 e prima di esso già il d.P.C.M. n. 40/2016 non reca alcuna regola in merito al pagamento del contributo unificato con modalità telematiche. Al riguardo, la l. n. 197/2016 è intervenuta in sede di conversione del d.l. n. 168/2016, introducendo nell'art. 7 il nuovo comma 8-ter, che in considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1º gennaio 2017, dispone una importante modifica dell' art. 192 del d.P.R. n. 115/2002, riguardante le modalità del pagamento. In particolare, l'art. 192, comma 2 del d.P.R. n.115/2002 stabilisce che per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo il pagamento del contributo unificato è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato. Il pagamento con tali modalità riguarda, tuttavia, esclusivamente i ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Mef (e, comunque, dopo l'entrata in vigore del Pat). Solo con il recente d.m. del 27 giugno 2017 (G.U. Serie Generale n.167 del 19-07-2017) - entrato in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - sono state dettate le norme per il pagamento del contributo unificato con modalità telematiche. Per effetto di quanto disposto dall'art.1 di tale decreto il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo dovrà essere versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e s.s. del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista, con un apposito modello F24 presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari. Con decreto del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa n. 211 del 18 ottobre 2017 è stato infine previsto che, a decorrere dal 1° novembre 2017, il contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana deve essere versato con l'apposito modello F24 Elide. Le istruzioni per pagare il contributo unificato tramite tale modalità, pubblicate nel sito internet della G.A., Sezione Home > Processo Amministrativo Telematico > Contributo Unificato, prevedono anche come debba essere compilato, a tal fine, l'apposito campo del Modulo deposito Ricorso reperibile sul sito della Giustizia Amministrativa (https://www.giustizia-amministrativa.it). Infine, dal 1° gennaio 2018 non è più ammesso il pagamento del contributo unificato mediante modalità diverse dal modello F24 Elide e non potranno essere più accettate ricevute di versamenti fatte con modalità diverse. A tal fine, A tal fine, l'Agenzia delle entrate ha istituito, rispettivamente, i codici tributo GA01 – GA02 – GA03 – GA04 e GA05 per il versamento spontaneo del contributo unificato e i codici tributo GA0T – GA0S – GA0Z per il versamento delle somme dovute per l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato a seguito dell'invito al pagamento da parte degli uffici della Giustizia Amministrativa, da utilizzare mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), da presentarsi esclusivamente con modalità telematiche. Con la risoluzione n. 8/E del 25 gennaio 2018 l'utilizzo dei sopraindicati codici tributo è stato esteso al modello di pagamento F24 Enti pubblici (c.d. F24 EP). Segue. La prova del pagamento del contributo unificato per i ricorsi depositati dopo l'avvio del PATCon riferimento ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore del Pat (cioè, dalla data del 1° gennaio 2017) ma prima della dell'entrata in vigore del decreto del Mef di cui all' art. 192, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, uno dei problemi principali riguarda la prova con modalità telematiche del pagamento del contributo unificato pagato con le tradizionali modalità. In tal caso, infatti, al momento di depositare il ricorso introduttivo con modalità telematiche, la compilazione del Modulo di deposito ricorso richiede di indicare le informazioni relative alla data del versamento (cioè, quella in cui è effettivamente avvenuto il pagamento, come attestato dalla ricevuta), la Modalità versamento (che attualmente prevede Lottomatica, Posta, F23, Cartella Esattoriale, selezionabili dall'apposita tendina), gli Estremi versamento (che sono dedotti dalla ricevuta; il loro formato dipende dalla Modalità versamento prescelta), l'Importo versato (che è quello effettivo del versamento indicato). La spunta Altro ufficio va invece selezionata se il versamento non è relativo al deposito attuale, ma è stato eseguito presso un altro tribunale/amministrazione; ad esempio, in caso di ricorso straordinario o di riassunzione da altro Tar dove l'importo era stato già pagato. È inoltre possibile indicare più di un versamento, nel caso il pagamento sia stato frazionato, semplicemente premendo su Aggiungi. Infine, viene richiesto al difensore di allegare la copia informatica della documentazione attestante il pagamento medesimo, eventualmente ottenendolo attraverso scansione, il cui originale rimane tuttavia nella disponibilità del difensore. L'originale cartaceo va conservato per eventuali richieste future, a seconda delle disposizioni organizzative adottate dai diversi uffici giudiziari. La FAQ n. 27, pubblicata nella sezione FAQ del Processo amministrativo telematico del sito istituzionale giustizia-amministrativa.it in proposito tuttora prevede che nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all' art. 192 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo modificato dall' art. 7, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, che prevede il pagamento del contributo unificato tramite il modello F24 Elide telematico, la parte deve inviare la (copia informatica) dell'atto attestante il versamento mediante il Modulo Deposito Ricorso o, qualora al momento del deposito del ricorso non abbia già provveduto al pagamento, mediante il Modulo Deposito atti successivi. Come specificato anche nelle istruzioni per la compilazione del Modulo Deposito Ricorso, l'avvocato può inviare il Modulo anche se non ha ancora provveduto al pagamento del Contributo unificato. Nel caso che il contributo sia dovuto, l'avvocato deve selezionare l'opzione «Non esente». L'avvocato deve poi provvedere al pagamento e inviare il documento attestante il versamento mediante il Modulo Deposito Atto (FAQ n. 28). La FAQ n. 27 stabilisce che nelle more dell'adozione del citato decreto i Segretari generali possono chiedere di esibire l'originale cartaceo del versamento. La FAQ n. 45 delle istruzioni interne alle Segreterie, inoltre, alla domanda “Cosa deve fare la Segreteria se l'avvocato nel Modulo sbaglia ad indicare la tipologia di ricorso, con conseguenze sul quantum del contributo unificato? “(4-1-2017), risponde: Come accadeva prima dell'entrata in vigore del PAT, l'Ufficio invia una comunicazione formale segnalando all'avvocato l'errore in cui è incorso nell'indicazione della tipologia del ricorso e la conseguente correzione da parte dell'ufficio. BibliografiaChieppa, Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Milano, 2012; D’Alessandri, Decreto Cura Italia, superato il D.L. n. 11/2020: le novità per la Giustizia amministrativa, in, Il quotidiano giuridico, 18 marzo 2020; D’Alessandri, Coronavirus: vademecum della Giustizia Amministrativa per tenere le udienze da remoto, in Il quotidiano giuridico, 23 marzo 2020; Durante, Il lockdown del processo amministrativo, in giustizia-amministrativa.it, 2020; Pisano, Dal 1 luglio il processo amministrativo telematico: ecco tutte le regole tecnico-operative, in ilsole24ore.com, 7 aprile 2016; Pisano, Il processo amministrativo telematico, Roma, 2017, 12, 15; Saltelli, Note sulla tutela cautelare dell’art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 18, in giustizia-amministrativa.it, 2020; Veltri, Il processo amministrativo. L’oralità e le sue modalità in fase emergenziale: «tutto andrà bene», in giustizia-amministrativa.it, 2020. |